Colpa grave del professionista: una prima lettura della sentenza della Cassazione n° 50078/17

responsabilità del medico
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Con sentenza n. 50078/17 la Suprema Corte di Cassazione ha annullato la condanna per lesioni colpose emessa nei confronti di un medico stabilendo che, nel caso in cui un sanitario venga condannato per “colpa grave”, in base alla previgente disciplina che distingueva la responsabilità penale in base al grado della colpa (successivamente abrogata da una norma che limita la responsabilità sanitaria al profilo della colpa ovvero alla sola “imperizia” nel caso in cui vengano seguite le linee guida o buone pratiche assistenziali e sempreché queste risultino adeguate alle specificità del caso concreto), la responsabilità del medico deve ora valutarsi su un diverso profilo di responsabilità la cui valutazione però è preclusa dall’intervenuta prescrizione del reato.

In ogni caso, precisa la Suprema Corte, resta aperto l’obbligo di risarcire il danno in sede civile.

Nel caso di specie al professionista erano state addebitate le conseguenze di un intervento di lifting facciale che avevano determinato al paziente una grave ed estesa sensibilità facciale.

La Cassazione, dopo aver ricordato che il nuovo articolo 590-sexies del codice penale, introdotto dalla Legge n. 24/2017 (cd legge Gelli-Bianco), ha cancellato la depenalizzazione della colpa lieve, prevista dal precedente art. 3 del d.l. 158/2012 (cd. decreto Balduzzi), ha precisato che, sebbene la normativa previgente fosse più favorevole al reo, nel caso di specie, avendo la norma natura sostanziale, per addivenire ad un giudizio definitivo circa la colpevolezza o meno dell’imputato, occorrerebbe rinviare il processo al giudice di merito in quanto non è stata svolta, nel precedente giudizio, alcuna considerazione in ordine al rispetto o meno da parte del sanitario delle linee guida o delle buone pratiche mediche. Pertanto per accertare la ricorrenza di tali circostanze e, quindi, la presenza dell’applicabilità della causa di non punibilità, sarebbe necessario un annullamento con rinvio, inibito dall’intervenuta prescrizione.

Oggi la norma limita la responsabilità sanitaria al profilo della colpa ovvero alla sola imperizia nel caso in cui vengano seguite le linee guida o buone pratiche assistenziali e sempreché queste risultino adeguate alle specificità del caso concreto

La sentenza pur assolvendo il medico ricorda però che in ogni caso la precedente normativa era chiaramente più favorevole per il medico (Cass., nota n. 3 del 2017; Cass. 16140/2017), posto che la colpa grave è molto difficile da ipotizzare in quanto per la sua configurazione occorre l’abnormità della condotta del sanitario.

La nuova norma (cd. Gelli-Bianco) limita, invece, la responsabilità del sanitario alla sola causa di non punibilità per imperizia, la cui operatività è però subordinata al rispetto delle linee guida o, in assenza di queste, delle buone pratiche clinico assistenziali sempreché queste siano adeguate alla specificità del caso concreto. ●