Dentisti convenzionati con il SSN: non è plausibile che il professionista abbia percepito somme considerevoli in “nero”

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Una delle modalità di verifica fiscale più utilizzate dall’Agenzia delle Entrate nei confronti dei medici dentisti è quello delle indagini finanziarie.
La legge (in particolare si tratta degli agli artt. 32 co. 2 D.P.R. n. 600/1973, e 51, co. 2, n. 7 del D.P.R. n. 633/1972), permette all’Agenzia delle Entrate di ottenere dagli istituti di credito gli estratti di conto corrente del professionista, per poi, movimentazioni bancarie alla mano, chiedere spiegazioni in ordine alla provenienza delle somme alla base 08di ciascuna operazione di versamento.

Ma cosa accade se il soggetto accertato svolge esclusivamente attività in convenzione con il Servizio sanitario nazionale?
Se ne converrà che tale tipologia di attività si presta più difficilmente alla percezione di compensi c.d. in “nero”, posto che l’intera attività è veicolata dalle ricette mediche presentate dai clienti, che lasciano traccia di ogni singolo trattamento eseguito, ed ogni prestazione avviene al prezzo convenzionato indicato a livello centrale.
Per di più il paziente potrà detrarsi il relativo costo dalla dichiarazione dei redditi solamente se regolarmente fatturato, sicché minore è la convenienza a corrispondere al professionista somme che non siano a fronte di regolare fattura.

Sulla specifica questione, si è pronunciata la Commissione tributaria provinciale di Milano, che, a seguito di presentazione di ricorso da parte di un odontoiatra, ha annullato totalmente un avviso di accertamento con cui si richiedeva il pagamento di circa 200.000,00 euro.
In particolare, i giudici tributari, con sentenza n. 4832 del 2015, hanno riconosciuto quanto segue: “non è logicamente plausibile e verosimile che un paziente del SSN si faccia curare dal dentista pagando somme ulteriori rispetto al prezzo convenzionato e addirittura lo faccia rinunciando ad ogni beneficio fiscale, non potendo allegare alla dichiarazione dei redditi un costo “in nero”.

Abbiamo chiesto agli avvocati Francesco De Luca e Federico Pau, di DLP studio tributario di Milano, i quali si occupano esclusivamente di contenzioso tributario, e che hanno seguito la causa tributaria appena descritta, alcuni suggerimenti su come comportarsi in caso di verifica fiscale sulla posizione di professionisti della nostra categoria.
Un primo consiglio – affermano i difensori – è quello di rinvolgersi immediatamente ad un professionista, e ciò non appena ricevuto un invito a comparire, un questionario o qualsiasi altro atto da cui desumere l’inizio di una verifica nei propri confronti.
Non è raro infatti, affermano, arrivare ad una soluzione conciliativa e così evitare le lungaggini, i costi ed anche l’alea del processo.
Il vecchio adagio “prevenire è meglio che curare” appare quindi più che adatto anche in questo caso.
Un ulteriore consiglio degli avvocati è quello di emettere i giustificativi fiscali al momento dell’incasso anche solo di acconti e di conservare ordinatamente tale documentazione.
“Anche la coincidenza temporale tra momento dell’incasso e momento di emissione del documento fiscale è fondamentale” sottolinea l’avv. De Luca.
Al riguardo, gli stessi avvocati richiamano un altro caso in cui un professionista si è visto intimare il pagamento per la seconda volta delle imposte dovute su tutti gli acconti incassati ma fatturati solo successivamente, in occasione della successiva visita o al termine del trattamento. In quel caso, la mancata coincidenza temporale tra momento di incasso e momento di emissione del documento fiscale ha consentito all’Agenzia delle Entrate di far leva su tale “ingenuità” del professionista e sostenere che gli acconti, seppur fatturati regolarmente in un momento successivo all’incasso, rappresentassero compensi non dichiarati ai fini fiscali.

Dunque, è fondamentale rispettare puntualmente la coincidenza temporale tra momento dell’incasso di qualsiasi somma (anche solo a titolo di acconto) e momento di emissione del relativo giustificativo fiscale e conservare ordinatamente la relativa documentazione in modo da poterla esibire tempestivamente all’Agenzia delle Entrate in caso di verifiche e controlli.
Da ultimo, che cosa fare quando, in esito alla verifica l’Agenzia delle Entrate chieda somme non dovute? In questo caso, può essere opportuno affiancare al proprio commercialista un avvocato specializzato in contenzioso tributario e che possa quindi gestire al meglio la fase del giudizio volto ad ottenere l’annullamento della pretesa dell’Agenzia delle Entrate.