Voglio avviare in un altro Paese dell’Unione un’attività professionale con altri operatori del settore. Per finanziare l’avvio dell’attività e per le necessità finanziarie iniziali posso trasferire in tale Paese estero, con diversi viaggi, denaro contante entro il limite di 10.000 euro per volta?

Unione europea

Nell’Unione Europea vige la libera circolazione di persone, di beni e, in particolare di disponibilità finanziarie senza dover rendere conto né al Paese di origine dei fondi né a quello di “destinazione” la motivazione di un eventuale trasferimento. Queste libertà regolate dal Trattato e dai regolamenti man mano emanati, risentono, di fatto, di limitazioni dovute a esigenze di tracciabilità dei beni e dei fondi che hanno lo scopo di impedire che dietro queste movimentazioni vi siano illeciti. Da e verso i Paesi extra Unione vigono regole in accordo a trattati bilaterali o multilaterali. Principalmente, per quanto attiene fondi o disponibilità finanziarie, le esigenze fondamentali vengono confinate alla necessità che essi non siano di provenienza illecita o frutto di evasione fiscale (aspetto che preoccupa in particolare il Paese di origine dei fondi). In tale ambito il denaro contante, per la sua stessa natura intrinseca di bene fungibile per eccellenza, attira da sempre la massima attenzione del legislatore.

Orbene il trasferimento di somme da e verso un Paese estero è un’operazione assolutamente lecita che spinge il soggetto a posizionare delle disponibilità finanziarie all’estero per svariate motivazioni (ridurre il rischio politico, investire in attività finanziarie o economiche, intraprendere egli stesso un’attività, sfruttare legittimamente una minore pressione fiscale su certi investimenti, ecc). Esso può avvenire sia tramite operatori o intermediari abilitati (operatori di money transfer o intermediari bancari/finanziari) ovvero per contanti. Accanto alle formalità che regolano il trasferimento vi deve essere quella cornice di legalità che rispetta il canone sostanziale e cioè: i fondi trasferiti siano legittimamente detenuti e siano stati dichiarati al Fisco secondo le norme vigenti.
Il trasferimento per mezzo di intermediari abilitati (es. da un conto corrente bancario nazionale ad un conto estero) garantisce sicuramente la tracciabilità dell’origine e della destinazione dei fondi per cui l’operazione non ha limiti e l’operatore deve attuarla secondo le disposizioni fornitegli (in realtà quando l’intermediario ha il sospetto che tramite detta operazione si attui un riciclaggio di denaro di fonte illecita può sospendere l’esecutività dell’operazione per un massimo di cinque giorni entro i quali le Autorità competenti decideranno se farla attuare o bloccarla). L’utilizzo del canale del money transfer prevede delle limitazioni di importo dato che i fondi vengono versati in contanti e hanno una finalità di trasferire all’estero somme per esigenze immediate o in assenza di una controparte che possa utilizzare un intermediario bancario. In ultimo il trasferimento di denaro contante non è soggetto a limitazione ma è sottoposto ad una disciplina formale più stringente al fine di garantire quella cornice di tracciabilità e coerenza dell’operazione. Infatti, l’ormai sempre diffuso svilupparsi di forme alternative al pagamento in contanti (si pensi alla moneta elettronica o alle carte di credito/debito) hanno reso sempre meno necessaria l’esigenza di disporre di contante nel Paese estero dove si soggiorna occasionalmente o anche più stabilmente. Per far fronte a dette esigenze si è previsto che il trasferimento di denaro contante (o titoli al portatore) al seguito di una persona da un Paese ad un altro estero possa avvenire senza formalità entro il limite a persona di 10.000 Euro, cioè fino a 9.999,99 euro. Oltre tale limite si richiede alla persona che effettua il trasferimento di compilare una dichiarazione nella quale si dovrà indicare:

  • chi effettua il trasferimento e chi lo riceve;
  • la provenienza dei fondi trasferiti e il presumibile utilizzo del denaro.

Detta dichiarazione, in forma scritta, va consegnata al momento del passaggio presso l’ufficio doganale di confine (anche presso un Reparto della Guardia di Finanza) ovvero può essere fatta telematicamente inviandola all’Agenzia delle Dogane prima di attraversare la frontiera nazionale (avendo una copia con il numero della registrazione attribuito dal sistema).

In sostanza si richiede che quella cornice di legalità venga garantita comunicando preventivamente quella serie di informazioni che un'altra forma di trasferimento può garantire. Questo deve avvenire quando la soglia di fondi in trasferimento sia pari o superi quella soglia che la normativa ha inteso essere sufficiente a fronteggiare le esigenze di disporre di denaro contante (10.000 euro).
Nel caso in questione, sebbene con più movimenti si attui un trasferimento lecito e sotto soglia, è anche evidente che qualora si dovesse essere chiamati a rendere conto dell’avvenuto investimento o dell’avvio all’estero di una nuova attività imprenditoriale o di una struttura nella quale esercitano vari professionisti, la modalità di costituzione dei fondi necessari sarebbe conseguente a questo trasferimento al seguito dellapersona in vari viaggi ripetuti (cioè un trasferimento frazionato nel tempo). Tra l’altro è bene ricordare, infatti, che nel quadro RW della dichiarazione dei redditi occorre indicare il possesso di disponibilità all’estero di somme eccedenti determinati importi in un conto corrente estero o altri investimenti. Non è difficile immaginare che il sospettosulla origine dei fondi trasferiti nella migliore delle ipotesi potrebbe far presagire un sospetto di evasione fiscale (penalmente rilevante solo sopra certe soglie, per la verità molto ampie). Sarebbe normale che gli organi deputati all’accertamento fiscale o alle altre investigazioni si chiedano il perché di un trasferimento così frazionato al luogo di uno effettuato tramite intermediario abilitato o anche in contanti in unica soluzione ma con la prevista dichiarazione (d’altronde era denaro destinato ad avviare un’altra attività lecita). In ultimo, benché potrebbe non risultare il caso in questione, qualora le somme siano sottratte all’imposizione fiscale commettendo non solo un illecito amministrativo ma un reato fiscale (quale la dichiarazione infedele di cui all’art. 4 del D.Lgs. 74/2000, esistente al superamento delle soglie di rilevanza penale) il reimpiego in attività imprenditoriali (è escluso l’uso personale) potrebbe far incorrere nel reato di autoriciclaggio introdotto nel nostro ordinamento a partire dal 2015.
In definitiva, benché ciò che si intende fare è lecito, risulta più conveniente essere trasparenti ed evitare l’uso di sistemi pensati per fronteggiare l’esigenza di contante all’estero per il soggiorno o le spese correnti ma non per l’investimento. ●


DA RICORDARE

Trasferimento di denaro contante

Chi trasferisce denaro è importante che effettui una dichiarazione nella quale si dovrà indicare:

  1. chi effettua il trasferimento e chi lo riceve
  2. la provenienza dei fondi trasferiti e il presumibile utilizzo del denaro