Ho due dipendenti nello studio professionale. Poiché uno vorrebbe chiedere l’anticipo del TFR in busta paga, tale opzione è definitiva e devo provvedervi con mie risorse finanziarie

Trattasi di una disposizione “sperimentale” introdotta dall’ultima Legge di stabilità per il 2015 (art. 1 commi da 26 a 34) esclusivamente per il settore privato (con talune esclusioni) purché il dipendente abbia maturato un periodo lavorativo di almeno 6 mesi dallo stesso datore di lavoro. La disposizione vale per i periodi di paga dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018 e consente al dipendente “di percepire la quota maturanda di cui all’articolo 2120 del codice civile (TFR) [...] compresa quella eventualmente destinata ad una forma pensionistica complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, tramite liquidazione diretta mensile della medesima quota maturanda come parte integrativa della retribuzione”.
Una volta che il dipendente ha scelto di aderire, la sua scelta è irrevocabile sino al 30 giugno 2018. Tale quota per il percipiente è assoggettata a tassazione ordinaria (e non separata come se percepita al termine del contratto di lavoro) pur non confluendo nel calcolo del reddito complessivo ai fini del bonus per gli 80 Euro.
Se il datore di lavoro si trovasse in difficoltà in virtù di detta scelta o comunque non volesse attingere nell’immediato a proprie risorse finanziarie, potrà ricorrere ad un finanziamento assistito da garanzia rilasciata da un apposito fondo istituito presso l’INPS e da garanzia dello Stato di ultima istanza. Sarà un apposito decreto a stabilirne le esatte modalità attuative. ●

A cura di: Carlo Pasquali