Un caso di “ordinaria” mala gestio del contenzioso medico paziente

Illustrazioni. Author: Wellcome Library, London .Credit: Wellcome Library, London. Wellcome Images images@wellcome.ac.uk http://wellcomeimages.org Cartoon from ‘Judy, or the London Serio-Comic Journal’, entitled, ‘The Demon Dentist’ 1702-1878 Dental memoranda / Theodosius Purland Published: 1702-1878]

Il caso

Un collega, medico odontoiatra (nome di fantasia Augusto), del centro Italia, sottopone a cure una paziente in un periodo temporale compreso tra il 2009 ed il marzo 2012.

A seguito della insoddisfazione per le cure ricevute, inizia una “disputa” che porta, a giugno 2012, ad una proposta di transazione “diretta” con pagamento di una somma da parte del medico nei confronti della paziente (nome di fantasia Clara), pari a circa ottomila euro.

Clara rifiuta tale somma, anzi depositando “Atto di denuncia/querela nei confronti del professionista” nel marzo 2013, sulla base dell’articolo 590 del Codice penale (*), ove tuttavia richiama, allegando il testo, la proposta transattiva del giugno precedente, dalla medesima ricevuta ma non accolta.

Il pubblico ministero, nonostante la palese tardività della querela (il termine era novanta giorni dal fatto o dalla sua conoscenza), stante il fatto che dalla stessa si evince la conoscenza del contenzioso in corso già dal giugno precedente (sono quindi trascorsi ben nove mesi), chiede il rinvio a giudizio.

Il 18 settembre 2015 – si dirà finalmente! – viene discussa la questione davanti al giudice penale del tribunale monocratico: il difensore dell’imputato, Dottor Augusto, fa istanza di rigetto per “tardività della querela”; ancora il pubblico ministero si oppone; il giudice recepisce l’istanza dichiarando di “non doversi procedere nei confronti del dottor Augusto, in ordine al reato a lui ascritto, per tardività della querela”.

È finita, quanto meno la parte penale? No.

No perché il pubblico ministero fa ricorso in Cassazione avverso il pronunciamento del giudice con “atto di impugnazione” depositato il 2 ottobre 2015; tale ricorso (ove, in sostanza si contesta la valutazione di “tardività” sulla base della data della consulenza di parte redatta in favore della signora Clara che avrebbe data successiva ai noti fatti e solo in quel momento, secondo il P.M., Clara avrebbe esatta contezza delle circostanze) viene iscritto a ruolo della Suprema Corte il 23 marzo 2017, successivamente discusso con definitivo pronunciamento di “rigetto del ricorso” il 12 luglio 2017.

contenzioso medico paziente
Illustrazioni. Author: Wellcome Library, London .Credit: Wellcome Library, London. Wellcome Images images@wellcome.ac.uk
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I tempi

Le cure si svolgono tra il 2009 ed il marzo 2012. La discussione tra il medico e la paziente ha inizio appena dopo e già a giugno viene proposta una transazione. La paziente (ovviamente perfettamente libera di accettare/non accettare la transazione), rifiuta la proposta e procede (tardivamente) penalmente. La fase penale, come descritto, inizia a marzo 2013 e si conclude a luglio 2017.

Dal momento della fine delle cure e del tentativo di bonaria composizione sono trascorsi cinque anni, con grande stress anche del nostro collega (soprattutto nella fase conseguente alla “inopinata” impugnazione della sentenza di respinta della querela da parte del P.M. con riapertura dei “giochi”, quando il collega ovviamente pensava che almeno il procedimento penale fosse chiuso) e con spese considerevoli di consulenza legale.

Ora si avvierà il contenzioso civile; tramontata una ipotesi di soluzione transattiva (il collega è ora ovviamente sofferente e mal disposto) è prevedibile che il relativo contenzioso giudiziario possa avere una durata “standard” pari a due/tre anni. Con discreto ottimismo consideriamo la vicenda probabilmente risolta, salvo appello, entro il 2020.

Se, per quella data, avremo un esito finale, chi ripagherà dello stress patito dal nostro collega, vera e propria parte “offesa” in questa procedura? Verrà inoltre valutata da qualcuno e, se del caso, sanzionata, la condotta del pubblico ministero che pervicacemente e più volte ha sostenuto la tesi di procedibilità a querela in un caso dove, palesemente, tale procedibilità era viziata?

Abbiamo sempre sostenuto l’opportunità, in caso di sviluppo di conflitto/contenzioso, di coinvolgerci e coinvolgere i nostri pazienti in procedure di gestione rapide ed il più possibile “dirette”.

Molti progressi sono stati fatti in questi ultimi due decenni, ma il caso del nostro collega in questione ci fa pensare che ancora molto debba essere fatto.

Proseguiremo su questa strada e ci sforzeremo, in caso di anomalie come quella descritta, di offrire al collega coinvolto il massimo sostegno tecnico possibile ma anche conforto e solidarietà umana. ●


(*) Art. 590 codice penale: Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309…