Sono stato delegato da mio padre (in pensione senza svolgere alcuna attività) a prelevare delle somme su  un suo conto corrente in Svizzera (aperto da vario tempo, dichiarato nel modello RW della propria dichiarazione) riportandone in Italia una parte (sempre al di sotto della soglia legale dei 10.000 euro) e spostandole su altro investimento a suo nome in altri casi. Poiché svolgo la professione, rischio eventuali accertamenti del Fisco?

In realtà il problema fondamentale non è lo svolgere o meno una professione o essere imprenditore individuale quanto, piuttosto, stabilire se la persona delegata a compiere talune specifiche operazioni (su conti o investimenti detenuti all’estero) debba o meno procedere anche lui (oltre al titolare effettivo, cioè suo padre) a compilare il quadro RW riferito all’anno in cui ha compiuto le operazioni ovvero possiede la delega (anche permanente).
L’orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte nonché, in particolare, la prassi operativa dell’Agenzia delle Entrate (circolare n. 38/E del 23.12.2013) individuano un legame tra il possessore di redditi rientrante in una delle sei categorie reddituali (art. 1 del TUIR) ed il soggetto che abbia la titolarità dell’attività finanziaria e/o abbia il potere di disporre sia totalmente che parzialmente su di essa. Da ciò deriva che anche colui che abbia una delega quale quella in oggetto (seppure limitata a talune operazioni) non può esimersi dal compilare il quadro RW (un quadro che ricordiamo ha una finalità di monitoraggio fiscale) segnalando tale condizione.
Risultando la Svizzera ancora un paese nella lista di quelli a fiscalità privilegiata, una mancata comunicazione del dato potrebbe far scattare l’inversione dell’onere della prova per cui è il contribuente a dover dimostrare che non sono frutto di evasione fiscale e non il Fisco. Pur tuttavia, in caso di omissioni riferite al passato, si potrà accedere (entro il 30 settembre 2015) a sanare le irregolarità potendosi applicare la normativa dell’emersione spontanea (Voluntary disclosure).
Nel senso sopra evidenziato, anche una recente sentenza della commissione tributaria di Bolzano del febbraio 2015 che conferma l’obbligo per il delegato di segnalare nel proprio quadro RW tale posizione (visto che ha la possibilità di disporre delle somme detenute all’estero). Nel caso in trattazione nella sentenza, ci si riferisce ad un promotore finanziario, ma nella situazione oggetto di domanda non ci troviamo di fronte neanche ad un operatore professionale che si occupa della gestione di attività per conto di clienti, per il quale potrebbero valere considerazioni differenti in taluni casi. ●15

A cura di: Carlo Pasquali