Il conflitto d’interessi e la sua gestione

In ambito medico-legale ed odontologico forense è frequente sentir parlare di “conflitto di interessi”. Uno dei più facili argomenti è la compatibilità tra il ruolo di consulente tecnico di parte del danneggiato/paziente ed il ruolo di operatore, che pure non è circostanza formalmente vietata, ma dal nostro consesso culturale quanto meno fortemente sconsigliata.
Al di là della norma il problema è di credibilità del consulente; è ammissibile infatti che un consulente che contesti l’operato di un collega, in qualità di tecnico di parte del/della paziente e proponga un intervento atto a sanare le problematiche dal collega “sotto inchiesta”, possa anche essere l’estensore del preventivo dei costi necessari a detti interventi e colui che ne godrà i vantaggi economici per l’esecuzione? Quando sarà chiamato a valutare la congruità di quei costi, al di là del ruolo rappresentato, sarà obiettivamente “libero” intellettualmente nel giudicare, discutere di quell’argomento? O non potrà sorgere la sensazione che l’interesse del consulente tecnico si mescoli o si sovrapponga a quello del nuovo curante?
Molti altri potrebbero essere gli esempi: dal ruolo di consulente tecnico di parte in un caso relativo ad un collega ed il contemporaneo ruolo di consulente tecnico questa volta d’ufficio in altra pratica, tuttavia riguardante il medesimo collega, all’attività di consulente in casi che riguardano Aziende sanitarie locali (recente questione sorta in Regione Veneto a fronte della emanazione di una circolare regionale che limitava l’attività dei medici legali, poi ritirata).
Ebbene quindi il conflitto d’interessi è questione di cui molto si dibatte, e non solo nell’ambito sanitario dove certamente il clou è rappresentato da tutto ciò che è connesso con i farmaci, la loro prescrizione, i rapporti dei medici prescrittori con le aziende farmaceutiche, etc.
Proviamo allora a vedere sull’argomento alcune posizioni.

FNOMCeO

Se nel portale della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri si clicca la parola chiave conflitto di interessi, si può rilevare un numero di files veramente significativo.
D’altra parte la Federazione codifica il comportamento del medico nel Codice Deontologico quando all’articolo 30 così detto Codice recita:
Conflitto di interessi.
Il medico evita qualsiasi condizione di conflitto di interessi nella quale il comportamento professionale risulti subordinato a indebiti vantaggi economici o di altra natura.
Il medico dichiara le condizioni di conflitto di interessi riguardanti aspetti economici e di altra natura che possono manifestarsi nella ricerca scientifica, nella formazione e nell’aggiornamento professionale, nella prescrizione diagnostico-terapeutica, nella divulgazione scientifica, nei rapporti individuali e di gruppo con industrie, enti, organizzazioni e istituzioni, o con la Pubblica Amministrazione, attenendosi agli indirizzi applicativi allegati.

A.N.D.I.

Anche l’Associazione Nazionale Dentisti Italiani nel proprio codice etico definisce il conflitto di interessi così argomentando:
Il conflitto di interessi è la situazione in cui un interesse dell’Associato interferisce con l’interesse dell’Associazione. Sussiste conflitto d’interessi anche quando l’Associato sfrutta le informazioni associative per avvantaggiare sé o soggetti terzi. Qualsiasi attività, sia dell’Associato che dell’Associazione, deve essere sempre condotta in assenza di conflitto d’interessi con l’Associazione. Ciascun Associato si impegna a comunicare, preventivamente, all’organo associativo competente possibili situazioni di conflitto di interessi nelle quali avesse il dubbio di trovarsi.

Chi scrive ritiene che sia corretto affrontare la questione e tentare di fornire alla professione delle indicazioni su come gestire le situazioni di conflitto, ovvero come affermano i brani sopra richiamati, prevenirle.
In realtà il percorso è sempre molto delicato e difficile e spesso la discussione, mutuando la politica, non è tanto su come gestire il conflitto ma se il conflitto sussista e spesso i partecipanti a questo dialogo sono su posizioni assolutamente antitetiche.
Ci pare quindi opportuno concludere richiamando un contributo “decisivo” fornito dal professor Jos Welie, docente della Creighton University. Il collega Welie ha trascorso un anno sabbatico concesso dalla sua università di provenienza in Omaha (Alabama), ove insegna bioetica, in Italia, nell’anno accademico 2005/6. In quel periodo ha partecipato a numerose occasioni congressuali e, su invito dello scrivente, al convengo internazionale per i quindici anni del Comitato Nazionale di Bioetica (CNB) presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché una straordinaria partecipazione, con una lectio magistralis su “Etica dell’odontoiatria nel 21°secolo: l’equilibrio tra professione e business”, ad un Workshop ANDI a Cernobbio, nel medesimo periodo (maggio 2006). In quell’occasione il relatore ci disse, tra l’altro, e citando l’“American College of Dentists Ethics Handbook” che:
Mentre l’odontoiatria è innanzitutto una professione, l’attività pratica dell’odontoiatra implica usualmente un compenso finanziario per i servizi professionali. Tale compenso necessita, per sua propria natura, di qualche forma di struttura commerciale per definire queste transazioni. Poiché i dentisti sono nella posizione di guadagnare dalle loro raccomandazioni professionali, essi sono a rischio di avere conflitti di interesse, reali o percepiti che siano... Se il dentista sarà compensato per i servizi professionali, allora il dentista sarà anche tecnicamente il “beneficiario” delle sue stesse raccomandazioni. Il punto non è se esista un conflitto di interesse. La domanda più appropriata è “come possiamo prevenire che questi conflitti facciano male ai pazienti.”

Anche chi scrive pensa che il problema sia non solo, e non tanto, quello di prevenire il conflitto di interessi, quanto di gestire il conflitto attraverso un comportamento “morale” ed “etico”.
Ad esempio, il consulente tecnico medico legale deve ispirarsi nella sua professione alla verità tecnica; se l’espressione “pro veritate” sarà forse affermazione troppo forte che non considera come il ruolo svolto, se di parte, subisca anche le suggestioni che tale ruolo e la parte che si rappresenta propongono, così l’ispirazione dovrà essere sempre orientata ad interpretazione ponderata ed equilibrata, secondo i criteri della verifica controfattuale.
Ma non dimentichiamoci che solo la nostra credibilità potrà, nel rapporto fiduciario tra medico e paziente far sì che il paziente “si fidi” del suo terapeuta, perché il paziente “si affida” ed ha necessità di poter credere che il terapeuta agisca in garanzia del complessivo rapporto di cura. Tale regola vale così per tutte le attività di carattere tecnico intellettuale nelle quali è chiamato a svolgere il proprio ruolo di competenza l’odontologo forense. ●