Patteggiamento penale e licenziamento

Patteggiamento

L’applicazione della pena su richiesta delle parti, il cosiddetto patteggiamento sulla pena, è un procedimento penale speciale disciplinato dal punto 45 dell’art. 2 della legge delega 16 febbraio 1987, n. 81 (“Delega legislativa al Governo della Repubblica per l’emanazione del nuovo codice di procedura penale”) e dall’art. 444 cpp come modificato dalla legge 12 giugno 2003, n. 134.

È un procedimento speciale che necessita dell’accordo tra le parti. Gli organi competenti sono il GIP, il GUP e il giudice del dibattimento.

A fronte dell’accettazione della pena concordata, la cui dichiarazione deve avvenire prima dell’apertura del dibattimento, l’imputato ha una pena ridotta oltre ad alcuni benefici: “l’imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l’applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria”.

I “vantaggi” derivanti da tale rito sono reciproci: per l’amministrazione giudiziaria lo scopo è meramente deflattivo del carico giudiziario mentre per l’imputato lo scopo è quello di definire subito la questione con una pena concordata (senza una valutazione concreta dei fatti oggetto di imputazione e dunque senza una reale prova della colpevolezza dell’imputato).

Proprio per tali ragioni l’art. 445 cpp stabilisce che la sentenza di patteggiamento, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi e la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna.

L’imputato dunque riconosceva implicitamente l’esistenza del fatto ma non la sua antigiuridicità obiettiva né tantomeno la sua colpevolezza.

Nel corso del tempo, il patteggiamento pensato come misura premiale ora invece rischia di divenire un boomerang per l’imputato.

Secondo la Cassazione, infatti, un dipendente può essere legittimamente licenziato sulla base di fatti e responsabilità desunti nella sentenza penale di patteggiamento.

Con sentenza n. 30328/2017 la Cassazione ha confermato l’orientamento giurisprudenziale per cui in sede civile (giudice del lavoro) può riconoscersi piena efficacia probatoria alla sentenza di patteggiamento in quanto l’imputato, accettando una determinata condanna, non nega “esplicitamente” la propria responsabilità.