Istituito l’elenco delle società scientifiche delle professioni sanitarie

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elenco società scientifiche

Come è noto l’art. 5 della legge n. 24 del 2017 sulla sicurezza delle cure e sulla responsabilità professionale sanitaria prevede che gli esercenti le professioni sanitarie, nell’esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale, si attengano, salve le specificità del caso concreto, alle raccomandazioni previste dalle linee guida elaborate da enti e istituzioni pubblici e privati, nonché dalle società scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in apposito elenco istituito e regolamentato con decreto del ministro della Salute, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Argomentare sui tanti dubbi interpretativi che la nuova norma pone (…l’ennesima occasione mancata per fare chiarezza sulla responsabilità medica) porterebbe troppo in là il tema.

Secondo la legge n. 24/17 per escludere la responsabilità dell’esercente sanitario questi si deve attenere a linee guida non di società scientifiche liberamente e generalmente riconosciute come autorevoli ma sulla base di requisiti formali.

La predetta legge prevede che il ministero della Salute con apposito decreto istituisca un elenco delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche determinando:

  1. i requisiti minimi di rappresentatività sul territorio nazionale;
  2. la costituzione mediante atto pubblico e le garanzie da prevedere nello statuto in riferimento al libero accesso dei professionisti aventi titolo e alla loro partecipazione alle decisioni, all’autonomia e all’indipendenza, all’assenza di scopo di lucro, alla pubblicazione nel sito istituzionale dei bilanci preventivi, dei consuntivi e degli incarichi retribuiti, alla dichiarazione e regolazione dei conflitti di interesse e all’individuazione di sistemi di verifica e controllo della qualità della produzione tecnico-scientifica;
  3. le procedure di iscrizione all’elenco nonché le verifiche sul mantenimento dei requisiti e le modalità di sospensione o cancellazione dallo stesso.

Conformemente a quanto normativamente previsto, il ministero della Salute in data 2 agosto 2017 ha emanato il decreto che istituisce e regolamenta l’elenco delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie. Il decreto attua quanto previsto dalla legge n. 24 del 2017 e “stabilisce” i requisiti che le società scientifiche e le associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie devono possedere ai fini dell’iscrizione nell’elenco.
Il decreto riepiloga, maldestramente, quanto previsto dalla legge creando più incertezze e difficoltà interpretative di quanto potevano trarsi dalla legge.
Stabilisce l’art. 2 del D. M. 2 agosto 2017 che ai fini dell’iscrizione nell’elenco le società scientifiche e le associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

  1. rilevanza di carattere nazionale, con sezione ovvero rappresentanza in almeno dodici regioni e province autonome, anche mediante associazione con altre società o associazioni della stessa professione, specialità o disciplina;
  2. rappresentatività di almeno il 30% dei professionisti non in quiescenza nella specializzazione o disciplina, previste dalla normativa vigente, o nella specifica area o settore di esercizio professionale. Per i medici di medicina generale è richiesto un requisito di rappresentatività di almeno il 15% dei professionisti;
  3. atto costitutivo redatto per atto pubblico e statuto, dai quali si evincano gli elementi di cui al comma 2.

Lo stesso decreto prevede che dall’atto costitutivo ovvero dallo statuto devono essere desumibili i seguenti elementi:

  1. denominazione, sede, patrimonio;
  2. specifica dichiarazione di autonomia e indipendenza dell’ente e dei suoi legali rappresentanti anche con riferimento al non esercizio di attività imprenditoriali o partecipazione ad esse, ad eccezione delle attività svolte nell’ambito del Programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM);
  3. specifica previsione che l’ente non ha tra le finalità istituzionali la tutela sindacale degli associati o che, comunque, non svolge, direttamente o indirettamente, attività sindacale;
  4. previsione della massima partecipazione degli associati alle attività e alle decisioni dell’ente attraverso: indicazione del procedimento per la elezione democratica degli organismi statutari con votazione a scrutinio segreto e con durata limitata nel tempo, approvazione da parte dell’assemblea degli iscritti e/o degli organismi statutari, democraticamente eletti, dei bilanci preventivi e dei consuntivi, regolamentazione delle convocazioni dell’assemblea e degli altri organismi associativi nonché delle modalità con cui l’assemblea stessa e gli altri organismi deliberano;
  5. professione, disciplina specialistica o settore di attività specifico o prevalente, con previsione, per le società scientifiche intercategoriali e/o interdisciplinari, della possibilità che possano essere ammessi esclusivamente gli appartenenti alla specifica categoria professionale ovvero i professionisti che esercitano, anche se non in via esclusiva, la specifica attività che la società rappresenta;
  6. f) previsione dell’ammissione, senza limitazioni, di tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dallo statuto, appartenenti alla categoria professionale o al settore specialistico o disciplina specialistica che operano nelle strutture e settori di attività del Servizio sanitario nazionale, o in regime libero-professionale, ovvero con attività lavorativa nel settore o nell’area interprofessionale che la società o l’associazione rappresenta;
  7. assenza di finalità di lucro;
  8. previsione dell’obbligo di pubblicazione dell’attività scientifica attraverso il sito web della società o associazione, aggiornato costantemente;
  9. previsione della dichiarazione e della regolazione degli eventuali conflitti di interesse;
  10. previsione di un comitato scientifico per la verifica e controllo della qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica, da effettuare secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale;
  11. espressa esclusione di retribuzione delle cariche sociali;
  12. previsione dell’obbligo di pubblicazione nel sito istituzionale dell’ente dei bilanci preventivi, dei consuntivi e degli incarichi retribuiti;
  13. previsione che i legali rappresentanti, amministratori o promotori non abbiano subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all’attività della società o dell’associazione.

Su molti dei requisiti previsti si potrebbe discutere a lungo sulla rilevanza, portata, valenza e opportunità. Basti qui evidenziare la difficoltà di definire le aree su cui calcolare la rappresentatività ovvero la diversa determinazione proporzionale tra aree e così via.

Pare evidente che ad una normativa poco chiara è seguito un regolamento che di esplicativo nulla ha. Per tali motivi la Federazione Italiana delle Società Medico Scientifiche (FISM), presieduta dal dott. Franco Vimercati, ha inoltrato al ministero della Salute una dettagliata richiesta di chiarimenti sul decreto in parola. ●