Inizio ora la professione e chiedo se posso avvalermi del regime forfettario per i professionisti visto che impiego alcuni beni strumentali anche ad uso personale ovvero posso scegliere un altro regime più conveniente?

Nel tempo vi è stata un’evoluzione dei regimi di favore applicati a piccoli imprenditori e professionisti, individuati sempre come alternativa al regime ordinario o semplificato. Quello semplificato è un regime “naturale” dei professionisti che prevede la tenuta dei registri IVA, il registro degli incassi e dei pagamenti (fondamentale soprattutto per i soggetti esenti IVA) e il libro unico del lavoro per l’eventuale personale dipendente. Su espressa opzione del professionista si può scegliere il regime ordinario che prevede una contabilità più articolata e per questo viene di solito scelto da professionisti “strutturati” anche se non vi sono limiti all’ammontare dei compensi per aderirvi. Di contro i regimi di favore prevedono, come noto, il non superamento di alcuni parametri per l’applicazione dell’imposta sostitutiva con regole più vantaggiose. Iniziando ora l’attività il regime agevolativo possibile è quello “forfettario” (introdotto dalla Legge 190/2014 art. 1 commi 54-59) per coloro che presumono di conseguire un ammontare di compensi non superiore a 30.000 euro oltre ad altri parametri tra cui le spese per lavoratori dipendenti non superiori a 5.000 euro l’anno e il costo dei beni strumentali (al lordo dell’ammortamento) rilevato alla chiusura dell’anno non superiore ai 20.000 euro. Per tale ultimo limite, come evidenzia la Circolare 10/E del 04/04/2016 dell’Agenzia delle Entrate, si fa presente che:

  • non concorrono i costi per gli immobili acquisiti per l’esercizio della professione (acquisto o utilizzo in locazione finanziaria);
  • si deve far riferimento al costo sostenuto al netto dell’imposta sul valore aggiunto, anche se non è stato esercitato il diritto alla detrazione;
  • “i beni utilizzati promiscuamente per l’esercizio dell’impresa, arte o professione e per l’uso personale o familiare, concorrono alla formazione del predetto limite nella misura del 50 per cento, indipendentemente dal loro effettivo utilizzo e da eventuali diverse percentuali di deducibilità contenute nel TUIR”. Quindi contano al 50% e questo a prescindere e indipendentemente dalle specifiche disposizioni che limitano la deducibilità di alcune spese di taluni beni (si pensi ai limiti su autovetture o telefonia);
  • non concorrono, infine, al calcolo del limite dei 20.000 euro i beni strumentali all’esercizio dell’arte o della professione, ovvero all’esercizio dell’impresa il cui costo unitario non sia superiore ad euro 516,45. Essi vengono dedotti dai compensi in unica soluzione per l’intero nell’anno di sostenimento della spesa.

Non è possibile adottare altri regimi in quanto quello forfettario ha sostituito tutti i precedenti con l’intento di mettere ordine alla proliferazione di disposizioni di favore. Quindi il forfettario è la sola alternativa al semplificato o all’ordinario su opzione. Tuttavia l’introduzione della norma ha, di fatto, creato un periodo transitorio consentendo a coloro che avevano adottato in precedenza degli altri regimi di continuare ad avvalersene sino al termine del periodo o delle condizioni stabilite. Ad essi, la norma, ha comunque concesso la possibilità di transitare al forfettario. ●

A cura di: Carlo Pasquali