Non succede, ma se succede?
Si dice che nel corso della nostra vita professionale prima o poi saremo destinatari di una richiesta di risarcimento danni. Ovviamente questo è un dato meramente statistico e, per dirla come Trilussa, la statistica è come affermare che, se qualcuno mangia due polli e qualcun altro no, in media hanno mangiato un pollo a testa, anche se di fatto sappiamo che uno non l’ha mangiato.
Una delle prime cose da fare (se non la prima in assoluto), laddove tale ipotesi si concretizzasse – considerato che abbiamo stipulato una polizza per RC professionale (non solo perché è un atto di buon senso, ma anche, e soprattutto perché è un obbligo di legge, vedi box) – sarà quella di darne comunicazione alla compagnia assicuratrice.

In altre parole, occorre “aprire il sinistro”. Per meglio inquadrare cosa si intenda per sinistro, mi rifaccio al decreto attuativo art. 10 legge Gelli-Bianco, recentemente approvato dal ministro delle Imprese e del made in Italy, di concerto con il ministro della Salute e il ministro dell’Economia e delle finanze, relativo ai requisiti di garanzia delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e gli esercenti le professioni sanitarie, in vigore dal 16 marzo 2024. Il sinistro è “la richiesta di risarcimento danni per i quali è prestata l’assicurazione (criterio c.d.”claims made”) ossia qualsiasi formale richiesta scritta avanzata per la prima volta da terzi in vigenza di polizza o durante il periodo di ultrattività di cui all’articolo 5, comma 2, nei confronti dell’assicurato (o, nel caso di azione diretta, nei confronti dell’assicuratore), per il risarcimento dei danni subiti come conseguenza della sua attività; costituisce sinistro anche la citazione dell’assicurato in veste di responsabile civile in un procedimento penale a fronte della costituzione di parte civile da parte del danneggiato. In caso di polizza di cui all’articolo 10, comma 3, della legge, il sinistro è costituito dall’esercizio dell’azione di responsabilità amministrativa, di rivalsa o surroga previste dagli articoli 9, commi 5 e 6, e 12, comma 3, della legge. In questi casi, costituisce sinistro anche il ricevimento dell’invito a dedurre da parte del pubblico ministero presso la Corte dei conti, nonché, per la rivalsa civilistica delle strutture sanitarie, la richiesta scritta avanzata per la prima volta dalla struttura in vigenza di polizza nei confronti dell’assicurato, con la quale è ritenuto responsabile per colpa grave a seguito di sentenza passata in giudicato”.

Quindi occorre far partire il cronometro per l’apertura del sinistro dal momento in cui si riceverà una formale richiesta scritta di risarcimento danni.
Attenzione però a non considerare sinistro la richiesta di cartella clinica oppure una querela (ad esempio ex art 590 c.p.) o ancora un avviso di garanzia.
“Fatti diversi da quelli elencati non costituiscono sinistro, ivi inclusa la richiesta della cartella clinica, l’esecuzione del riscontro autoptico/autopsia giudiziaria/autopsia di cui al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, la querela e l’avviso di garanzia. Più richieste di risarcimento presentate all’assicurato o all’assicuratore o alla struttura in conseguenza di una pluralità di eventi riconducibili allo stesso atto, errore od omissione, oppure a più atti, errori od omissioni riconducibili ad una stessa causa, rappresentano nella formula claims made altrettanti sinistri quanti sono gli eventi (nel primo caso) o gli atti, errori od omissioni (nel secondo caso)1”. (1 Decreto attuativo art. 10 L. Gelli-Bianco)
Ma quanto tempo ho per comunicare alla mia compagnia assicuratrice l’apertura del sinistro? Per dare risposta a tale quesito ci viene incontro il Codice Civile che all’art. 1913 recita: “L’assicurato deve dare avviso del sinistro all’assicuratore o all’agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l’avviso, se l’assicuratore o l’agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro”. La cosa più opportuna da fare è quella di leggere attentamente le clausole della propria polizza assicurativa, nelle quali le parti possono anche essersi accordate in modo differente da quanto disposto dal Codice Civile. Nel mio caso, ad esempio, nella mia RC professionale personale, si riporta: “L’assicurato deve dare avviso del sinistro alla Società o all’agente autorizzato a concludere il contratto, entro 15 giorni successivi a quello in cui ne è venuto a conoscenza, ai sensi dell’art. 1913 c.c.”.

Una delle modifiche apportate alla legge 24/2017 dal decreto attuativo suindicato riguarda i termini per la comunicazione: l’art. 5 comma 3 recita infatti che “A parziale deroga dell’art. 1913 codice civile e fatte salve le norme in materia di prescrizione dei diritti assicurativi di cui all’art. 2952, commi 2 e 3 del codice civile, in caso di sinistro denunciato ai sensi dei commi 1 e 2, l’assicurato deve darne avviso all’assicuratore entro 30 giorni da quello in cui la richiesta e pervenuta o l’assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l’avviso se l’assicuratore interviene entro il predetto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro”. Nei prossimi anni occorrerà porre particolare attenzione alle modifiche che verranno di volta in volta apportate alle polizze dal decreto attuativo.
Come devo comunicare il sinistro? La via più semplice è a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) ma anche tramite lettera raccomandata A.R. o con raccomandata consegnata a mano avente data certa.
Mi è accaduto che in più di un’occasione un collega mi abbia detto: “e se non consultassi frequentemente la PEC, e quindi i termini per la comunicazione fossero superati?”. Facendo una ricerca giurisprudenziale mi sono imbattuto in una sentenza di Cassazione Civile* (Sez. III, ordinanza n. 24210 del 30 settembre 2019) che lascia qualche spiraglio nel caso in cui l’inadempienza abbia origine colposa, lasciando all’assicuratore il diritto di ridurre l’indennità. Ma, perché rischiare? Buona norma e regola è quella di controllare quotidianamente la nostra casella di posta elettronica certificata, allo stesso modo in cui controlliamo la mail ordinaria.