Le raccomandazioni cliniche in odontoiatria

Ci scrive un collega chiedendo un chiarimento circa il senso di un quesito medico legale, posto in un caso di responsabilità professionale medica odontoiatrica che, per la parte relativa al problema sollevato dal collega richiedente, recita come segue:

“dica se le cure e gli interventi effettuati siano indicati e adeguati alle necessità del caso, se siano stati effettuati dopo le doverose indagini tecniche, se siano stati conformi alla migliore pratica medica e se rispettino le modalità tecniche suggerite dalla più accreditata scienza odontoiatrica al momento degli interventi stessi, ovvero se rispettino le raccomandazioni cliniche proposte dalle società scientifiche, e siano stati effettuati con la dovuta perizia, prudenza e diligenza...”

Precisando anticipatamente che ogni caso va valutato, pure nel contesto, a sé, ovvero che ogni caso presenta caratteristiche proprie e specifiche, ancora precisando che evidentemente la valutazione deve tener conto delle conoscenze all’epoca dei fatti in osservazione (talché evidentemente non è pensabile ritenere che il collega dovesse conoscere informazioni non disponibili al momento dei fatti in causa; è aspetto forse ovvio diranno in molti, ma causa di frequenti errori procedurali), si rileva come chiaramente il quesito posto in questo caso dal Giudice si ispiri al decreto Balduzzi.

“... Il giudice, ai sensi dell’articolo 1176 del codice civile, tiene conto in particolare dell’osservanza, nel caso concreto, delle linee guida e delle buone pratiche accreditate dalla comunita’ scientifica nazionale e internazionale...” (DL 13 settembre 2012 n. 158 - “decreto Balduzzi” - Art. 3 Responsabilità professionale dell’esercente le professioni sanitarie).

Ciò premesso, riportiamo di seguito l’introduzione delle raccomandazioni cliniche in odontoiatria che il Ministero della Salute, nel recente mese di marzo ha licenziato dopo lunga fase di gestazione (un lavoro che ha necessitato di un periodo di più di due anni, nell’ambito del quale le società scientifiche hanno approntato i rispettivi percorsi di valutazione, si è svolta quindi una fase di revisione complessiva che, per la parte medico legale, ha visto impegnati, su indicazione del professor Enrico Gherlone, referente del Ministro per l’odontoiatria, e su nomina ministeriale il sottoscritto scrivente ed il collega dottor Paolo Monestiroli, noto esperto in odontologia forense).
Ora, è evidente che tali raccomandazioni risulteranno punto di riferimento non solo dell’odontoiatria dal punto di vista valutativo, come nel caso illustrato all’inizio nel quesito del giudice, ma pure anche nella condotta clinica quotidiana dell’odontoiatra.
Andrà inoltre necessariamente prevista e svolta una revisione periodica che ne garantisca la relativa attualità di guida per la professione, aspetto questo evidente dal punto di vista teorico ma complesso in termini di attuazione pratica.

“Le raccomandazioni cliniche in odontostomatologia rappresentano un riferimento per le numerose discipline praticate nell’ambito della professione odontoiatrica ed allo stesso tempo la base per la costituzione di un rapporto più stretto tra il paziente e l’operatore sanitario, in modo tale da consentire a quest’ultimo di rispondere in scienza e coscienza ai bisogni di salute di chi è affetto da una patologia orale.
Infatti, la definizione di approcci terapeutici chiari e basati su dati scientifici, tali da soddisfare anche i criteri previsti dall’art. 3 della legge 189/2012, facilita una maggiore condivisione delle finalità terapeutiche tra odontoiatra e paziente in modo da permettere un’efficace controllo della terapia praticata; allo stesso tempo, come detto, contribuisce a solidificare il rapporto odontoiatra-paziente basato sulla fiducia, sulla condivisione di valori, sulla chiarezza, lasciando però all’odontoiatra la piena responsabilità di scelta e applicazione dei presidi diagnostici e terapeutici.
Quanto sopra è necessario, in un’ottica di tutela della salute pubblica, per il conseguimento di obiettivi clinici, scientificamente accertati e verificati, tali da garantire una terapia adeguata per qualità ed efficacia pur tenendo conto della diversità dell’organizzazione dell’offerta di prestazioni odontoiatriche che vengono effettuate, nel nostro Paese, in regime di SSN e libera professione.
Questo insieme di raccomandazioni non devono essere considerate rigide linee guida, ma indicazioni per la realizzazione di una terapia nel pieno rispetto delle necessità specifiche della persona che non deve vedere delusa l’aspettativa di un risultato adeguato alle proprie necessità e possibilità.
Ciascun individuo, infatti, presenta peculiarità che richiedono la personalizzazione del trattamento la cui durata potrà dipendere dall’accuratezza della diagnosi, dalla correttezza dell’esecuzione delle terapie, dall’informazione efficace e dall’accettazione di misure di prevenzione e di mantenimento volte ad evitare recidive o nuove situazioni di malattia”.

A cura di: Marco Scarpelli