Versamento dei contributi per le ritenute previdenziali dei dipendenti dello studio. Quali le sanzioni in caso di omissione?

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Ho dimenticato di versare i contributi per le ritenute previdenziali dei miei dipendenti dello studio. Vado incontro solo a sanzioni amministrative o anche ad altro?

Dal 6 febbraio 2016 sono entrate in vigore le modifiche con le quali il D. Lgs. n.7 del 2016 ha riscritto l’art. 2, comma 1 bis, del D.L. n. 463/1983, convertito, con modificazioni nella legge n. 638/1983, che, appunto, era relativo all’omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali.

Nella versione in vigore: “L‘omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a 10.000 euro l’anno è punito con la reclusione fino a 3 anni e con la multa fino a 1.032 euro. Se l’importo omesso non è superiore a 10.000 euro annui, si applica la sanzione amministrativa da euro 10.000 ad euro 50.000.

Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro 3 mesi dalla contestazione o della notifica dell’avvenuto accertamento della violazione”.

In definitiva, quindi, la condotta è legata all’omissione dei versamenti entro i termini previsti delle ritenute sia previdenziali che assistenziali trattenute al dipendente e che il datore di lavoro è tenuto a versare.

Si tratta, d’altronde, di somme non certo del datore di lavoro che servono come base previdenziale per i propri lavoratori dipendenti oltre che per la copertura assicurativa.

Per questo le sanzioni sono importanti sia quelle di carattere amministrativo che quelle penali, le quali scattano quando viene superata la cosiddetta soglia di punibilità, oltre la quale il comportamento è un delitto.

Si può osservare che la punibilità viene meno se il trasgressore versa il dovuto entro tre mesi da quando gli viene contestato il comportamento o notificato l’accertamento della violazione.

A seguito di una recente sentenza della Cassazione (n. 39882/2017) l’ispettorato del Lavoro ha emanato la circolare n. 8376 del 25 settembre 2017 con la quale, rettificando alcune precedenti posizioni, ha chiarito come deve essere effettuato il calcolo della soglia annua dei 10.000 euro.

In particolare, poiché il versamento del 16 gennaio si riferisce ai contributi di dicembre il conteggio dovrà per ogni anno iniziare dagli eventuali omessi versamenti del 16 febbraio (che sono riferiti a quanto dovuto per il mese di gennaio) e concludersi con quelli del 16 gennaio dell’anno successivo (che sono riferiti agli importi dovuti per il mese di dicembre).

Chiaramente il reato si concretizza il giorno previsto per i versamenti periodici nel quale viene omesso complessivamente l’importo annuo di 10.000 euro.

Si potranno avere le seguenti situazioni che risultano tutte penalmente rilevanti:

  • già a febbraio si supera la soglia anche se poi tutti gli altri versamenti sono compiuti;
  • la soglia si supera durante l’anno;
  • la soglia viene superata solo nel gennaio dell’anno successivo.

Superata la soglia di rilevanza penale l’unico modo per escludere la punibilità è versare l’intero importo dovuto e non solo una somma per rientrare nell’ambito delle sanzioni amministrative. ●