Pace fiscale e processi verbali di contestazione: facciamo chiarezza

pace fiscale

Mi è stato notificato l’anno scorso un processo verbale di constatazione all’esito di una verifica fiscale presso lo studio associato di cui sono socio. Posso definire in maniera agevolata i rilievi? È vero comunque che i termini per l’accertamento sono prorogati oltre la normale scadenza?

La cosiddetta “pace fiscale” è l’ultimo di una serie di provvedimenti che hanno caratterizzato le decisioni politiche degli ultimi anni nella scia di definire le pendenze con il Fisco e abbattere la conflittualità, nonché diminuire il carico di liti pendenti presso la giustizia tributaria.

Prima il decreto legge 119/2018 e poi la legge di Bilancio hanno introdotto gli ultimi provvedimenti della specie con l’intenzione di definire i debiti tributari dei contribuenti senza sanzioni o interessi, ma solo pagando l’imposta ovvero una parte delle sanzioni qualora la contestazione riguardi solo sanzioni senza tributi.

Tra le varie definizioni è stata introdotta quella riguardante la definizione agevolata dei cosiddetti processi verbali di constatazione, atti che vengono consegnati all’esito di ogni controllo fiscale e che riassumono irregolarità commesse, violazioni di legge riscontrate, nonché eventuali dichiarazioni del contribuente.

Essi precedono l’atto di accertamento che ha altri tempi. Ebbene, per i PVC notificati/rilasciati prima del 24.10.2018 è possibile definirli in maniera agevolata presentando una dichiarazione integrativa entro il 31.05.2019, versando solo le imposte senza sanzioni e interessi.

Per chi produce redditi in forma associata la dichiarazione integrativa può essere presentata anche dai soci.

La definizione agevolata è possibile purché non sia stato notificato al contribuente controllato un invito al contraddittorio o un avviso d’accertamento.

Per i PVC notificati/rilasciati entro la data sopra menzionata (24.10.2018) e riguardanti accertamenti per periodo d’imposta fino al 31.12.2015, i termini di accertamento sono prorogati di due anni. Lo sancisce l’art. 1, comma 9 del decreto legge 119/2018 che quindi consente la notifica dell’accertamento entro il 31 dicembre:

  • del sesto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione oggetto di controllo;
  • dell’ottavo anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione, qualora omessa.

Il pagamento della definizione agevolata può essere fatto in unica soluzione o anche in maniera rateale con un massimo di 20 rate trimestrali.

Sulle rate successive sono dovuti interessi legali a partire dal primo giugno 2019 e non è possibile pagare utilizzando crediti in compensazioni.

In sostanza il legislatore mira ad ottenere un flusso di cassa positivo e certo.

In caso di inadempimento del pagamento rateale vi è la decadenza dal benefico al pagamento rateale e l’Agenzia delle Entrate procede all’iscrizione a ruolo degli importi residui non pagati. ●