Non capita tutti i giorni che una norma di prevalente interesse odontoiatrico, pur riguardando tutte le professioni sanitarie, diventi legge nell’ambito della legge di Bilancio della Repubblica Italiana.

Anzi, per dire meglio, nell’arco degli ultimi trent’anni questo è successo soltanto il primo gennaio di quest’anno, giorno della entrata in vigore della suddetta legge, che comprende i commi 525 e 536 sull’informazione sanitaria e sul direttore sanitario di struttura di cura.

In particolare la legge definisce le caratteristiche del messaggio informativo in sanità, affidandone la verifica all’Ordine professionale e disponendone l’applicabilità ad ogni forma giuridica di esercizio, comprese tutte le società.

Citando dal testo della legge:

“Le comunicazioni informative da parte delle strutture sanitarie private di cura e degli iscritti agli albi degli Ordini delle professioni sanitarie… possono contenere unicamente le informazioni di cui all’articolo 2, comma 1 della c.d. legge Bersani del 2006.

Esse devono essere funzionali a garantire la sicurezza dei trattamenti sanitari, escluso qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestivo, nel rispetto della libera e consapevole determinazione del paziente, a tutela della salute pubblica, della dignità della persona e del suo diritto a una corretta informazione sanitaria”.

Al centro della norma, come si evince facilmente, c’è il paziente nel suo diritto di essere correttamente informato al fine di effettuare una scelta libera e consapevole.

E’ del tutto evidente che il legislatore è stato ispirato esclusivamente da questa esigenza e in nessun modo da pressioni di parte.

Nell’ambito di questo obiettivo ha inteso riconoscere all’Ordine professionale, nel comma 536, un ruolo di verifica prodromico all’eventuale azione disciplinare.

Nell’ultima parte viene stabilito l’obbligo, per le strutture di cura, intendendosi esclusi gli studi mono professionali ed associati nonché le società tra professionisti (Stp), di dotarsi di un direttore sanitario iscritto all’Ordine territoriale in cui la struttura svolge l’attività.

Questo nell’ottica di meglio garantire, rispetto ad oggi, che il compito di direzione sanitaria venga svolto, sotto il controllo deontologico, in linea con le esigenze di sicurezza e di salute del cittadino.

L0066914 Are you afraid to laugh? / Goodall’s Dental Institute
Credit: Wellcome Library, London. Wellcome Images

Vale la pena precisare che nulla impedisce, al professionista iscritto in un Ordine, di prestare la propria opera professionale, in tutte le accezioni esclusa la direzione sanitaria, in tutto il territorio nazionale e, con adempimenti di facile realizzazione, in tutta l’Unione Europea. Quindi nessun limite viene posto alla libera circolazione, in Italia e in Europa.

Insomma la politica viene incontro alla professione nel comune intento di garantire un rapporto corretto medico-paziente nel segno delle garanzie previste in Costituzione a proposito di salute.

Queste norme pongono finalmente il nostro Paese all’avanguardia nella definizione di un vero equilibrio tra le esigenze di tutela della salute e quelle sottese all’informazione nei confronti del paziente.

La prevalenza del mercato sulla tutela della salute, fino ad oggi imperante, risulta infatti pericolosa in sanità, caratterizzata da peculiarità sociali, costituzionali e scientifiche che vanno privilegiate rispetto alle pulsioni commerciali e promozionali.

Ed in questo nuovo clima l’attività degli Ordini viene ulteriormente valorizzata, implicando responsabilità importanti che noi intendiamo assumerci in piena sintonia con il pieno espletamento del nostro ruolo istituzionale. ●