Ho inviato ad un’assicurazione una parcella proforma per i servizi di consulenza medica resi per valutare il danno ad un paziente. Poiché vi è un contenzioso, non intende pagarmi. Posso comunque emettere la fattura per metterli in mora?

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In merito occorre precisare la valenza di un possibile comportamento del professionista sotto due aspetti di natura fiscale. Ai fini delle cosiddette imposte dirette, il professionista segue il principio di cassa, per cui la rilevanza del compenso professionale ai fini del calcolo dell’IRPEF (comprese addizionali) avviene solo con il momento dell’incasso del corrispettivo della prestazione (per la quale pende una controversia legale).

Non è così, invece, per l’aspetto IVA che, da quanto è possibile comprendere dal tenore della domanda, fa riferimento ad una consulenza commissionata dalla società assicurativa per valutare i danni di un assicurato (o altro soggetto da risarcire).

Essa, a differenza delle normali prestazioni di diagnosi, cura o prevenzione della salute del paziente (che sono esenti da IVA) è un’operazione il cui corrispettivo è imponibile e su cui, appunto, è necessario calcolare l’Imposta sul Valore Aggiunto dovuta.

La finalità della prestazione è quella di rendere una consulenza, anche se in ambito medico, che non è esente per la carenza dei requisiti oggettivi di esenzione. Premesso quanto sopra, ai fini IVA, le prestazioni, salvo quelle periodiche o continuative e altri casi particolari, si intendono effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo (art. 6 comma 3 D.P.R. 633/72). Tuttavia lo stesso comma successivo del medesimo articolo consente di emettere fattura anche anticipatamente a questo momento (pagamento) e in tal caso “l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura…”.

La conseguenza, nel caso in questione, è duplice: sicuramente uno strumento più incisivo della fattura proforma per mettere in mora la società inadempiente; di contro, l’effettuazione di una operazione imponibile, almeno per l’importo fatturato, che determina il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto alle scadenze dovute. Infatti il comma quinto sempre dell’articolo 6 del decreto IVA continua precisando che "l’imposta relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi diviene esigibile nel momento in cui le operazioni si considerano effettuate secondo le disposizioni dei commi precedenti e l'imposta è versata con le modalità e nei termini stabiliti". ●