Un elenco specifico per gli odontoiatri presso i Tribunali

Elenco specifico per gli odontoiatri

In collaborazione con la professoressa Vilma Pinchi, medico odontoiatra, associato di medicina legale presso l’Università di Firenze

Elenco specifico per gli odontoiatri; l’11 aprile di quest’anno, all’esito di un lungo periodo di lavori, è stato licenziato il Protocollo d’intesa tra Consiglio Superiore della Magistratura, Consiglio Nazionale Forense, Federazione Nazionale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri per l’armonizzazione dei criteri e delle procedure di formazione degli albi dei periti e dei consulenti tecnici ex art. 15, l. 8 marzo 2017, n. 24.(detta anche Legge Gelli/Bianco ndr), il cui testo integrale è scaricabile dal sito del Consiglio superiore della magistratura (www.csm.it).

Tale protocollo, finalizzato ad armonizzare, in tutti i Tribunali, le modalità di selezione degli albi dei consulenti tecnici (o periti) del giudice, contiene alcune importanti novità nell’ambito della distinzione tra il medico chirurgo ed il medico odontoiatra.

I passaggi chiave del documento, estrapolati dal testo, sono i seguenti:

Una presentazione dei motivi del testo/protocollo:

La nuova disciplina della responsabilità degli esercenti le professioni sanitarie, introdotta con la legge 8 marzo 2017, n. 24, prevede che i periti e i consulenti tecnici, nominati dall’autorità giudiziaria nei procedimenti civili e penali volti all’accertamento di tale responsabilità, siano scelti all’interno degli albi tenuti dai Tribunali ai sensi dei codici di procedura civile (artt. 13 ss. disp. att. c.p.c.) e di procedura penale (artt. 67 ss. n.att. c.p.p.), per la cui formazione, con riferimento agli iscritti esperti in medicina, il legislatore detta nuovi criteri (art. 15, l. 24/2017).

 

A fronte di tali previsioni legislative e dell’interesse manifestato dalla comunità professionale medica nei confronti della loro attuazione, il Consiglio superiore della magistratura ha rilevato l’opportunità che la revisione sistematica imposta dalla legge sia svolta dai Tribunali in base a standard e modalità omogenei a livello nazionale e ha avviato, attraverso la settima commissione, l’elaborazione di linee guida a questo scopo.

In considerazione della composizione mista dei comitati che, ai sensi dei codici di rito (artt. 14 disp.att. c.p.c. e 68 n.att. c.p.p.), sono responsabili della tenuta degli albi presso ciascun Tribunale, il Consiglio superiore ha operato in stretta collaborazione con il Consiglio nazionale forense (CNF) e la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (FNOMCeO), giungendo all’approvazione della risoluzione del 25 ottobre 2017.

Dopo questa introduzione, che delinea le regole base per la gestione dei nuovi albi e come crearli, si passa a descrivere come gli albi debbono essere composti:

Articolo 1 – Oggetto e finalità

  1. Il presente protocollo intende promuovere e orientare la revisione degli albi dei periti e dei consulenti tecnici presso i Tribunali attraverso linee guida coerenti con le disposizioni della legge n. 24/2017, capaci di armonizzare i criteri e le modalità della revisione e della successiva tenuta a regime degli albi stessi, in base a standard condivisi a livello nazionale.
  2. Il protocollo risponde, in particolare, all’esigenza di adottare di parametri qualitativamente elevati per la revisione e la tenuta degli albi, affinché, in tutti i procedimenti civili e penali che richiedono il supporto conoscitivo delle discipline mediche e sanitarie, le figure del perito e del consulente tecnico siano in grado di garantire all’autorità giudiziaria un contributo professionalmente qualificato e adeguato alla complessità che connota con sempre maggiore frequenza la materia

Emerge, all’articolo quattro (testo evidenziato in grassetto), una assoluta e specifica novità di interesse della categoria professionale odontoiatrica:

Articolo 4 – Specializzazioni mediche

L’art. 15, comma 2, della l. 24/2017 stabilisce che negli albi dei periti e consulenti tecnici «devono essere indicate e documentate le specializzazioni degli iscritti esperti in medicina». Ai fini dell’omogeneità degli albi, si raccomanda l’introduzione di due sezioni rispettivamente dedicate alla professione medico-chirurgica e alla professione medico-odontoiatrica, che indichino al proprio interno le diverse specializzazioni, per le quali è opportuno prendere a riferimento, indicativo e non esaustivo, quelle corrispondenti alle scuole individuate dal ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (attualmente indicate nel d.m. 4 febbraio 2015).

Elenco specifico per gli odontoiatri

Per la prima volta nella storia della nostra professione infatti, si evidenzia in modo netto la necessità di distinguere una sezione dedicata agli odontoiatri.

Questa scelta non è solo conseguenza dell’istituzione del corso di laurea in odontoiatria, o della istituzione presso gli Ordini dei medici, dell’albo degli odontoiatri con relativa obbligatoria iscrizione per coloro i quali di odontoiatria si occupano, ma della crescita costante dell’odontologia forense;  si può chiaramente affermare che il testo è figlio non solo di un’intesa tra CSM, CNF e FNOMCeO ma anche di tutto il grande lavoro di espansione culturale nell’ambito della medicina legale odontoiatrica alias odontologia forense.

Il protocollo è impegnativo per i Tribunali ed infatti conclude affermando che:

Disposizione finale …. Ove in un circondario, al momento della stipula del presente protocollo e prima della conclusione del protocollo locale, la revisione degli albi sia in corso o sia già stata compiuta in attuazione della legge n. 24/2017 e della risoluzione del Consiglio superiore del 25 ottobre 2017, è opportuno che il comitato circondariale adegui le proprie procedure a quelle raccomandate, in caso di palese contrasto con il presente protocollo, al fine di allineare adempimenti e tempistiche.

Si apre ora una nuova stagione applicativa; è da augurarsi che in seno ad ogni commissione presso i Tribunali circondariali vengano invitati quanto meno un rappresentante dell’ordine di area medico chirurgica ed un rappresentante CAO (commissioni odontoiatriche), allo scopo di collaborare alla individuazione, secondo i parametri indicati dal protocollo, di soggetti competenti nella materia per cui è richiesta valutazione.

Al di là delle questioni giuridiche circa la liceità di valutazione clinica di un caso odontoiatrico solo da parte di soggetto con specifiche caratteristiche, iscrizione all’albo degli odontoiatri conditio sine qua non, l’indicazione del protocollo rappresenta un a spinta nella direzione del riconoscimento della laurea specialistica odontoiatrica non solo per la fase formativa ma anche per la fase applicativa, ciò, di nuovo lo sottolineiamo, a sostegno ed in conseguenza di una grande crescita culturale di tutto il movimento odontoiatrico, con particolare riferimento al comparto/ambito forense.