I controlli del Fisco sui prodotti finanziari

Cosa non potrò fare più nel conto corrente ora che è entrato in funzione quello che hanno chiamato “evasometro”?

La prima cosa da chiarire è che nessuna operatività connessa con il conto corrente viene condizionata.

Lo strumento chiamato “evasometro” fu introdotto nel lontano 2012 da Monti e la sua attuazione concreta ha richiesto ben sette anni.

Originariamente con il nome di “risparmiometro”, ora è stato introdotto anche per le persone fisiche e non fa altro che incrociare i dati del conto corrente (intestato alla persona fisica o a più persone) con i dati delle dichiarazioni dei redditi.

L’incrocio dei dati, ampi a disposizione, mira a confrontare il saldo iniziale e finale, le giacenze medie, i movimenti bancari mensili con il reddito che il soggetto ha prodotto e dichiarato al Fisco.

Grazie anche alla fatturazione elettronica e sempre maggiori banche dati a disposizione, il Fisco, attraverso un algoritmo, potrà svolgere una migliore selezione di soggetti a cui chiedere giustificazioni o attivare i controlli soprattutto quando vedrà l’accumularsi di ricchezza liquida nel conto corrente o l’effettuazione di spese eccessive non in linea con il reddito noto (sia soggetto a tassazione ordinaria, sostitutiva o esente).

Il contribuente potrà, quindi, in caso di anomalie essere chiamato a fornire chiarimenti o documentazione di supporto.

In caso non dovesse essere ritenuta valida si potrà determinare un recupero di redditi ritenuti non dichiarati al Fisco e sfuggiti a tassazione.

La prova potrà essere validamente supportata da evidenti elementi di presunzione, i quali per il fatto che si basano su questa somma di squilibri potranno essere considerati ampiamente sufficiente a far emanare un atto di accertamento.

I dati riguarderanno non solo conti correnti ma anche libretti di deposito, carte di credito, obbligazioni e altri prodotti finanziari.

Quando l’algoritmo evidenzia uno scostamento superiore al 20% tra quello che il contribuente ha “guadagnato” e quello che ha speso o accumulato, fatte le dovute rettifiche, si potrà essere interessati dalla successiva fase di richiesta di giustificazioni o semplici informazioni.

Questa seconda fase, come anche richiesto dal Garante della privacy (cui era stato sottoposto il provvedimento per un parere) deve essere condotta da un funzionario tributario che di fatto avalla o non conferma i dati che la selezione “matematica” ha portato all’attenzione.

Quindi solo dopo una obbligatoria fase di contraddittorio si potrà arrivare al recupero e alle sanzioni.

Da notare che le incongruenze vi sono non solo quando si spende più di quello che si dichiara ma anche quando l’introito fiscalmente dichiarato non viene “intaccato” da alcuna spesa, cioè quando il complesso degli strumenti finanziari facenti capo al contribuente evidenziano solo un accrescimento patrimoniale ma nessuna o insignificanti spese, tanto da far legittimamente sospettare degli introiti in nero con i quali si fa fronte alle esigenze quotidiane di spesa.

In definitiva una “super anagrafe” attraverso la quale si riesce a controllare con l’ausilio dell’elaborazione automatizzata una molteplicità di posizioni basandosi su dati reali e, di conseguenza, permettere di utilizzare i tradizionali e noti strumenti istruttori, propedeutici all’eventuale accertamento, in maniera sempre più mirata e selettiva. Non sarà immune da errori o da falsi “positivi” ma nelle intenzioni servirà a fronteggiare l’evasione diffusa dei piccoli contribuenti, piuttosto che quella dei grandi o medi contribuenti.