Società scientifiche d’area medica: le incognite da chiarire sull’elenco del ministero

Colbert Presenting the Members of the Royal Academy of Sciences to Louis XIV in 1667. en.wikipedia.org

Nel 1995 le principali società scientifiche nazionali, che avevano come finalità lo studio, la ricerca scientifica e l’aggiornamento professionale nel campo odontostomatologico, si sono riunite in una federazione, denominata “Comitato italiano di coordinamento delle associazioni scientifiche odontostomatologiche” (CIC), con lo scopo di tutelare la cultura libero-professionale e per coordinare gli eventi culturali delle società scientifiche aderenti.

La mission del CIC è stata mantenuta tale fino agli inizi del 2000, quando gli associati, alla luce delle innovazioni legislative (legge 229, ECM, accreditamento), hanno ritenuto riduttivo il ruolo che il CIC aveva avuto fino a quel momento e, pur continuando a perseguire il progetto iniziale, hanno proposto una “rifondazione” del coordinamento con un progetto “politico” ben preciso e delle nuove regole contenute in uno statuto riformato.

Ha stimolato tale esigenza anche la reale possibilità di un tanto desiderato e necessario accreditamento istituzionale delle società scientifiche essendo stato promosso e successivamente emanato, dall’allora ministro della Salute Girolamo Sirchia, il decreto ministeriale 153-2004 che, rifacendosi ad altre disposizioni di legge (decreto legge 1992 n.502), ne decretava appunto i requisiti necessari.

Purtroppo il decreto Sirchia, come pubblicato, legava il ruolo delle società scientifiche in quanto tali a quello dei provider ECM e la Corte Costituzionale, con la sentenza 328/2006, annullava il suddetto decreto assegnando al ministero della Salute il potere di effettuare il “riconoscimento” delle società scientifiche di area medica ma non “la definizione dei requisiti” delle stesse in qualità di provider ECM.

Da quel momento e per 11 anni le società scientifiche sono rimaste nel limbo, anche se il consiglio direttivo del CIC si è incontrato più volte con la dottoressa Maria Linetti, dirigente dell’ufficio V del ministero della Salute e segretario della Commissione nazionale per la formazione continua, per scrivere assieme una griglia in cui collocare le società scientifiche e per dare loro un inquadramento sia giuridico che scientifico che permettesse di discernere le società scientifiche vere da quelle che non rappresentavano nessuno, nate per ragioni tutt’altro che scientifiche. Purtroppo, per ragioni al di fuori del nostro comune controllo, quell’importante lavoro non ha mai portato ad un risultato concreto.

Sébastien Leclerc I, Louis XIV Visiting the Royal Academy of Sciences, 1671. en.wikipedia.org

Si è tornato a parlare di società scientifiche solo quando, nella cosiddetta legge Gelli del 2017, che affronta il tema della sicurezza delle cure e della responsabilità professionale del personale sanitario, l’articolo 5 comma 1 prevede che: «Gli esercenti le professioni sanitarie, … si attengono, salve le specificità del caso concreto, alle raccomandazioni previste dalle linee guida pubblicate … ed elaborate da enti e istituzioni pubblici e privati nonché dalle società scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in apposito elenco istituito e regolamentato con decreto del ministro della Salute, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e da aggiornare con cadenza biennale».

Quindi nel 2017 si riparla di società scientifiche e di un elenco che dovrà essere istituito e regolamentato dal ministero della Salute. Immediatamente dopo la pubblicazione di questa legge, sono andato a ritrovare gli appunti del lavoro fatto con la dottoressa Linetti negli anni precedenti e l’ho condiviso con il Consiglio direttivo e con l’allora presidente della CAO FNOMCeO, Giuseppe Renzo, il quale ha indetto varie riunioni, tra tutte o quasi le società scientifiche odontoiatriche, per arrivare ad un documento condiviso da proporre al ministero della Salute.

Nel frattempo, senza nessuna condivisione, per lo meno con il CIC, il 2 agosto 2017, il ministro della Salute Lorenzin pubblicava un decreto che conteneva le modalità di accesso e i requisiti che devono avere le società che vogliono iscriversi nell’elenco ministeriale delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie. Dopo tale pubblicazione, la CAO nazionale è stata incaricata all’unanimità dall’assemblea dei rappresentanti delle società scientifiche di evidenziare al ministro della Salute e al direttore generale delle professioni sanitarie, che si occupava della operatività del decreto ministeriale, alcune criticità contenute nel succitato decreto che dovevano essere superate per permettere ai richiedenti la presentazione delle domande.

A titolo esemplificativo si rappresentano alcuni elementi ostativi:

  • nella branca di odontoiatria sono attivati soltanto tre corsi di specializzazione e non esistono informazioni oggettive sul numero ufficiale degli specializzati;
  • esistono molte società scientifiche di peso numerico (2500 iscritti) e scientifico (più di 100 pubblicazioni annuali dei soci su riviste con impact factor) che, non essendoci la specifica specializzazione, rappresentano una disciplina odontoiatrica il cui numero di esercenti è impossibile da calcolare;
  • si evidenzia poi che in molti casi le società scientifiche sono state fondate in tempi molto remoti ed è impossibile risalire all’atto costitutivo, per cui l’unica possibilità per ottemperare alle richieste del ministero è quella di un’autocertificazione.

Devo ammettere che in questa occasione il ministro della Salute e la Direzione generale delle professioni sanitarie hanno dimostrato una grande apertura mentale, rendendosi conto delle peculiarità della disciplina odontoiatrica ed hanno valutato con il giusto metro le richieste fatte dal comparto odontoiatrico.

Tutte le società del CIC Odontoiatria, che rappresentano le più importanti società scientifiche del settore, sia dal punto di vista scientifico che numerico, sono state iscritte in questo elenco. Spero che questa apertura continui a permanere anche in futuro perché, mentre la valutazione dei requisiti formali, legali ed etici delle società scientifiche è stata fatta nel decreto ministeriale con molta attenzione e competenza, per quanto riguarda la valutazione della rappresentatività scientifica (che in questo caso riveste altrettanta importanza perché trattasi di società che avranno il compito di scrivere le linee guida per le professioni sanitarie), questa è stata relegata ad alcuni articoli molto generici che non riescono a darci un’idea della scientificità dell’associazione.

Le linee guida che verranno prodotte da tali società hanno infatti un’implicazione forte non solo sulla sicurezza delle cure e quindi sulla salute dei cittadini, ma anche sulla responsabilità professionale civile e penale del personale sanitario e, secondo me, questi due articoli per darci delle informazioni attendibili devono essere rivisti perché troppo generici.

Parliamo nello specifico dell’art. 2, comma 2, paragrafo h) “previsione dell’obbligo di pubblicazione dell’attività scientifica attraverso il sito web della società o associazione, aggiornato costantemente” e paragrafo j) “previsione di un comitato scientifico per la verifica e controllo della qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica, da effettuare secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale”. Per quanto riguarda il paragrafo h) mi domando chi controlli l’attività scientifica e l’aggiornamento del sito. Se lo fa, come da paragrafo j), il comitato scientifico della società si tratta di un autocontrollo che lascia il tempo che trova e per quanto riguarda la produzione tecnico-scientifica secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale non vuol dire nulla di chiaro.

Inoltre la produzione scientifica deve essere prodotta dalla società o dai suoi soci? Quali sono le riviste da considerare? Quanti articoli l’anno devono essere prodotti? Tale attività deve essere uguale per tutte le società a prescindere dal numero dei soci? Come è chiaro le domande a cui dare una risposta corretta sono molte e penso che soltanto un lavoro che coinvolga tutte le parti in causa possa portare a una impostazione corretta del problema e a dare alle società scientifiche di area medica la dignità che meritano, visto il ruolo così importante che è stato loro affidato dal legislatore. ●