I beni strumentali che possono essere ammessi all’iperammortamento sono descritti dalla legge 232/2016 (e successive integrazioni) in modo abbastanza dettagliato. Ciononostante, in ambito odontoiatrico, non è sempre facile capire cosa sia ricompreso e cosa non lo sia. In questo Paese, data l’intelligenza viva dei suoi abitanti, esistono sempre due distinte versioni delle regole: quella scolpita sulle Gazzette Ufficiali e quelle derivanti da successive interpretazioni più o meno autentiche, circolari, sentenze, pareri pro veritate, ecc., fino ad arrivare a fonti che valgono poco più delle chiacchiere da bar. Ciò che state per leggere appartiene ora al primo insieme, ora al secondo. Solo il vostro commercialista sarà in grado di fare una valutazione definitiva della nostra specifica situazione personale.

Il concetto generale di ammortamento

Prima di parlare della sua declinazione iperbolica è meglio chiarire cosa si intende con il concetto classico di ammortamento.

Su Wikipedia viene descritto come segue: “procedimento contabile con il quale un costo pluriennale di un bene viene ripartito tra gli esercizi di vita utile del bene stesso, facendolo partecipare per quote alla determinazione del reddito dei singoli esercizi.” In altre parole se compro un bene strumentale per la mia attività, il cui valore superi 516,46 €, l’importo speso verrà suddiviso per un certo numero di anni ed il risultato andrà a costituire una componente di reddito negativa per ognuno di quegli anni. Facciamo un esempio tra dentisti.

Se acquisto un bene di 100.000 € e lo porto in ammortamento in 5 anni significa che ogni anno posso dedurre dall’imponibile il 20% dell’importo speso, quindi 20.000 € (questo è il caso più frequente, ma ci sono anche casi in cui il periodo di ammortamento è diverso dai 5 anni standard).

Più breve sarà l’ammortamento consentito dal legislatore e minori saranno le imposte pagate sul reddito, poiché l’imponibile si riduce in modo proporzionale.

Il bene indeducibile e il costo del denaro

Esistono circostanze piuttosto sfortunate nelle quali un dentista effettua un investimento necessario per la propria attività e questo risulta del tutto indeducibile o solo parzialmente indeducibile, sia che si tratti di un professionista, sia che si tratti di una Srl odontoiatrica.

In questi casi ovviamente è inutile conoscere il significato del termine ammortamento o superammortamento o iperammortamento. Dal momento che il bene è indeducibile non ci resta altro che leccarci le ferite e cercare di pagare quel bene il meno possibile.

Supponendo di non ricorrere a finanziamenti esterni e di acquistare il bene con gli utili prodotti dallo studio, quanto ci costa realmente il bene che compriamo?

Per rispondere a questa domanda dobbiamo prima sapere quanto ci costa il denaro stesso che utilizziamo per l’acquisto.

Il fatto che questo denaro non provenga da finanziamenti esterni (mutui, fidi, leasing, ecc.) non significa che quel denaro sia gratis.

Dobbiamo infatti considerare che per ogni euro disponibile per l’acquisto abbiamo dovuto pagare, a monte dell’investimento, una certa cifra necessaria ad affrancare quell’euro dalla richiesta impositiva dello Stato. Allora possiamo distinguere due scenari diversi a seconda che l’investimento venga compiuto da un professionista oppure da una Srl odontoiatrica (a parità di valore del bene e a parità di indeducibilità dello stesso).

competività dei due soggetti
Tab. 1

La tabella 1 chiarisce la differente competitività dei due soggetti sul mercato.

Entrambi i soggetti spendono sul mercato 100 €, ma il primo ne ha spesi altri 75 per affrancarsi dalle pretese erariali, mentre il secondo ne ha spesi 32. Al netto degli arrotondamenti (non visibili in tabella) parliamo di uno spread assoluto di 44 € tra i due soggetti, grazie al quale il secondo acquista con uno sconto del 25% per il fatto di operare con una Srl odontoiatrica.

Beneficio fiscale legato all’ammortamento

A questo punto dobbiamo fare una considerazione fiscale più profonda. Supponiamo, seguendo l’esempio precedente, che questa volta il bene sia deducibile per entrambi i soggetti nella stessa misura: l’ammortamento normale in 5 anni.

In questo caso sia il professionista che la Srl odontoiatrica abbattono il loro reddito di 20.000 €, ogni anno per cinque anni.

In questo caso qual è il beneficio fiscale che realizzano? Ovvero: quanti soldi risparmiano effettivamente per il beneficio fiscale che traggono? E ancora, il beneficio è identico? Le risposte dipendono, ovviamente, dall’aliquota fiscale cui sono soggetti i loro redditi.

Quindi possiamo delineare i due scenari interessanti da comparare:

  1. Nel caso di un professionista tradizionale l’aliquota fiscale è progressiva e può arrivare fino al 43% (Irpef). Ponendo per comodità di considerare quest’ultimo valore, ogni anno, grazie all’ammortamento del bene, il professionista produce un risparmio di 8.600 € di imposte sul reddito (20.000*43/100). In un contesto di assoluta trasparenza fiscale, un soggetto come quello descritto, risparmia dunque il 43% di ciò che spende. Fatte salve tutte le speculazioni di natura finanziaria (date dalle differenze temporali tra uscite di cassa e risparmio fiscale) possiamo concludere che per ogni investimento fatto alle condizioni descritte il dentista paga realmente solo il 57% di ciò che acquista.
  2. Nel caso di una Srl odontoiatrica l’aliquota fiscale è fissa al 24% (Ires). Questo significa che ogni anno, grazie all’ammortamento del bene, risparmio 4.800 € di imposte (20.000*24/100). In un contesto di assoluta trasparenza fiscale, un soggetto come quello descritto risparmia dunque il 24% di ciò che spende. Fatte salve tutte le speculazioni di natura finanziaria (date dalle differenze temporali tra uscite di cassa e risparmio fiscale) possiamo concludere che per ogni investimento fatto alle condizioni descritte il dentista paga realmente solo il 76% di ciò che acquista.

Vediamo dunque come si modifica la tabella precedente inserendo per entrambi la deducibilità fiscale normale in quote di ammortamento standard. (Tab. 2)

deducibilità fiscale
Tab. 2

Proseguiamo il confronto: entrambi i soggetti spendono sul mercato 100 € e ne ammortizzano complessivamente 100, ma il primo ha un costo reale del bene di 132 €, mentre il secondo 108 €. Si tratta di uno spread assoluto di 25 € tra i due soggetti, grazie al quale il secondo acquista con uno sconto del 19% per il solo fatto di operare con una Srl odontoiatrica.

Il beneficio fiscale come sconto della pena

Ad uno sguardo superficiale potrebbe sembrare che il regime Irpef del professionista sia in grado di mitigare lo spread originale in favore del regime Ires della Srl. Ma non dobbiamo farci ingannare.

Nella realtà le cose stanno diversamente. Per esplicitare il concetto portiamo l’esempio di due detenuti: uno è stato condannato a 43 anni dti carcere l’altro a 24 (i numeri non sono casuali). Poco dopo la condanna una legge dello stato stabilisce uno sconto della pena da calcolarsi in forma percentuale sugli anni di condanna originali, qualora i detenuti decidano di sottoporsi volontariamente a lavori forzati.

E’ evidente che a trarne maggiore beneficio sarà il detenuto con 43 anni di pena rispetto a quello con 24. Se riconsideriamo il beneficio fiscale come sconto della pena originale e se consideriamo che il beneficio ricorre solo per volontà capricciosa del legislatore (e solo nel caso di lavori forzati) possiamo inquadrare finalmente la questione nella giusta prospettiva.

Poi arrivò il superammortamento

Un bel giorno arrivò il superammortamento e fummo costretti nuovamente a rivedere la tabella comparativa. Inizialmente era al 140%, poi lo hanno abbassato al 130%, poi lo hanno soppresso e poi lo hanno riammesso al 130%.

Cosa significa un superammortamento al 130%? Significa che acquistiamo il solito bene strumentale pagandolo 100 € nominali, ma nella dichiarazione dei redditi (o nel bilancio) invece di 100 € ne iscriviamo 130.

E’ una dichiarazione falsa, consentita dalla legge in modo da incrementare i benefici della deduzione del costo, ovvero il vantaggio fiscale che abbiamo già visto con l’ammortamento normale. Come varia la comparazione tra i due soggetti con l’introduzione del superammortamento?

Vediamo la tabella 3.

ammortamento
Tab. 3

Grazie ai benefici del superammortamento, nell’ipotesi che siano uguali per entrambi i soggetti, lo spread in termini assoluti si riduce a 19 € ogni cento spesi. In termini percentuali si tratta di uno spread del 16% a favore della Srl odontoiatrica. Questo accade nonostante l’effetto “sconto della pena” descritto sopra.

Cosa succede con l’iperammortamento?

Con l’introduzione dell’iperammortamento il legislatore ha inteso (giustamente) dare un impulso economico alle imprese, rideterminando, per alcuni beni limitati, il calcolo dell’ammortamento che genera il beneficio fiscale. Con l’iperammortamento infatti i 100.000 € di investimento del nostro esempio possono essere artificialmente aumentati del 270%. Questo significa che nella pratica il dentista ha speso 100.000 € ma nel bilancio scriverà 270.000 €.

Rifacendo i calcoli con il valore gonfiato risulterà come riportato in tabella 4.

ammortamento
Tab. 4

Questa volta, a differenza dei casi precedenti, si dovrà notare che l’iperammortamento è stato introdotto solo a beneficio delle imprese quindi il confronto lo potremo fare, al massimo, tra la condizione più favorevole del professionista (il superammortamento), e quella più favorevole della Srl odontoiatrica (l’iperammortamento appunto). Per i beni strumentali cui si può applicare l’iperammortamento risulterà dunque che il professionista, a fronte di 100 € spesi nominalmente, sconterà un costo reale del bene di 120 €, mentre la Srl odontoiatrica appena 67 € (quasi la metà).

Lo spread assoluto tra i due valori è di 53 €, ovvero una riduzione di costo del 44% a favore dell’impresa.

L’allegato A della legge 232/2016

Il famoso allegato A della legge sopra citata individua i beni che possono essere considerati validi ai fini dell’iperammortamento. In linea generale si tratta di beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0.

Il legislatore ovviamente non può scendere nel dettaglio dei nomi di singole apparecchiature o impianti dalla trafilatura del ferro, alla raccolta delle olive o alla odontoiatria. Quindi descrive in generale quali devono essere le caratteristiche di tali beni strumentali. Per fare questo li distingue in 4 categorie che vi riporto fedelmente dal testo di legge (leggete bene ogni singola parola, anche le congiunzioni hanno un senso preciso):

  1. Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti.
  2. Dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per l’integrazione, la sensorizzazione e/o l’interconnessione e il controllo automatico dei processi utilizzati anche nell’ammodernamento o nel revamping dei sistemi di produzione esistenti.
  3. Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità.
  4. Dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0.

Per ogni categoria seguono elementi descrittivi specifici ed esemplificativi di cui diamo conto nel prosieguo dell’articolo, caso per caso.

L’ambito odontoiatrico e i sistemi cad-cam

Nel nostro settore fui il primo a sostenere che potevano esserci applicazioni importanti per l’odontoiatra che operasse in forma di srl odontoiatrica e scrissi il mio primo articolo. In quell’articolo affermai che le sistematiche digitali cad cam complete rispondevano pienamente ai requisiti di cui alla prima categoria in elenco. Lo sostenni ancora prima delle stesse aziende che producevano gli scanner.

Per questo motivo chiesi anche ad una azienda leader di mercato di predisporre una certificazione originale nella quale si desse atto che quelle macchine rispettavano i requisiti previsti dalla legge per accedere al beneficio dell’iperammortamento.

Ora queste certificazioni sono disponibili, per quanto valga la pena di ricordare che non sono assolutamente necessarie o tanto meno obbligatorie per la norma.

Esse rappresentano una semplice prova a rinforzo della decisione assunta di inserire i singoli beni strumentali tra quelli che godono del beneficio fiscale.

Ora come ora il fatto che il cad cam, con o senza unità di fresaggio o stampante 3d, possa accedere al beneficio non è più in discussione e le vendite di questi beni strumentali hanno raggiunto picchi neppure sperabili in precedenza. Questo dimostra che lo scopo del legislatore (dare impulso alla economia) è stato raggiunto.

Gli apparecchi radiologici tra i beni strumentali riconosciuti

Il secondo prodotto ad essere definitivamente ammesso al beneficio è stata la CBCT. Lo stesso MISE lo afferma chiaramente nella circolare Sanità 4.0, inserendo stranamente tutti gli apparecchi di diagnostica per immagini all’interno del sottogruppo 3 della prima categoria. Infatti, basta leggere attentamente la norma originale, per capire subito che la Tac non accede al beneficio dell’iperammortamento per gli stessi motivi del cad-cam ma per le ragioni riportate nella terza categoria.

Infatti nelle righe relative a questi beni si scrive:

“sistemi di misura a coordinate e non (a contatto, non a contatto, multi sensore o basati su tomografia computerizzata tridimensionale) e relativa strumentazione per la verifica dei requisiti micro e macro geometrici di prodotto per qualunque livello di scala dimensionale [… omissis…]”.

Il portato interessante della circolare Sanità 4.0, invece, è rappresentato dall’estensione del beneficio a tutti i sistemi di diagnostica in genere.

Leggendo il testo infatti si trova quanto segue:

“Apparecchiature per la diagnostica per immagini: in questa voce possono ricomprendersi tutte le apparecchiature per la c.d. medical imaging – vale a dire, l’insieme delle tecniche e dei processi che concorrono alla creazione di immagini del corpo umano con finalità diagnostiche – e che si differenziano tra loro, principalmente, in ragione del tipo di sorgente di energia utilizzata per l’esecuzione del processo di indagine: radiazioni ionizzanti, campi magnetici, ultrasuoni, fenomeni ottici”.

Segue una disamina meramente esemplificativa di alcune apparecchiature senza nessuna pretesa di esaustività. È interessante notare come al beneficio sono ammessi tutti i beni strumentali:

  • Radiologici: CBCT, panoramico, teleradiografia, Rx endorale, ecc.
  • Non radiologici: ultrasuoni, RMN, nucleari, ecc.

Riflettendo sulla seconda categoria è possibile che si aprano scenari interessanti anche per apparecchiature diagnostiche attualmente poco considerate, purché producano immagini come output finale di funzione (diagnocam? dermatoscopi a fluorescenza?). I sistemi a fluorescenza per la diagnosi precoce delle lesioni tumorali della mucosa orale, tra l’altro, si giovano di sistemi a realtà aumentata e quindi rientrerebbero anche tra i requisiti previsti per il microscopio operatorio di cui parliamo oltre.

Le autoclavi e la linea di sterilizzazione

Qui, confesso, ci sono cascato anche io.

Quando ai corsi i colleghi mi chiedevano se le autoclavi fossero arruolabili nel beneficio dell’iperammortamento, per molto tempo ho risposto che mi sembrava una cosa assurda.

E invece sempre all’interno della categoria 3 dei beni strumentali fatta dal legislatore, si legge:

“altri sistemi di monitoraggio in process per assicurare e tracciare la qualità del prodotto o del processo produttivo e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica”.

E ancora, più avanti:

“sistemi intelligenti e connessi di marcatura e tracciabilità dei lotti produttivi e/o dei singoli prodotti”.

E poi ancora:

“strumenti e dispositivi per l’etichettatura, l’identificazione o la marcatura automatica dei prodotti, con collegamento con il codice e la matricola del prodotto stesso in modo da consentire ai manutentori di monitorare la costanza delle prestazioni del prodotto nel tempo ed agire sul processo di progettazione dei futuri prodotti in maniera sinergica, consentendo il richiamo di prodotti difettosi o dannosi”.

Credo che il legislatore non potesse parlare delle autoclavi per lo studio dentistico in modo più esplicito, senza peraltro nominarle mai.

Ovviamente ci riferiamo ad autoclavi di ultima generazione che rispettino alternativamente uno dei requisiti sopra richiesti o addirittura tutti insieme. In particolare è necessario che le autoclavi siano interconnesse con la rete dello studio attraverso cavo o sistemi wireless di comunicazione (un ingresso LAN mi pare la cosa più incontestabile).
Ora, mi risulta che anche i produttori di autoclavi abbiano cominciato a certificare la rispondenza dei loro prodotti alle disposizioni sopra citate in modo da togliere dall’imbarazzo dentisti e commercialisti. Ricordo, ancora una volta, che tale certificazione non è obbligatoria ai sensi di legge, perché è sufficiente una autocertificazione da parte del legale rappresentante della società per beni strumentali inferiori ai 500 mila euro. Ma averla non guasta e l’atteggiamento delle aziende in questo senso mi pare molto opportuno.

Tutto quanto vale per le autoclavi di ultima generazione, per estensione, credo possa valere per tutte le componenti della linea di sterilizzazione che integrino, insieme alle autoclavi, i criteri generali di arruolamento. Per esempio una termo disinfettrice interconnessa partecipa allo stesso ciclo di lavoro che adempie ai requisiti specifici, così come le etichettatrici automatiche che tracciano il ciclo di produzione e che, anzi, integrano in primis alcuni dei requisiti per le quali le autoclavi sono iperammortizzabili.

Il microscopio operatorio

Il microscopio operatorio è un altro di quei beni strumentali sulla cui corretta interpretazione ci vorrà del tempo. Ma tempo non ce n’è molto visto che, salvo proroghe ulteriori, l’iperammortamento finirà tra pochi mesi. Spunti per inserire il microscopio all’interno dell’iperammortamento ce ne sono diversi. Per esempio, all’interno della categoria 3 di beni strumentali, trova spazio anche questa previsione:

“sistemi per l’ispezione e la caratterizzazione dei materiali [omissis] in grado di verificare le caratteristiche dei materiali in ingresso o in uscita al processo e che vanno a costituire il prodotto risultante a livello macro (ad esempio caratteristiche meccaniche) o micro (ad esempio porosità, inclusioni) e di generare opportuni report di collaudo da inserire nel sistema informativo aziendale”.

La critica che potremmo fare a questo criterio di inclusione è quella di essere limitativa rispetto alle reali potenzialità del microscopio operatorio, che non si limita a darci informazioni molto più precise sulla qualità microscopica o macroscopica dei nostri output (otturazioni, levigature, chiusure protesiche, ecc.), ma è di ausilio anche nei processi di trasformazione stessa degli input in output. Uno spunto arriva anche dalla categoria 4 nella quale si parla letteralmente di: “dispositivi di realtà aumentata”. Una definizione, banalmente tratta da Wikipedia, descrive la realtà aumentata come:

“l’arricchimento della percezione sensoriale umana mediante informazioni, in genere manipolate e convogliate elettronicamente, che non sarebbero percepibili con i cinque sensi”.

Io stesso avevo richiesto (e ottenuto) da una nota azienda produttrice di microscopi una certificazione tecnica nella quale era specificato che le informazioni visive del microscopio erano elaborate elettronicamente da un processore interno o che potevano esserlo per migliorare la nostra percezione.

Ma, parlando addirittura di ergonomia e sicurezza, il legislatore ammette genericamente:

“banchi e postazioni di lavoro dotati di soluzioni ergonomiche in grado di adattarli in maniera automatizzata alle caratteristiche fisiche degli operatori (ad esempio caratteristiche biometriche, [omissis]”.

Sembra la migliore descrizione di un microscopio operatorio odontoiatrico che si possa fare senza nominarlo esplicitamente. Con questi presupposti, oggi, se acquistassi un microscopio operatorio lo inserirei con una certa sicurezza all’interno del beneficio dell’iperammortamento (anche se il mio commercialista non volesse), avendo sempre cura di verificare sia interconnesso con gli altri sistemi di produzione interni dello studio.
Mi azzarderei a dire che anche una macchina fotografica digitale e una telecamera digitale rappresentano device di realtà aumentata nell’accezione ufficiale che abbiamo dato della stessa, soprattutto perchè facilmente integrabili con moltissime altre periferiche digitali dello studio dentistico.

Il laser odontoiatrico

Sull’inclusione del laser odontoiatrico (di qualunque tipo) all’interno dei beni strumentali che godono dell’iperammortamento, non dovrebbero esserci molti dubbi. Bisogna solo verificare attentamente che ricorrano alcune condizioni accessorie.

Partiamo dal criterio che ci lascia tranquilli, ricompreso nella categoria 1 descritta all’inizio. Si parla infatti esplicitamente di:

“macchine utensili operanti con laser e altri processi a flusso di energia (ad esempio plasma, waterjet, fascio di elettroni)”.

Sulla definizione non credo ci siano dubbi: il laser è incluso.

Sulle condizioni accessorie imposte dal legislatore, invece, dobbiamo verificare che il laser possieda simultaneamente tutte queste caratteristiche:

  1. Controllo per mezzo di Cnc (Computer numerical control) e/o Plc (Programmable logic controller).
  2. Interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program.
  3. Integrazione automatizzata [omissis] con altre macchine del ciclo produttivo.
  4. Interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive.
  5. Rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro.

Alcuni di questi requisiti sono facili da dimostrare anche per un dentista di fronte ad un controllo. Ma altri, ammesso che siano presenti, sarebbe meglio farli certificare dall’azienda che produce il laser.

In presenza di tutti questi requisiti, dovremo verificare che ve ne siano almeno altri due tra i tre che metto in elenco affinché il bene sia assimilabile o integrabile a sistemi cyber fisici:

  1. sistemi di tele manutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;
  2. monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante
  3. opportuni set di sensori e ad attività alle derive di processo;
    caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyber fisico).

Sinceramente, questa volta, non sono neanche sicuro di aver compreso fino in fondo le specifiche dettate dal legislatore. Tuttavia, a spanne, mi sembra difficile che un laser odontoiatrico possa rispettare tali prescrizioni obbligatorie. Anche in questo caso mi rimetterei alle certificazioni rilasciate dalle aziende produttrici avendo cura di verificare che riportino esattamente le parole appena citate. Se così fosse inserirei con una certa sicurezza anche questo bene nel beneficio dell’iperammortamento.

I riuniti o poltrone

Il destino fiscale di riuniti, o poltrone che dir si voglia, è davvero bizzarro se si pensa che sono per un dentista così usuali da non farci neppure venire il sospetto che tali beni siano ricompresi nell’iperammortamento.

Invece se esiste un bene che incontestabilmente può accedere al beneficio fiscale è proprio questo. All’interno della categoria 4 il legislatore ricomprende infatti beni così definiti: “sistemi per il sollevamento/traslazione di parti pesanti [omissis] in grado di agevolare in maniera intelligente/robotizzata/interattiva il compito dell’operatore”.

Una poltrona che abbia, molto banalmente, sensori di memoria personalizzati delle posizioni, sistemi automatici di illuminazione predefinibili, impianti idrici comandati in modo intelligente e, magari, anche una porta di connessione integrata alla rete dello studio o ad altre apparecchiature, risponde perfettamente alle richieste della normativa.

Praticamente tutti i riuniti moderni oggi sul mercato rispettano le richieste della legge.

Io inserirei il costo dei riuniti tra quelli agevolabili dall’iperammortamento senza alcuna esitazione.

Separatori di amalgama e filtri per legionella

Qualche altra piacevole sorpresa arriva ancora dalla categoria 3 e potrebbe riguardare sia i separatori di amalgama sui quali tanto si è discusso in questi mesi, sia altri interventi di sicurezza legati al trattamento delle acque e dell’aria.

Tra i beni che possono godere dell’iperammortamento infatti il legislatore prevede:

“filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria, olio sostanze chimiche, polveri con sistemi di segnalazione dell’efficienza filtrante e della presenza di anomalie o sostanze aliene al processo o pericolose, integrate con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare gli operatori e/o di fermare le attività di macchine e impianti”.

Sulla corretta identificazione del bene direi che non ci sono dubbi. Qualche perplessità nasce invece dalla seconda parte del periodo.

Non so se esistano sistemi di segnalazione dell’efficienza filtrante, ma soprattutto non si capisce se tali sistemi debbano essere, oltreché integrati con i sistemi di fabbrica, anche elettronici o semplicemente meccanici. Soddisfatti i requisiti richiesti, è fuori dubbio che anche tali apparecchiature possano godere dell’iperammortamento.

Strumenti elettronici per endodonzia

Il motore endodontico ed il rilevatore apicale, soprattutto quando sono integrati tra loro, costituiscono certamente un sistema intelligente di misurazione, interconnesso ed in grado di fornire feed back informativi all’operatore sulla qualità degli output di produzione.

Pertanto i requisiti della Categoria 3 di beni strumentali previsti dall’allegato sono perfettamente integrati, rendendo i costi di acquisto perfettamente agevolabili dall’iperammortamento.

In aggiunta, tali strumenti sembrano rispondere anche ad un’altra previsione proposta nella categoria 3: “altri sistemi di monitoraggio in process per assicurare e tracciare la qualità del prodotto o del processo produttivo e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica”.

Conclusioni su beni strumentali e iperammortamento

Solo una conoscenza diretta delle apparecchiature di studio, del loro funzionamento, delle finalità del loro impiego, possono aiutarci e guidarci nella corretta attribuzione fiscale di questi costi nel bilancio.

Non possiamo aspettarci e tanto meno pretendere, che siano i nostri commercialisti a darci indicazioni iniziali perché per loro è impossibile tradurre le descrizioni generiche del legislatore nell’identificazione specifica dei nostri beni strumentali. Un dentista medio, per spiegare ad un commercialista medio cosa si intenda per sistematica cad-cam, potrebbe impiegare ore e non sarebbe neppure sicuro di essere perfettamente compreso.

Al contrario un dentista medio che legga la normativa che vi ho in gran parte trascritto non ha molte difficoltà a comprendere di cosa si stia parlando.
Nella tabella 5 il riepilogo che ci può aiutare a fare un po’ di ordine sulla materia.

Bene strumentaleCriterio di inclusione della legge 232/2016 allegato ACriticità da superare
Scanner e sistematica Cad Cam Categoria 1 Nessuna
Radiologia Odontoiatrica: Tac, Opt, Tele, Endorali Categoria 1 e 3Nessuna
Diagnocam, FluorescenzaCategoria 3 e 4Nessuna
Microscopio ooeratorioCategoria 3 e 4Nessuna
Laser odontoiatrico Categoria 1 Controllo per mezzo di Cnc e/o Plc
Interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program
Integrazione automatizzata con altre macchine del ciclo produttivo
lnterfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive
Rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro
Sistemi di tele manutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto
Monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e ad attività alle derive di processo
Caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo
Nessuna
Riuniti o poltroneCategoria 4Nessuna
Autoclavi e linea di sterilizzazione integrataCategoria 3Nessuna
Rilevatore apicale e Motore endodonticoCategoria 3 e 4Sistemi di segnalazione dell'efficienza filtrante
Separatore di amalgama e filtri anti legionellaCategoria 3Integrazione con altri sistemi di fabbrica
Tab. 5

Un aiuto concreto in questo senso dovrebbe provenire dal mondo industriale e dalle aziende che rivendono i beni strumentali, ammesso che riescano a vincere la loro colpevole inerzia degli ultimi 3 anni. Tanti ne sono passati dalla prima legge sull’iperammortamento.

Oltretutto sarebbe nel loro interesse fornirci tutte le indicazioni tecniche necessarie per capire (e poi dimostrare agli organi di controllo) se tali beni strumentali possono godere dell’iperammortamento oppure no.