Le società commerciali non costituite nella forma delle S.T.P. e non costituenti “società di mezzi” o operatori effettivamente capaci di offrire un “prodotto diverso e più complesso” da quello effettuato dai professionisti sono dunque operatori fuori legge. E la loro pubblicità è comunque illecita o scorretta, anche per il solo fatto di offrire i loro servizi al pubblico.
A sostenerlo è l’avvocato Ugo Ruffolo, noto esperto dei diritti dei consumatori, che aggiunge: “Le società (non Stp, ndr), in buona sostanza, mascherano una illecita società con professionisti in assenza della richiesta maggioranza di soci professionisti. Il rimedio è far valere tali violazioni di legge in ogni utile sede penale, civile ed amministrativa”.
L’avvocato Ruffolo è stato coinvolto da ANDI che ha chiesto un parere relativo all’esercizio dell’odontoiatria da parte di società, aggiornato a dopo la pubblicazione della nuova legge sulla concorrenza, approvata lo scorso mese di agosto.
L’avvocato Ruffolo era anche intervenuto durante il Consiglio delle Regioni e la Commissione sindacale nazionale che ANDI aveva organizzato nel luglio scorso, proprio per fare il punto sulle novità normative in tema di società di capitale.
Ora, dopo che il Consiglio nazionale dello scorso ottobre svoltosi a Matera ha esaminato e discusso la tematica, l’esecutivo nazionale ha diffuso a tutte le sezioni il parere dell’avvocato Ruffolo per permettere ai dirigenti provinciali e regionali, dopo avere esaminato a livello locale la questione, di esprimersi ed indicare ad ANDI “le proposte in merito alla posizione che l’associazione dovrebbe assumere relativamente a questa materia”.
Nel parere – disponibile in forma integrale su www.andi.it – l’avvocato Ruffolo motiva il fatto che secondo le attuali legge, e dopo l’approvazione della legge 183 del 2011, le uniche società che possono avere “come oggetto diretto ed esclusivo l’esercizio della professione odontoiatrica” sono le Stp.
“Le altre società commerciali, non costituite come S.T.P.” – ricorda il legale – “secondo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione (sentenza 7738 del 13/7/1993) e ribadito dal ministero dello Sviluppo economico con comunicazione del 23.12.2016 indirizzata alla Camera di commercio e all’Ordine dei medici di Trento, non possono avere come oggetto “diretto” ed esclusivo l’esercizio della professione odontoiatrica, potendo unicamente svolgere attività finalizzata a realizzare e/o gestire “mezzi strumentali” per l’esercizio dell’attività professionale (per esempio affittare locali ed attrezzature al dentista) oppure erogare un servizio “diverso e più complesso” rispetto alla “semplice” prestazione d’opera del singolo professionista, ovvero quanto avviene nelle strutture in cui vengono erogate sia prestazioni mediche che odontoiatriche”, chiarisce l’avv. Ruffolo.
Un parere articolato che entra anche nel merito delle autorizzazioni sanitarie, degli organismi di controllo e sanzionatori, della concorrenza sleale e delle pratiche commerciali scorrette, della responsabilità professionale a fronte della legge Gelli. ●