Svolgo per conto di una clinica privata degli interventi chirurgici presso le strutture sanitarie della stessa in varie Regioni. Ho sentito che cambia qualcosa sul rimborso delle spese di viaggio pagate dalla struttura sanitaria e riferite ai miei viaggi…

In sostanza la norma completa l’evoluzione normativa che con il decreto sulle semplificazioni del 2014 aveva già migliorato la situazione per quelle spese che il committente pagava direttamente al professionista incaricato di svolgere una prestazione per suo conto. Come noto, le spese alberghiere e relative alla somministrazione di alimenti sono deducibili per il professionista solo nel limite del 75% e fino al 2% dei compensi, ma in tale regola non rientrano spese alberghiere e per pasti pagate dal committente al professionista. Infatti esse non costituivano né compensi in natura per il professionista che li riceveva né costi. Essi erano integralmente deducibili (se rientravano come nel caso prospettato) nell’attività d’impresa o professionale. Non era così per le spese di viaggio e trasporto che il committente pagava al professionista incaricato (biglietto ferroviario o aereo, noleggio auto, eccetera). Il 22 novembre 2016 il Senato, dopo averlo fatto la Camera dei Deputati, ha convertito in Legge il Decreto Legge n. 193 del 22 ottobre 2016. Con tale atto, a partire dal 1° gennaio 2017 anche le spese di viaggio e trasporto saranno trattate come le spese alberghiere. Quindi il committente potrà dedurle (se inerenti) e pagarle ad un professionista chiamato a svolgere per suo conto una prestazione. È chiaro che nei biglietti o nella documentazione di supporto vi dovrà essere una evidente riconducibilità della spesa al viaggio effettuato dal professionista incaricato e nessun altro adempimento sarà posto a carico del professionista (non le addebita o le indica in fattura e non le deduce). Una semplificazione che evita anche di chiarire quale sono gli importi pagati dal committente e che completa quanto già avveniva per alcune componenti delle spese di trasferta (vitto e alloggio). In definitiva il professionista che si sposta a spese del committente per le varie strutture sanitarie dovrà fatturare la propria prestazione medica e non altro proprio quando il “pacchetto” è organizzato dal committente per il quale diventa suo onere sia il pagamento sia la richiesta di una corretta e trasparente documentazione delle prestazioni alberghiere, di vitto e trasporto. ●

A cura di: Carlo Pasquali