Come digitalizzare lo studio odontoiatrico: il credito d’imposta “Transizione 5.0” e gli ultimi mesi del vecchio credito “Industria 4.0”

Come digitalizzare lo studio: il credito d’imposta “Transizione 5.0” e gli ultimi mesi del vecchio credito “Industria 4.0”
Come digitalizzare lo studio: il credito d’imposta “Transizione 5.0” e gli ultimi mesi del vecchio credito “Industria 4.0”

Per chi segue la nostra rubrica su Doctor OS sa che nel corso degli ultimi anni abbiamo dedicato parecchio spazio agli incentivi fiscali per la digitalizzazione dello studio. Questo perché continuiamo a ritenere lungimirante la politica del legislatore volta ad incentivare i processi di evoluzione digitale per le strutture produttive, incluse quelle odontoiatriche. Ancora più interessante è sicuramente la combinazione della digitalizzazione con il risparmio energetico, tema di stretta attualità non solo in ambito dentale. Purtroppo, però, siamo arrivati probabilmente alla fine di un’era: molti crediti sono in scadenza con la fine del 2025 e, anche quelli non di recente introduzione, incominciano a soffrire di scarso budget di risorse statali e vedono applicate procedure per l’ottenimento particolarmente complesse e articolate.

Come ormai noto dal lontano 2017, il tema interessa solo quegli odontoiatri che esercitano l’attività attraverso l’adozione di modelli societari tali da generare il cosiddetto reddito di impresa. Nello specifico, si fa riferimento alle società di persone (Snc e Sas), alle imprese individuali iscritte in CCIAA e alle società di capitali, tipologia sicuramente più diffusa tra le tre richiamate, in cui vi rientrano le S.r.l. e le STP in forma di S.r.l.

Il credito d’imposta “Transizione 5.0” combina gli stimoli fiscali per la digitalizzazione (tema già noto per gli “investimenti 4.0”) con gli altrettanti incentivi alla riduzione dei consumi energetici permettendo di ottenere, in alcuni casi, benefici fiscali del 45% addirittura superiori rispetto ai crediti di imposta 4.0. Gli interventi del legislatore e del MIMiT (nuovo nome del MISE) negli ultimi mesi sono andati nella direzione di semplificare questa agevolazione, anche perché assorbe risorse del PNRR.

Il credito di imposta 4.0 era stato depotenziato per gli anni 2023, 2024 e 2025 riducendo il beneficio dal precedente 40% (addirittura 50% nel 2021) al 20%. Nel 2024 questa tipologia di credito era stata oggetto di un intervento (DL 39/2024) che aveva introdotto alcune misure per il monitoraggio della “Industria 4.0” (attraverso la prenotazione del credito sul portale del GSE) che hanno creato non pochi problemi di natura operativa per le compensazioni dei crediti. La norma, nata con la finalità di mettere un freno agli utilizzi abusivi dei crediti di imposta (tema alla ribalta per i crediti collegati ad interventi edilizi), ha creato in prima istanza dei blocchi alla fruibilità degli incentivi fiscali per gli investimenti che, nel settore odontoiatrico, sono stati molto comuni e al tempo stesso molto proficui negli ultimi anni. A posteriori però si è colta una seconda finalità: avere le informazioni sulla stima dell’ammontare dei crediti 4.0 potenzialmente richiedibili dalle imprese (incluse quelle del settore odontoiatriche) nell’anno e introdurre un tetto massimo di disponibilità. Infatti, la legge di Bilancio 2025 ha previsto un limite massimo di spesa pari a 2,2 miliardi di euro per gli investimenti da effettuarsi entro la fine dell’anno 2025 (o entro il 30 giugno 26 a condizione che entro il 31.12 prossimo l’ordine risulti accettato dal venditore sia stato versato un acconto pari almeno al 20% dell’importo complessivo) da allocarsi con un meccanismo simile a quello di un click day ossia in base all’ordine cronologico delle richieste. Considerando che i crediti “Industria 4.0” fruiti nell’anno 2024 ammontavano a circa tre volte l’importo messo a disposizione per l’anno 2025, è lecito aspettarsi che questa agevolazione abbia i giorni contati: indicativamente, ci si aspetta l’esaurimento dei fondi nel primo semestre 2025, sebbene l’agevolazione abbia valenza ancora per tutta l’annualità. Inoltre, sempre la legge di Bilancio 2025 ha eliminato l’agevolazione, a onor del vero non così interessante trattandosi solo del 10%, per i beni immateriali 4.0 inclusi nell’allegato B della legge 232/2016 tra cui vi rientravano, restando nel mondo odontoiatrico, i software con le caratteristiche definiti dalla circolare MISE del 2019 “Sanità 4.0” che permettevano la gestione della cartella clinica elettronica.

Queste tematiche, come sempre, vanno valutate in abbinamento alle altre misure incentivanti a cui possono accedere, lo ribadiamo, solo gli odontoiatri organizzati in forma di società di capitali quali S.r.l. e STP a r.l. (o, residualmente, in società di persone o come imprese individuali). Ricordiamo infatti che la combinazione del credito di imposta 4.0 o 5.0 (tra loro non cumulabili) con l’ordinario risparmio fiscale (IRES e IRAP) permette di far evolvere in termini strumentali gli studi odontoiatrici con un notevole risparmio arrivando addirittura ad annullare il costo dell’investimento stesso se sommato, ove ne ricorrano i presupposti, con il Bonus investimenti ZES unica Mezzogiorno (la nuova versione del “Bonus SUD” che non tratteremo in questo approfondimento per non appesantire troppo la trattazione), anch’esso rinnovato per il 2025. Il tutto eventualmente anche avvalendosi di forme di finanziamento che, per effetto della possibilità di accedere alle garanzie statali ed ai contributi sugli interessi previsti (per le strutture societarie) dalla “Nuova Sabatini”, possono minimizzare l’impatto finanziario dell’investimento, aspetto da non sottovalutare alla luce dell’attuale variabilità dei tassi di interesse.

Il credito di imposta per gli investimenti in “beni 4.0”

Come abbiamo già anticipato, questa tipologia di credito è stata fortemente rivista per l’anno 2025 dalla legge di Bilancio: non solo è stata eliminata la possibilità di beneficiare dell’agevolazione per gli investimenti nei software con le caratteristiche di cui hanno allegato B della legge 232/2016, ma è stato anche previsto per gli investimenti in beni materiali un limite quantitativo di risorse disponibili per il credito fiscale. Raggiunto tale limite, l’agevolazione risulterà di fatto inutilizzabile (sebbene in scadenza a fine anno o a giugno 2026 con il “termine lungo”), salvo eventuali rifinanziamenti. Pertanto, il consiglio per chi fosse interessato a queste tipologie di investimenti è di affrettarsi perché ad oggi non è noto quanto possa mancare all’esaurimento dei fondi di 2,2 miliardi di euro.

Stante la premessa, trattandosi di una agevolazione ormai consolidata, richiameremo i numerosi chiarimenti dell’amministrazione finanziaria e del Ministero per lo Sviluppo Economico forniti (tra tutti la nota circolare “Sanità 4.0” del 2019) sin dai tempi dell’iperammortamento.

Chi può fruire del credito?

I soggetti beneficiari sono tutti quei professionisti che svolgono l’attività mediante:

Tab. 1
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Nonostante sia ormai chiaro come la digitalizzazione non sia più un fenomeno relegato solo al mondo delle imprese, quanto piuttosto un elemento essenziale anche per il settore professionale, nei numerosi interventi normativi collegati all’attuazione delle legge Delega per la riforma del sistema tributario, tra cui il D.Lgs 192/2024 che ha rivoluzionato la fiscalità per i liberi professionisti e per le operazioni di aggregazione professionale, non vi è traccia della volontà del legislatore di estendere al mondo delle professioni le agevolazioni in commento. Questa esclusione resta assolutamente illogica ed è figlia di una concezione miope, per cui il professionista è considerato un soggetto che svolge l’attività in prevalenza individualmente, senza l’impiego di capitali in beni strumentali o senza l’utilizzo rilevante di risorse umane. Niente di più lontano dalla realtà, soprattutto nell’ambito odontoiatrico.

Allo stato attuale però gli investimenti in beni strumentali 4.0 sono agevolati con il credito nella sua massima percentuale solo ed esclusivamente per le S.r.l., le STP in forma di s.r.l. o le società di persone (tralasciando volutamente le imprese individuali vista l’esiguità del loro numero in odontoiatria).

Prima di analizzare le percentuali di credito e i termini per effettuare gli investimenti, è necessario ricordare che la fruizione del beneficio in oggetto è condizionata a:

Tab. 2
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Su quest’ultimo aspetto, stante i controlli che la Guardia di Finanza sta portando avanti ormai da anni su queste tipologie di crediti, il nostro consiglio operativo è di aggiornare periodicamente il DURC così da poter dimostrare il corretto adempimento degli obblighi contributivi e non incorrere in possibili discussioni con i verificatori.

Quali investimenti sono agevolati?

Gli investimenti agevolabili (solo in strutture ubicate in Italia) devono possedere i requisiti di cui all’allegato A alla legge 232/2016 (che fino al 2019 potevano beneficiare dell’iperammortamento).

Di seguito le tre condizioni che i beni oggetto dell’investimento devono avere:

Tab. 3
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Nel caso di acquisto di beni prodotti da imprese estere, non dovrebbero esserci cause ostative per la fruizione del credito, salvo, a parere di chi scrive, qualche complicazione sugli adempimenti documentali richiesti dalla norma (richiamo in fattura alla norma agevolativa e ottenimento della documentazione propedeutica al rilascio dell’autocertificazione).

Per quanto concerne le esclusioni, i beni di principale interesse per gli odontoiatri che non possono fruire dall’agevolazione sono:

Tab. 4
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I beni fisici 4.0, che ribadiamo permettono di fruire di un credito di imposta ma solo per gli odontoiatri che esercitano l’attività con strutture societarie (S.r.l. e STP in forma di s.r.l. fra tutte), possono invece essere suddivisi in 3 categorie:

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Tali beni devono obbligatoriamente avere tutte le seguenti 5 caratteristiche (già previste nelle precedenti versioni della norma):

Tab. 6
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Inoltre, devono possedere almeno due tra le seguenti ulteriori caratteristiche per renderle assimilabili o integrabili a sistemi cyberfisici:

Tab. 7
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Infine, condizione necessaria per fruire del credito di imposta è la cosiddetta interconnessione. L’Agenzia delle Entrate e il Ministero dello Sviluppo Economico avevano nel 2017 fornito chiarimenti al riguardo, ancora oggi attuali. Nello specifico, un bene viene definito interconnesso se scambia informazioni con sistemi interni e/o esterni per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (ad es.: TCPIP, HTTP, MQTT, ecc.) e se è identificato univocamente, al fine di riconoscere l’origine delle informazioni, mediante l’utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (ad es.: indirizzo IP).

La Guardia di Finanza, nei vari blitz che ha condotto sui soggetti che hanno fruito di questi crediti, ha chiesto di dimostrare non solo che l’interconnessione sia operativa al momento in cui si è iniziato a utilizzare il credito d’imposta ma anche, come previsto dalla norma, che il bene sia rimasto interconnesso per tutta la sua vita utile. Anche in questo caso, per esperienza operativa consigliamo di stampare periodicamente i report dei log di interconnessione tra il macchinario e i sistemi interni ed esterni a cui è collegato secondo le specifiche sopra riportate.

In ambito odontoiatrico, i beni più diffusi con queste caratteristiche sono la TAC, alcuni riuniti interconnessi, alcune tipologie di microscopi, gli scanner intraorali, i fresatori e le stampanti 3D, alcune autoclavi, alcuni particolari mobili, alcuni robot per la chirurgia guidata e, da ultimo, anche alcuni macchinari per la sedazione cosciente.

Quando fare l’investimento?

A livello temporale sono agevolabili alle condizioni attuali gli investimenti effettuati fino al 31.12.2025. L’agevolazione spetta anche per gli investimenti effettuati entro il 30.6.2026 a condizione che entro la data del 31.12.2025 congiuntamente siano verificate le due seguenti condizioni:

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È inoltre importante ricordare che, nel caso di acquisto in proprietà, per momento di effettuazione dell’operazione si considera la data della consegna o della spedizione del bene mentre, nel caso di leasing, si farà riferimento al verbale di consegna da parte dell’utilizzatore.

A quanto ammonta il credito di imposta?

Stante l’esclusione dall’agevolazione dei beni immateriali, il beneficio fiscale ha assunto una natura unica. Per gli investimenti in beni compresi nell’allegato A alla legge 232/2016 (la norma che interessava come detto il “vecchio” iper-ammortamento) ossia i beni materiali con i requisiti dell’Industria 4.0, il credito d’imposta è riconosciuto agli odontoiatri che utilizzano modelli societari (quali ad esempio la S.r.l. o la STP in forma di s.r.l.) nella misura del 20% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro (si omettono volutamente anche in questo caso le altre percentuali per investimenti con valori superiori a 2,5mln di €) effettuati dal 1.1.2023 al 31.12.2025 o entro il 30.6.2026, a condizione come detto che si sia pagato l’acconto del 20% entro il 31.12.2025 e che l’ordine sia stato accettato dal venditore. Il tutto sconta, come detto, il limite quantitativo delle risorse di 2,2 mld di € a cui si accede in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande.

Una precisazione di interesse per l’odontoiatria: come anche precisato nella circolare dell’Agenzia delle Entrate, il costo su cui calcolare il credito di imposta deve essere considerato comprensivo di IVA esclusivamente se quest’ultima risulta totalmente indetraibile. Attenzione, quindi, per gli odontoiatri in forma di società che svolgono sia operazioni esenti (come l’attività sanitaria resa a pazienti) sia operazioni imponibili IVA come, ad esempio le prestazioni di medicina estetica con finalità meramente “cosmetica” e non terapeutica, perché a loro si potrebbe applicare il cosiddetto “pro-rata di detraibilità IVA”: vi potrebbe, quindi, essere un effetto negativo sull’agevolazione in commento, dato che il credito non si calcolerebbe sull’IVA parzialmente non detratta ma solo sul costo al netto dell’IVA. Sul punto, vista la particolarità, è opportuno un confronto con il proprio commercialista.

Da quando e come si può utilizzare il credito d’imposta?

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite F24 in tre quote annuali.

Due precisazioni:

Tab. 9
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Esemplificando:

Tab. 10
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Attenzione però alla previsione introdotta dall’art. 6 del DL “PNRR” (DL 39/2024), in vigore dal 30 marzo 2024: è stata prevista la necessità di effettuare una comunicazione al Ministero delle Imprese e del Made in Italy sia ex ante sia ex post tramite apposita piattaforma disponibile sul sito GSE.

Nello specifico, si dovranno comunicare preventivamente in via telematica (rispetto alla firma dell’ordine del fornitore) l’importo complessivo degli investimenti che si intendono effettuare, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione. Sarà poi necessario un aggiornamento della comunicazione al completamento degli investimenti a titolo di rendicontazione finale.

In caso di mancata presentazione della comunicazione preventiva, l’Agenzia, in una risoluzione di dicembre 2024, ha precisato che per fruire del credito per investimenti in beni 4.0 sarà necessario inviare la suddetta comunicazione e successivamente trasmettere quella di completamento, senza applicare particolari procedure di ravvedimento (c.d. remissione in bonis).

Con una FAQ del 2024, l’Agenzia delle Entrate aveva poi escluso che il blocco sulla compensazione (introdotto con specifiche procedure informatiche sui software di controllo degli F24 con la risoluzione 19/E/2024) si applicasse anche agli investimenti effettuati o prenotati con il pagamento dell’acconto del 20% e ordine accettato dal venditore nel 2021 o 2022 ma interconnessi negli anni successivi (tra cui il 2025). Una particolarità segnalava l’amministrazione nella FAQ: per non incorrere nello scarto del modello F24 diventava necessario indicare l’anno di prenotazione ossia il periodo in cui era iniziato l’investimento a prescindere da quando era stato concluso o dall’anno di interconnessione nel modello di pagamento. Ad esempio: per un investimento prenotato nel 2022 ma interconnesso nel 2024, si sarebbe dovuto indicare nel modello F24 come anno di riferimento il 2022.

Il meccanismo del rimborso del credito (“recapture”) in caso di sostituzione del bene

Massima attenzione in caso di vendita (o mancato riscatto in caso di leasing) dei beni per cui si vuole fruire nel nuovo credito di imposta nei primi due anni successivi all’acquisto per via del cosiddetto “recapture”.

Per i beni strumentali “4.0” vale la regola (già presente in passato) della restituzione dell’agevolazione nel caso di cessione a titolo oneroso o mancato riscatto in caso di leasing se avvengono entro il 31.12 del secondo anno successivo a quello in cui è stato fatto l’investimento (interconnessione per i beni 4.0.). Di fatto, senza l’applicazione di sanzioni e interessi, il credito di imposta fruito dovrà essere restituito per intero. Questa disposizione non si applica nel caso di sostituzione del bene ceduto con un altro bene strumentale nuovo con caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori nell’anno in cui avviene la vendita, ricordato dall’amministrazione finanziaria nella circolare 9/E 2021.

Quali sono gli obblighi documentali?

Per fruire del credito d’imposta è necessario conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento dell’investimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.

Inoltre, sulle fatture e sugli altri documenti relativi all’acquisto dei beni agevolati (compreso il DDT, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate lo scorso 18.5.2022) deve essere indicato l’espresso riferimento alle disposizioni agevolative dell’art. 1 commi da 1054 a 1058 della legge n. 178 del 30.12.2020. In caso di assenza di questa dicitura, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate in passato, il credito di imposta non potrà essere utilizzato. È stata però prevista la possibilità di regolarizzare questa situazione sia in caso di fatture cartacee sia in caso di fatture elettroniche (modalità operativa confermata anche recentemente dall’Agenzia delle Entrate). Trattandosi di un tema prettamente tecnico, il consiglio è di rivolgersi al proprio commercialista per valutare la migliore modalità di regolarizzazione.

In terzo luogo, un “ritorno al passato”: per i beni 4.0 di cui all’allegato A della legge 232/2016, le strutture odontoiatriche saranno tenute, per gli investimenti superiori a 300.000 € (rari in odontoiatria), a produrre una perizia tecnica asseverata (e non più semplice, come nella precedente versione del credito di imposta valida per il 2020) rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato. Nel caso di investimenti non superiori alla soglia di cui sopra, è sempre sufficiente una dichiarazione del legale rappresentante della società resa ai sensi del DPR n. 445 del 28.12.2000. In entrambi i documenti dovrà comunque risultare che i beni siano in possesso delle caratteristiche previste dall’allegato A della legge 232/2016 e che siano stati interconnessi al sistema aziendale. Per evitare sorprese in caso di controllo fiscale, è opportuno farsi rilasciare dal venditore del bene una dichiarazione (meglio se si tratta di una perizia) che attesti il possesso dei requisiti in precedenza esposti nonché un verbale a cura dell’installatore che attesti l’interconnessione del bene. Il suggerimento è di dare a tutta questa documentazione data certa con scambio di PEC.

Il credito 5.0

Questa nuova tipologia di credito è stata introdotta dal “Decreto Legge PNRR” e riguarda gli investimenti effettuati nel 2024 e 2025 relativi al piano “Transizione 5.0” nell’ambito di progetti di innovazione che permettono di ottenere anche la riduzione di consumi energetici. L’obiettivo dell’agevolazione consiste, attraverso lo strumento del credito d’imposta, di sostenere la transizione energetica del sistema produttivo verso un modello efficiente e sostenibile. Il piano transizione 5.0, in combinazione con il piano industria 4.0, si inserisce quindi nell’ambito di una strategia finalizzata a sostenere il processo di trasformazione digitale ed energetica delle imprese in cui possono rientrare gli studi dentistici se organizzati in forma di società di persone o di capitali (come S.r.l. o STP in forma di S.r.l.).

Chi sono i soggetti interessati?

L’agevolazione spetta, come per il bonus investimenti 4.0, a tutti quegli odontoiatri che esercitano l’attività attraverso:

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Come per i beni 4.0, anche per questa tipologia di credito la spettanza del beneficio è subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ed al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. Come per il credito sugli investimenti 4.0, quest’ultima condizione accertabile attraverso la predisposizione del DURC che converrebbe avere periodicamente aggiornato (nostro consiglio).

Sono esclusi dal beneficio i soggetti che si trovano in uno stato di liquidazione volontaria o di fallimento o sono assoggettati ad altre procedure concorsuali o ancora che hanno ricevuto sanzioni interdittive o non rispettano la normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e siano inadempienti rispetto agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dei lavoratori.

Quali sono gli investimenti agevolabili?

Contrariamente a quanto ho fatto per gli investimenti in beni 4.0, partiamo dalla fine. Al momento in odontoiatria i beni che possono fruire dell’agevolazione sono:

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Nel prossimo futuro l’elenco dei beni agevolati potrebbe aumentare in virtù anche della tendenza sempre più persistente nell’integrare sistemi di intelligenza artificiale all’interno dei macchinari combinandoli con sistemi di energy saving.

Sono agevolabili gli investimenti effettuati dal 2024 ed entro il 2025 dove per la corretta qualificazione temporale rileva:

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Rientrano in questa agevolazione i beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio di impresa e inseriti negli allegati A e B della legge 232/2016: di fatto sono gli stessi beni (con le eccezioni che abbiamo visto) per cui è in vigore il credito per gli investimenti 4.0 assimilabile, nei requisiti, al precedente iper-ammortamento. Rientrano nei beni immateriali agevolati anche i software, i sistemi e le applicazioni che monitorano i consumi energetici degli impianti o introducono meccanismi di efficienza energetica tramite la raccolta dati dalla sensoristica presente nei macchinari (energy dashboarding). Rientrano invece tra i beni materiali agevolabili anche gli investimenti finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinati all’autoconsumo come, ad esempio, i pannelli fotovoltaici con particolari e specifiche caratteristiche secondo una logica di investimenti trainanti e trainati. In particolare, questi investimenti devono entrare in funzione entro un anno dalla data di completamento del progetto di innovazione. Sono considerati ammissibili gli impianti con moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell’Unione Europea con un’efficienza:

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Gli investimenti in queste tipologie di impianti concorrono a formare la base di calcolo del credito per un importo pari rispettivamente al 130%, 140% e 150% del loro costo.

Gli investimenti possono essere effettuati anche tramite contratti di leasing (o locazione finanziaria) ed in questo caso il credito sarà calcolato sul costo che ha sostenuto la società di leasing per l’acquisto.

Una precisazione di interesse per l’odontoiatria mutuata dal bonus 4.0: il costo su cui calcolare il credito di imposta deve essere considerato comprensivo di IVA esclusivamente se quest’ultima risulta totalmente indetraibile. Attenzione, quindi, per gli odontoiatri in forma di società che svolgono sia operazioni esenti (come l’attività sanitaria resa a pazienti) sia operazioni imponibili IVA come, ad esempio le prestazioni di medicina estetica con finalità meramente “cosmetica” e non terapeutica perché a loro si potrebbe applicare il cosiddetto “pro-rata di detraibilità IVA”: vi potrebbe, quindi, essere un effetto negativo sull’agevolazione in commento, dato che il credito non si calcolerebbe sull’IVA parzialmente non detratta ma solo sul costo al netto dell’IVA. Sul punto, vista la particolarità, è opportuno un confronto con il proprio commercialista.

Come accade per gli investimenti nei beni 4.0, anche per gli investimenti 5.0 sarà necessaria l’interconnessione secondo le specifiche abbiamo riportato analizzando il credito per gli investimenti 4.0. Questa attività dovrà essere documentata e conclusa entro il 28.2.2026, termine entro cui deve essere comprovata con la documentazione da presentare unitamente alla comunicazione di completamento.

La vera novità rispetto al “bonus 4.0” consiste però nel fatto che questi investimenti devono essere effettuati nell’ambito di progetti di innovazione che conseguono anche una riduzione dei consumi energetici. Quest’ultima condizione diventa pertanto un elemento sostanziale dell’agevolazione. Il credito fiscale spetterà qualora si verifiche alternativamente:

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Questa riduzione dei consumi, che deve essere riproporzionata su base annuale, è calcolata con riferimento ai consumi energetici registrati nell’anno precedente a quello di avvio dell’investimento. Per gli studi in forma di società neocostituiti il risparmio energetico è calcolato rispetto ai consumi energetici medi annui riferibili a uno scenario controfattuale ossia confrontando le performance energetiche dei beni inclusi nel processo con quelle di 3 beni alternativi disponibili sul mercato nei 5 anni precedenti all’avvio del progetto di innovazione.

Il credito di imposta sarà strutturato in misure differenti in relazione al grado di riduzione dei consumi energetici: più sarà rilevante l’impatto energetico sul processo (o sullo studio), maggiore sarà il credito d’imposta.

Attenzione però: i progetti di innovazione sono ammissibili al beneficio se con riferimento alla struttura produttiva interessata non sono stati avviati ulteriori progetti di innovazione agevolati oppure nel caso in cui siano stati già completati e il cui credito di imposta sia utilizzabile in compensazione. A differenza quindi del credito d’imposta per gli investimenti 4.0, in questo caso non è possibile portare avanti due progetti in parallelo ma bisogna ragionare in un’ottica di consecutività.

Novità altrettanto interessante è la possibilità di agevolare con questa tipologia di credito fiscale anche le spese per la formazione del personale finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nell’utilizzo delle tecnologie che permettono contemporaneamente la transizione digitale e quella energetica dei processi produttivi. Nulla di diverso rispetto al passato in cui era presente il bonus formazione 4.0, semplicemente troviamo una sua rivisitazione anche in chiave energetica.

Le spese agevolate consisteranno in:

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Queste spese saranno agevolate entro il limite del 10% degli investimenti effettuati nei beni agevolati con un massimale di 300.000 € a condizione però che le attività formative siano erogate da soggetti esterni che verranno individuati con apposito decreto ministeriale.

A quanto ammonta il credito di imposta?

Come anticipavamo il credito di imposta varia a seconda del livello di riduzione dei consumi energetici ottenuti tramite gli investimenti agevolati.

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Un’importante precisazione è stata fornita nelle FAQ del MIMIT (la cui ultima versione risale al 10.4.2025) in tema di procedura semplificata introdotta anch’essa dalla legge di Bilancio 2025: in caso di sostituzione di beni materiali interamente ammortizzati da 24 mesi alla data di presentazione della comunicazione di accesso al credito d’imposta (non hanno rilevanza eventuali rivalutazioni) con beni dotati dei requisiti richiesti dall’allegato A della legge 232/2016, non è necessario procedere al calcolo del risparmio energetico. Questo si considera corrispondente ai valori del primo scaglione di riduzione dei consumi (con credito del 35%), ferma restando ovviamente la possibilità di dimostrare il conseguimento di un risparmio energetico superiore. Tale procedura semplificata si applica anche agli acquisti con contratti di leasing, stante la sostanziale equivalenza con l’acquisto in proprietà: in questo caso, si farà riferimento al teorico periodo di ammortamento fiscale del bene come se quest’ultimo fosse stato acquistato in proprietà sin dall’inizio del contratto di leasing.

Quali sono gli step da effettuare per avere l’agevolazione?

Come spesso succede quando vengono concessi dei bonus fiscali, l’iter per ottenere il credito d’imposta sui beni 5.0 è particolarmente articolato.

Innanzitutto, lo studio odontoiatrico in forma di società dovrà presentare in modalità telematica al GSE (Gestore dei Servizi Energetici SpA) le certificazioni tecniche ex ante (relativa ai benefici energetici conseguibili), unitamente ad una comunicazione che descriva il progetto di investimento ed il relativo costo, la data di avvio e di completamento, gli investimenti da effettuare ed il relativo ammontare, il credito di imposta potenzialmente spettante. Questa prima comunicazione ha una funzione di prenotazione dell’agevolazione.

Il GSE verificherà la completezza della documentazione e invierà con modalità telematiche al MIMIT l’elenco dei soggetti che hanno chiesto di fruire del credito specificandone i valori, sempre a condizione che l’importo totale non ecceda i limiti di spesa previsti, al momento molto elevati.

A seguito dell’avvenuta prenotazione ed entro 30 giorni dalla comunicazione del GSE di cui al punto precedente, si dovrà trasmettere una comunicazione, contenente gli estremi delle fatture, relativa all’effettuazione degli ordini accettati con il pagamento a titolo di acconto di almeno il 20% del costo di acquisto dell’investimento.

Successivamente, il GSE ai fini dell’utilizzo del credito invierà comunicazioni periodiche relativamente all’avanzamento dell’investimento: questa fase di rendicontazione permetterà di determinare l’importo del credito d’imposta utilizzabile nel limite massimo di quanto prenotato.

Infine, il soggetto che vorrà fruire del credito dovrà comunicare il completamento dell’investimento con una certificazione ex post a pena di decadenza. In questa comunicazione si dovranno indicare le informazioni del progetto, la data di effettivo completamento, l’ammontare agevolabile degli investimenti effettuati e del relativo credito d’imposta. Sarà necessaria una certificazione tecnica relativa all’effettiva realizzazione degli investimenti in conformità con quella ex ante e gli attestati comprovanti di possesso della perizia tecnica o dell’autocertificazione ex DPR 445/2000 (nel caso di investimenti di valori unitari inferiori a 300.000 € come per il “credito 4.0”) nonché la certificazione contabile del revisore legale.

Un aspetto importante è relativo alle certificazioni, documentazione che assume un ruolo centrale per questa agevolazione: queste devono essere rilasciate da un valutatore indipendente in forma di perizia tecnica asseverata. Con decreto ministeriale di fine luglio 2024 sono stati identificati come soggetti abilitati al rilascio di queste certificazioni gli esperti di gestione energetica (EGE) e le società di servizi energetici (energy service company o ESCo). Questi dovranno attestare ex ante la riduzione dei consumi energetici conseguibile tramite l’investimento nei beni ed ex post l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente rispetto a quanto previsto nella certificazione precedente. Le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione sono riconosciute in totale aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 10.000 €.

Come viene utilizzato il credito di imposta?

Il credito sarà utilizzabile in compensazione tramite il modello F24 inviato con i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, trascorsi 5 giorni dalla trasmissione da parte del GSE all’Agenzia delle Entrate dell’elenco dei beneficiari e dell’entità del credito. La compensazione deve avvenire entro il prossimo 31.12.2025 e l’eventuale ammontare non utilizzato potrà essere riportato in avanti e compensato obbligatoriamente in 5 quote annuali di pari importo.

Il credito non sarà cedibile e non concorrerà a formare il reddito ai fini Ires e Irap esattamente come il credito d’imposta per gli investimenti beni 4.0.

È previsto anche il meccanismo di “recapture” (che consiste nella riduzione del credito residuo e restituzione di quanto fruito in precedenza) ma, rispetto agli investimenti in beni 4.0, è più stringente. L’agevolazione dovrà essere restituita se entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento degli investimenti in beni agevolati sono ceduti a terzi o destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione anche se appartenenti allo stesso soggetto (come ad esempio nel caso di cambiamento dei locali dello studio) o, ancora, in caso di mancato esercizio dell’opzione per il riscatto nei casi di beni “acquistati” con contratti di leasing.

È possibile decadere dall’agevolazione anche nei casi in cui fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento del progetto non viene mantenuto il livello di riduzione dei consumi energetici conseguiti o, nel caso di agevolazione comprendente anche i pannelli fotovoltaici, se questi non entrano in funzione entro un anno dalla data di completamento del progetto di investimento.

Si applicano in quanto compatibili le disposizioni in materia di investimenti sostitutivi che abbiamo analizzato nei precedenti paragrafi in relazione ai beni 4.0.

Quali sono gli obblighi documentali?

Anche per questa agevolazione vi sono specifici obblighi documentali simili a quelli nel credito di imposta sugli investimenti 4.0.

Nello specifico si dovrà conservare a pena di revoca del beneficio la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi che hanno generato il credito d’imposta.

Inoltre, le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all’acquisto dei beni agevolati dovranno contenere l’espresso riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 38 D.L. 19/2024 (D.L. PNRR). Nulla è detto su eventuali procedure rettificative nel caso in cui mancasse in riferimento alla norma agevolativa così come è previsto invece per il credito d’imposta sugli investimenti 4.0.

Infine, l’effettivo sostenimento delle spese e la corrispondenza alla documentazione contabile dovranno risultare da un’apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Siccome moltissimi studi in forma di società di capitali sono al di sotto dei limiti numerici per la nomina del revisore legale dei conti, i costi professionali per adempiere a questo obbligo di certificazione verranno riconosciuti integralmente in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 €. Di fatto si tratterà, come per il costo della certificazione dell’EGE e dell’ESCo, di una mera anticipazione finanziaria.

Cumulabilità con altre agevolazioni

Il credito non è cumulabile in relazione alla stessa tipologia di investimento con il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali 4.0.

Per espressa previsione della legge di Bilancio 2025 invece, il credito 5.0 è cumulabile con il bonus investimenti ZES unica Mezzogiorno.

CONCLUSIONI

Nonostante le modifiche restrittive della legge di Bilancio per gli investimenti effettuati nel 2025, la digitalizzazione degli studi è ancora molto incentivata, soprattutto se accompagnata da processi di efficientamento energetico.

Attenzione però a due elementi: il timing degli investimenti, visti i fondi limitati e in esaurimento, e gli adempimenti documentali con i relativi obblighi amministrativi, da non sottovalutare dato che possono portare alla contestazione integrale dell’agevolazione!

Il nostro consiglio operativo è quindi quello di rivolgersi ai propri fornitori per effettuare una pianificazione degli investimenti nei prossimi mesi e avvalersi della competenza del proprio commercialista per poter sfruttare appieno i crediti d’imposta trattati: questo permetterà allo studio di essere all’avanguardia sia in termini clinici sia, anche, in termini di “appeal commerciale” per i pazienti.