È vero che sarà obbligatorio dotarsi di bancomat per far pagare i clienti privati? Devo installarlo in ogni luogo di esercizio?

1584

È un provvedimento legislativo che risale al 2012 e che aveva introdotto l’obbligo di dotarsi di sistemi per il pagamento elettronico con carta di debito già dal 1° gennaio del 2014 ma, di fatto, l’assenza del decreto attuativo non ne aveva determinato l’operatività. Ora il decreto è stato approvato (il 24.01.2014 ed entrerà in vigore dopo sessanta giorni), ma si fissano ulteriori scadenze (altri novanta giorni) per individuare l’esatta data di operatività della norma nonché eventuali nuove soglie a partire dal quale scatta l’obbligo.
Stando alle attuali indicazioni, l’obbligo dovrebbe potrebbe partire dal 30 giugno di quest’anno ma in caso di ulteriore proroga si parla del giugno 2015. Si tratta di un provvedimento che nasce sempre con l’obiettivo dichiarato di ridurre la circolazione del contante (e per questo una possibile platea molto ampia di soggetti interessati), ma ha sempre come altra faccia della medaglia quella di innalzare la tracciabilità dei pagamenti, soprattutto nei rapporti tra imprese/professionisti e clientela privata.
L’obbligo di tenuta del POS per i professionisti si concretizza allorquando il fatturato supera i 200.000 euro che, chiaramente, si rivolgono alle persone fisiche nell’erogazione dei loro servizi. Tale mezzo di pagamento dovrà essere disponibile per pagamenti superiori ai 30 euro. Una chiara facoltà per i professionisti con fatturato inferiore ma (come si può ben immaginare), poiché l’installare un POS ha un costo, molti lo eviteranno se non obbligati, evidenziando senza tante “indagini” che il loro fatturato molto presumibilmente supera tale limite.
Sicuramente una possibilità ampia per gli Istituti di credito che cercheranno, con specifiche offerte, di favorire soluzioni competitive che, magari, spingeranno verso una reale concorrenza. D’altronde, per rispondere al quesito, ogni luogo di esercizio dovrà permettere al cliente tale forma di pagamento.
I sistemi di pagamento in forma elettronica sono in continua espansione ed evoluzione; il decreto, tuttavia, sembra disciplinare solo alcuni di questi mezzi.
Al momento non è prevista alcuna sanzione per il professionista che non si adegua.
Ricordo, infine, che la fatturazione della prestazione, soprattutto quando riguarda il pagamento di quelle rese a persone quali coniuge, parenti, figli eccetera, deve collimare con il pagamento tenuto conto che la detrazione fiscale connessa è legata al soggetto che ne sopporta l’onere. Risulterebbe, pertanto, non congruente una parcella emessa a nome di una persona diversa da quella che vi provvede magari utilizzando il bancomat (mezzo tracciabile).

Può considerarsi ai fini degli Studi di Settore “periodo di non normale svolgimento dell’attività” quello in cui,
a seguito degli eventi sismici del maggio 2012, lo studio per l’esercizio della professione è risultato inagibile?

La Circolare 30 dell’Agenzia delle Entrate del 19 settembre 2013 prevede alcune situazioni tra quelle inquadrabili come periodo di non normale svolgimento dell’attività, chiaramente al sussistere di idonea documentazione atta a provare la circostanza invocata oltre che l’ubicazione dello studio in uno dei comuni interessati dall’evento sismico e ricompresi nel decreto ministeriale del 1° giugno 2012.