Conflitto di interessi e attività professionale odontoiatrica

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Nell’ambito della nostra quotidiana attività professionale ci occupiamo di “conflitto di interessi” piuttosto frequentemente.

Chi svolge un’attività di carattere pubblico, per esempio come consulente tecnico del giudice, o svolge attività congressuale o editoriale, sottoscrive, frequentemente, modulistica in cui dichiara l’assenza formale di conflitto di interessi, non solo come prevede la legge ma anche come prevedono gli specifici contratti d’opera di volta in volta sottoscritti. In realtà io penso che ogni nostra attività sia costantemente soggetta a conflitto di interessi. 

Ne deriva, quindi, la necessità di gestire la questione approfondendone i contenuti ed indicando un percorso formativo e di approccio al tema realmente consapevole, trasformando una semplice e burocraticamente necessaria sottoscrizione, con firma di un modulo/dichiarazione apposito, in un’attività basata su una reale presa di coscienza. E allora, in verità, mi sento di affermare che dovremmo partire da una condizione di potenziale costante conflitto di interessi e da questo presupposto, più che negare fatti evidenti, individuare modalità di approccio alla tematica eticamente e deontologicamente sostenibili.

Ma, prima di tutto, intendiamoci sul significato del termine.  Tra le varie definizioni ne esiste una non solo esaustiva dal punto di vista dell’esercente attività professionali e non, ma semplice e completa.

Da Wikipedia:
Il conflitto di interessi è una condizione giuridica che si verifica quando viene affidata un’alta responsabilità decisionale a un soggetto che ha interessi personali o professionali in contrasto con l’imparzialità richiesta da tale responsabilità, che può venire meno a causa degli interessi in causa. Può verificarsi in diversi contesti e ambiti: economia, diritto, politica, lavoro, sanità. Gli ordinamenti giuridici spesso disciplinano il conflitto di interessi per mezzo di leggi e norme.  Il conflitto di interessi può riguardare singole persone o cariche, ma anche enti di controllo, gruppi di soggetti, consigli di amministrazione. Data questa premessa, giova per esempio, per l’attività professionale odontoiatrica di “tutti i giorni”, richiamare quanto affermato da un docente di bioetica americano, il professor Jos VM Welie, nel 2006, quando, ospite nell’ambito di una iniziativa di scambio culturale docenti Italia/U.S.A., ed autore di alcuni interventi in contesti congressuali odontoiatrici italiani, riportava, citando l’American College of Dentists Ethics Handbook: Mentre l’odontoiatria è innanzitutto una professione, l’attività pratica dell’odontoiatra implica usualmente un compenso finanziario per i servizi professionali. Tale compenso necessita, per sua propria natura, di qualche forma di struttura commerciale per definire queste transazioni. Poiché i dentisti sono nella posizione di guadagnare dalle loro raccomandazioni professionali, essi sono a rischio di avere conflitti di interesse, reali o percepiti che siano… 

…Se il dentista sarà compensato per i servizi professionali, allora il dentista sarà anche tecnicamente il “beneficiario” delle sue stesse raccomandazioni. Il punto non è se esista un conflitto di interesse. La domanda più appropriata è “come possiamo prevenire che questi conflitti facciano male ai pazienti.”  Che il tema sia fondamentalmente etico, ma che la risposta a questa implicita domanda debba provenire dalla professione attraverso un percorso culturale di studio del problema e individuazione di soluzioni percorribili (modalità di selezione degli obiettivi, codici di regole, in medicina legale orientamento alla cosiddetta perizia pro-veritate, etc.) e che il tema sia di grande attualità, ad esempio per  la complessa questione della redazione delle “linee guida” come richiede la legge 24 del 2017, detta legge Gelli/Bianco, appare altrettanto evidente. 

Sul tema delle linee guida, The Lancet evidenzia, già nel 2019, che: 

Per garantire linee guida affidabili, l’American College of Physicians (ACP) abbia deciso di aggiornare i suoi criteri per la “disclosure”, ovvero la dichiarazione e la gestione di interessi conflittuali nella stesura di linee guida cliniche. In pratica, chiunque in futuro dovrà rendere noti tutti gli interessi finanziari e intellettuali attivi e inattivi a partire dai tre anni precedenti all’incarico e aggiornare i propri conflitti durante lo svolgimento dei lavori…

Del conflitto di interessi tratta anche il codice deontologico della FNOMCeO, già dal 2014, all’articolo 30 si afferma infatti che:
Il medico evita qualsiasi condizione di conflitto di interessi nella quale il comportamento professionale risulti subordinato a indebiti vantaggi economici o di altra natura. Il medico dichiara le condizioni di conflitto di interessi riguardanti aspetti economici e di altra natura che possono manifestarsi nella ricerca scientifica, nella formazione e nell’aggiornamento professionale, nella prescrizione diagnostico terapeutica, nella divulgazione scientifica, nei rapporti individuali e di gruppo con industrie, enti, organizzazioni e istituzioni, o con la pubblica amministrazione, attenendosi agli indirizzi applicativi allegati.  Il tema, come più volte affermato, è delicato e la questione degli “interessi” in campo enormemente condizionante. Chi opera in sanità tratta del bene-salute in un contesto con implicazioni economiche enormi.
Arnold Relman (già direttore del New England Journal of Medicine) definisce il settore economico di produzione di beni e servizi per la salute come “complesso medico industriale”. Trattiamo di un’”area” le cui dimensioni, considerato anche l’indotto, valgono il 10 per cento del prodotto interno lordo in Europa, e circa il 15 per cento negli Stati Uniti.  Nella realtà italiana, rileva Confindustria, l’insieme delle aziende che operano nell’ambito “salute” vale la terza impresa del Paese. All’interno di questo settore la parte del leone è svolta dalle industrie farmaceutiche che impiega, solo in Europa, oltre mezzo milione di persone, dai produttori di beni strumentali e materiali di consumo (e il richiamo all’epidemia Covid 19 fa subito pensare a miliardi di pezzi di mascherine o altri cosiddetti DPI) e dalle strutture (cliniche, ospedali, centri diagnostici) dove l’attività sanitaria viene svolta. Non è raro che, nel mondo odontoiatrico, i proprietari delle strutture eroganti le prestazioni sui pazienti siano anche, o solo, gli stessi odontoiatri che di tali prestazioni sono chiamati ad eseguire. La struttura erogante il servizio per sua natura è anche struttura commerciale; come tale deve necessariamente mirare al consolidamento annuale del proprio bilancio mediante produzione orientata all’attivo economico. Di contro, deve garantire l’erogazione del bene salute, nella modalità più idonea ad interessi non commerciali ma appunto di salute e benessere del paziente. Va da sé che qualsiasi dichiarazione di assenza di conflitto di interesse parrebbe quanto meno discutibile;  di contro, appare più ragionevole ammettere l’esistenza di una sostanziale e constante  condizione di conflitto di interessi, interpretarla culturalmente ed individuare  meccanismi di controllo con costante verifica della loro efficacia: ad esempio, come nelle grandi strutture sanitarie esistono i comitati etici, così vanno individuate forme più semplici di verifica  e gestione congrua del conflitto di interessi mirando all’obiettivo di fornitura del bene salute e garantendo il più alto livello possibile di qualità.