Un paziente mi ha chiesto un risarcimento danni

Un paziente mi ha chiesto un risarcimento danni
Un paziente mi ha chiesto un risarcimento danni

Non succede, ma se succede?

Si dice che nel corso della nostra vita professionale prima o poi saremo destinatari di una richiesta di risarcimento danni. Ovviamente questo è un dato meramente statistico e, per dirla come Trilussa, la statistica è come affermare che, se qualcuno mangia due polli e qualcun altro no, in media hanno mangiato un pollo a testa, anche se di fatto sappiamo che uno non l’ha mangiato.

Una delle prime cose da fare (se non la prima in assoluto), laddove tale ipotesi si concretizzasse – considerato che abbiamo stipulato una polizza per RC professionale (non solo perché è un atto di buon senso, ma anche, e soprattutto perché è un obbligo di legge, vedi box) – sarà quella di darne comunicazione alla compagnia assicuratrice.

Un paziente mi ha chiesto un risarcimento danni
Un paziente mi ha chiesto un risarcimento danni

BOX

Obbligo di assicurazione
Art. 10

  1. Le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private devono essere provviste di copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d’opera, ai sensi dell’articolo 27, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,  n. 114, anche per danni  cagionati  dal  personale a qualunque titolo operante presso le strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche e private, compresi coloro che svolgono attività di formazione, aggiornamento nonché di sperimentazione e di ricerca clinica. La disposizione del primo periodo si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina. Le strutture di cui al primo periodo stipulano, altresì, polizze assicurative o adottano altre analoghe misure per la copertura della responsabilità civile verso terzi degli esercenti le professioni sanitarie anche ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 7, fermo restando quanto previsto dall’articolo 9. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano in relazione agli esercenti la professione sanitaria di cui al comma 2.
  2. Per l’esercente la professione sanitaria che svolga la propria attività al di fuori di una delle strutture di cui al comma 1 del presente articolo o che presti la sua opera all’interno della stessa in regime libero-professionale ovvero che si avvalga della stessa nell’adempimento della propria obbligazione contrattuale assunta con il paziente ai sensi dell’articolo 7, comma 3, resta fermo l’obbligo di cui all’articolo 3, comma 5,  lettera e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, all’articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, e all’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.
  3. Al fine di garantire efficacia alle azioni di cui all’articolo 9 e all’articolo 12, comma 3, ciascun esercente la professione sanitaria operante a qualunque titolo in strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private provvede alla stipula, con oneri a proprio carico, di un’adeguata polizza di assicurazione per colpa grave.

In altre parole, occorre “aprire il sinistro”. Per meglio inquadrare cosa si intenda per sinistro, mi rifaccio al decreto attuativo art. 10 legge Gelli-Bianco, recentemente approvato dal ministro delle Imprese e del made in Italy, di concerto con il ministro della Salute e il ministro dell’Economia e delle finanze, relativo ai requisiti di garanzia delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e gli esercenti le professioni sanitarie, in vigore dal 16 marzo 2024. Il sinistro è la richiesta di risarcimento danni per i quali è prestata l’assicurazione (criterio c.d.”claims made”) ossia qualsiasi formale richiesta scritta avanzata per la prima volta da terzi in vigenza di polizza o durante il periodo di ultrattività di cui all’articolo 5, comma 2, nei confronti dell’assicurato (o, nel caso di azione diretta, nei confronti dell’assicuratore), per il risarcimento dei danni subiti come conseguenza della sua attività; costituisce sinistro anche la citazione dell’assicurato in veste di responsabile civile in un procedimento penale a fronte della costituzione di parte civile da parte del danneggiato. In caso di polizza di cui all’articolo 10, comma 3, della legge, il sinistro è costituito dall’esercizio dell’azione di responsabilità amministrativa, di rivalsa o surroga previste dagli articoli 9, commi 5 e 6, e 12, comma 3, della legge. In questi casi, costituisce sinistro anche il ricevimento dell’invito a dedurre da parte del pubblico ministero presso la Corte dei conti, nonché, per la rivalsa civilistica delle strutture sanitarie, la richiesta scritta avanzata per la prima volta dalla struttura in vigenza di polizza nei confronti dell’assicurato, con la quale è ritenuto responsabile per colpa grave a seguito di sentenza passata in giudicato”.

Un paziente mi ha chiesto un risarcimento danni
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Quindi occorre far partire il cronometro per l’apertura del sinistro dal momento in cui si riceverà una formale richiesta scritta di risarcimento danni.

Attenzione però a non considerare sinistro la richiesta di cartella clinica oppure una querela (ad esempio ex art 590 c.p.) o ancora un avviso di garanzia.

“Fatti diversi da quelli elencati non costituiscono sinistro, ivi inclusa la richiesta della cartella clinica, l’esecuzione del riscontro autoptico/autopsia giudiziaria/autopsia di cui al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, la querela e l’avviso di garanzia. Più richieste di risarcimento presentate all’assicurato o all’assicuratore o alla struttura in conseguenza di una pluralità di eventi riconducibili allo stesso atto, errore od omissione, oppure a più atti, errori od omissioni riconducibili ad una stessa causa, rappresentano nella formula claims made altrettanti sinistri quanti sono gli eventi (nel primo caso) o gli atti, errori od omissioni (nel secondo caso)1”. (1 Decreto attuativo art. 10 L. Gelli-Bianco)

Ma quanto tempo ho per comunicare alla mia compagnia assicuratrice l’apertura del sinistro? Per dare risposta a tale quesito ci viene incontro il Codice Civile che all’art. 1913 recita: “L’assicurato deve dare avviso del sinistro all’assicuratore o all’agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l’avviso, se l’assicuratore o l’agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro”. La cosa più opportuna da fare è quella di leggere attentamente le clausole della propria polizza assicurativa, nelle quali le parti possono anche essersi accordate in modo differente da quanto disposto dal Codice Civile. Nel mio caso, ad esempio, nella mia RC professionale personale, si riporta: “L’assicurato deve dare avviso del sinistro alla Società o all’agente autorizzato a concludere il contratto, entro 15 giorni successivi a quello in cui ne è venuto a conoscenza, ai sensi dell’art. 1913 c.c.”.

Un paziente mi ha chiesto un risarcimento danni
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Una delle modifiche apportate alla legge 24/2017 dal decreto attuativo suindicato riguarda i termini per la comunicazione: l’art. 5 comma 3 recita infatti che “A parziale deroga dell’art. 1913 codice civile e fatte salve le norme in materia di prescrizione dei diritti assicurativi di cui all’art. 2952, commi 2 e 3 del codice civile, in caso di sinistro denunciato ai sensi dei commi 1 e 2, l’assicurato deve darne avviso all’assicuratore entro 30 giorni da quello in cui la richiesta e pervenuta o l’assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l’avviso se l’assicuratore interviene entro il predetto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro”. Nei prossimi anni occorrerà porre particolare attenzione alle modifiche che verranno di volta in volta apportate alle polizze dal decreto attuativo.

Come devo comunicare il sinistro? La via più semplice è a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) ma anche tramite lettera raccomandata A.R. o con raccomandata consegnata a mano avente data certa.

Mi è accaduto che in più di un’occasione un collega mi abbia detto: “e se non consultassi frequentemente la PEC, e quindi i termini per la comunicazione fossero superati?”. Facendo una ricerca giurisprudenziale mi sono imbattuto in una sentenza di Cassazione Civile* (Sez. III, ordinanza n. 24210 del 30 settembre 2019) che lascia qualche spiraglio nel caso in cui l’inadempienza abbia origine colposa, lasciando all’assicuratore il diritto di ridurre l’indennità. Ma, perché rischiare? Buona norma e regola è quella di controllare quotidianamente la nostra casella di posta elettronica certificata, allo stesso modo in cui controlliamo la mail ordinaria.

*

Affinché l’assicurato possa ritenersi inadempiente all’obbligo, imposto dall’art. 1913 c.c., di dare avviso del sinistro all’assicuratore, occorre accertare se l’inosservanza abbia carattere doloso o colposo, atteso che, mentre nel primo caso l’assicurato perde il diritto all’indennità, ai sensi dell’art. 1915, comma 1, c.c., nel secondo l’assicuratore ha diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto, ai sensi dell’art. 1915, comma 2 c.c.; in entrambe le fattispecie l’onere probatorio grava sull’assicuratore, il quale è tenuto a dimostrare, nella prima, l’intento fraudolento dell’assicurato e, nella seconda, che l’assicurato volontariamente non abbia adempiuto all’obbligo ed il pregiudizio sofferto. Cass. civ. n. 24210/2019.