A pochi mesi dalla scomparsa del superammortamento, agevolazione fiscale che ha cessato di produrre i suoi effetti dall’inizio dell’anno, già sentiamo la sua mancanza! Questa misura infatti è stata sostituita dal 2019 dal cosiddetto “bonus investimenti”, norma che è stata introdotta, a nostro modesto parere, solo per finalità politiche.

Il nostro giudizio così negativo deriva dal fatto che questa disposizione, nata nella testa del legislatore come la nuova versione dei super ammortamenti, esclude tantissimi odontoiatri ed ha una difficile applicazione per quei pochi che ne potranno fruire.

Dal punto di vista numerico questo bonus prevedrebbe uno sconto sulle “tasse” da pagare anche significativo ma, così come è strutturato, risulta di limitato utilizzo.

A suo favore, gli va riconosciuto, vi è il fatto che interesserebbe anche investimenti in capitale umano e non solo in beni strumentali. A differenza del superammortamento, quindi, dal 2019 si potrebbero ottenere risparmi di imposta anche dall’incremento di personale dipendente a prescindere dalle forme di assunzione.

Ci si augura quindi che nel corso del 2019, insieme ai tanti chiarimenti che ancora oggi stiamo aspettando (ad esempio quello sulla applicabilità della flat-tax in caso di controllo indiretto di società), si definisca meglio la portata operativa di questa agevolazione semplificandola ed eventualmente rendendola più estesa.

A chi interessa?

Affrontiamo subito la prima grande differenza (ed anche il suo primo grande limite) rispetto al superammortamento: il bonus investimenti si applica solo a quegli odontoiatri che esercitano l’attività odontoiatrica attraverso strutture societarie.

Per struttura societaria intendiamo la Srl odontoiatrica, la Stp odontoiatrica in forma di Srl (un sottoinsieme della Srl), la SpA (molto rare) ed eventualmente alcune società di persone come la Snc e la Sas.

Sono quindi esclusi sia gli odontoiatri che gestiscono il proprio studio con la singola partita Iva individuale sia coloro che si sono strutturati in forma di studio associato o associazione professionale. É inoltre totalmente irrilevante la dimensione dello studio o il numero di collaboratori assunti.

L’agevolazione potrebbe inoltre interessare le società di servizi strutturate come società di capitali (tendenzialmente Srl) o società di persone (Snc o Sas), anche se queste rivestono ormai carattere di residualità per motivi di carattere economico e di elusione fiscale – abuso del diritto.

Come sempre, notiamo una dicotomia di pensiero nella testa del legislatore: se da una parte, anche per effetto delle pressioni delle associazioni sindacali, si sta cercando di limitare l’utilizzo delle società di capitali in ambito odontoiatrico, dal punto di vista fiscale si tende ad agevolare queste strutture a discapito dell’odontoiatra libero professionista.

La motivazione principale non è tanto un accanimento nei confronti dei dentisti quanto piuttosto le forti pressioni che il mondo imprenditoriale riesce a fare sulle politiche fiscali.

In cosa consiste l’agevolazione?

Il bonus investimenti permette di ridurre del 9% la già contenuta percentuale di tassazione che le Srl o le Stp a responsabilità limitata scontano: l’aliquota IRES, l’imposta sulle società di capitali che ricordiamo non è strutturata a fasce o a scaglioni, dal 24% scende al 15%.

A dimostrazione però che questa disposizione agevolativa é più che altro una misura politica, segnaliamo che la sua applicazione concreta é tutt’altro che semplice.

La sensazione di noi addetti ai lavori è che, per poter proclamare l’inserimento di agevolazioni fiscali alle imprese, anche in questa ultima legge di Bilancio pur non avendone le coperture, si sia scritta una norma in modo estremamente criptico per scoraggiarne l’utilizzo.

Lo sconto del 9% infatti si applica sulla quota di reddito da tassare pari, per il 2019, agli utili dell’anno 2018 che sono stati accantonati nello studio destinandoli a riserve per poi re-impiegarli nella struttura.

Ovviamente l’agevolazione è ulteriormente limitata dal punto di vista quantitativo all’incremento di beni materiali strumentali all’attività acquistati nuovi nel corso del 2019 ed all’incremento di personale dipendente a tempo determinato e indeterminato.

Al momento nessuno ancora ha specificato cosa accada in caso di distribuzione di utili creati negli anni precedenti al 2018 e cioè se quest’operazione riduca o meno la possibilità di fruire del bonus. Sembra invece confermata la possibilità di cumulare questa agevolazione con le altre in vigore nel 2019, una fra tutte l’iperammortamento che dal 2019, per gli investimenti in beni strumentali fino a 2,5 mln di €, è salito al 270%.

Come si calcola il bonus?

Premettiamo subito che il calcolo è particolarmente articolato e laborioso ma, per quei soggetti che possono fruire dell’agevolazione, vi possono essere dei vantaggi interessanti.

1. L’utile reinvestito

Il primo parametro di riferimento per calcolare l’agevolazione nel 2019 è l’utile del 2018 non distribuito ai soci.

Attenzione, non stiamo parlando dei compensi dei singoli odontoiatri che collaborano con la Srl o la Stp fatturando le loro prestazioni con ritenuta d’acconto e in modalità elettronica.

Quando parliamo di “utili” facciamo riferimento all’ultima riga del bilancio della società già al netto delle sue tasse, oltreché ovviamente del costo dei collaboratori e degli altri costi operativi.

Questi, inoltre, devono essere reimpiegati nell’attività professionale svolta e non prelevati dai singoli soci di capitale.

Ulteriore beffa: l’agevolazione non si applica nel primo anno di attività dato che, ipotizzando un soggetto nato nel 2019, nell’anno 2018 in cui non esisteva ancora non poteva aver generato nessun utile.

L’idea del legislatore é quindi quella di andare a premiare quei soggetti virtuosi che non drenano tutta la liquidità della Srl/Stp ma hanno piani di investimento a medio-lungo termine.

Facciamo un esempio: si pensi al caso di una clinica odontoiatrica strutturata in forma di Srl che ha incassato nel 2018 per le prestazioni odontoiatriche 1.000.000 € ed abbia sostenuto spese a vario titolo (dipendenti, collaboratori professionisti, materiale odontoiatrico, laboratori odontotecnici, locazione, spese di gestione dell’immobile, eccetera) per 800.000 €.

Sempre per ipotesi, in un mondo ideale privo di distorsioni fiscali, si consideri che sui restanti 200.000 € la società abbia pagato imposte per circa 60.000 €: l’utile finale ammonterebbe così a 140.000 €.

Ebbene, nel caso in cui questa somma fosse distribuita ai soci per 40.000 €, la parte lasciata nella società ammonterebbe a 100.000 €: questo é il primo parametro per definire l’agevolazione fiscale.

2. Gli investimenti in beni strumentali

Il secondo parametro è rappresentato dall’incremento avvenuto nel corso dell’anno 2019 di attrezzatura, macchinari, beni strumentali all’attività odontoiatrica in senso ampio.

Come per il superammortamento, gli investimenti devono essere in beni materiali: non sono quindi agevolati l’acquisto di software o altri beni immateriali. Inoltre, deve trattarsi di beni nuovi acquistati direttamente da il produttore o il rivenditore con pagamento in unica soluzione, con rateazione attraverso un finanziamento bancario o ancora attraverso l’utilizzo del leasing finanziario. Non rientrano quindi nella agevolazione i contratti di noleggio operativo, sempre più diffusi anche nell’ambito dentale.

Non è rilevante l’importo unitario degli investimenti: saranno quindi agevolati anche i beni strumentali con valore singolo inferiore a 516 € che, com’é noto, permettono di essere “scaricati” interamente nell’anno fiscale.

Non sono invece agevolati i materiali di consumo né gli investimenti immobiliari o gli autoveicoli acquistati dalla società e dati in uso promiscuo per la maggior parte dell’anno fiscale ai propri dipendenti.

Se fino adesso tutto sembrava semplice, da ora in poi le cose si complicano!
L’ammontare dell’investimento agevolabile nel 2019 infatti è conteggiato come il minore tra due ulteriori parametri:

  1. la quota di ammortamento dei beni materiali strumentali nuovi “scaricata” nel 2019, ossia la parte del costo di acquisto del bene imputata nell’anno in base ad un processo di ripartizione pluriennale (che parte dall’assunto che il bene non termini la sua vita utile nell’anno di acquisto ma duri un po’ di più);
  2. l’incremento rispetto al 2018 del valore fiscale dei beni strumentali (dato che si può ricavare facilmente dal “registro dei cespiti ammortizzabili”).

Anche in questa situazione un caso pratico può aiutare nella comprensione.

Si pensi ad esempio all’acquisto di una tac da 60.000 € che venga ammortizzata, sempre per ipotesi, in sei anni: l’ammortamento 2019 (quota del costo di acquisto frazionata) sarebbe di 10.000 €. Se a fine 2018 il valore fiscale di tutti i beni strumentali fosse stato di 200.000 € mentre a fine 2019 fosse diventato 240.000 €, l’incremento di valore fiscale dei beni strumentali ammonterebbe a 40.000 €.

Ebbene, in questa fattispecie, l’agevolazione fiscale spetterebbe sul minore dei due importi (10.000 € di ammortamento vs 40.000 € di incremento di valore fiscale dei beni strumentali).

Se, ricollegandoci all’esempio del punto 1), la società avesse realizzato nell’anno 2018 utili post imposte (tolte cioè le sue tasse) per 140.000 € e, al netto della distribuzione di 40.000 €, li avesse accantonati per 100.000 €, l’agevolazione si applicherebbe sugli eventuali redditi 2019 nel limite del minore tra i 10.000 € collegati all’incremento dei beni strumentali e i 100.000 € di utili reinvestiti: ipotizzando che nel 2019 la società produca con un reddito di 50.000 €, il bonus fiscale permetterebbe la riduzione dell’IRES (imposta che paga la Srl/Stp) dal 24% al 15% da applicarsi su 10.000 €.

Il beneficio fiscale per il 2019 nelle tasche della società sarebbe quindi di ben 900 €!

Il paragone con il superammortamento è d’obbligo: con la vecchia agevolazione (130%) si avrebbe avuto un risparmio di imposta di circa 700 € all’anno, minore del bonus investimenti ma sicuramente più semplice da calcolare e soprattutto per tutti.

3. L’incremento del personale dipendente

Una seconda differenza rispetto al superammortamento, questa volta positiva, consiste nel fatto che sono agevolati anche gli investimenti in “capitale umano”: il bonus fiscale infatti si applica per gli inserimenti di personale avvenuti nel corso del 2019.

Anche in questo caso il calcolo è basato su un meccanismo incrementale. Innanzitutto è opportuno segnalare che saranno agevolate le sole assunzioni di personale dipendente successive al 1 ottobre 2018.

Il conteggio avviene come segue: se nel 2019 vi dovesse essere un incremento del numero medio complessivo di dipendenti rispetto a quelli in forza al 30 settembre 2018, l’incremento di costo del personale assunto (a prescindere dal contratto che potrà essere a tempo determinato o indeterminato) sarà, nei limiti degli utili 2018 non distribuiti, agevolato fiscalmente.

È bene ricordare che nel costo del personale oltre allo stipendio e ai relativi contributi rileva anche il TFR ed eventuali forme di retribuzione alternativa tassata in capo al dipendente.
Anche in questo caso può essere di supporto un esempio numerico.

Ipotizzando che il costo del personale nel 2018 ammonti a 200.000 € e nel 2019 sia di 240.000 € (compreso di assunzioni e licenziamenti), con un incremento di costi del personale di 50.000 € si potrebbe fruire di una tassazione ridotta degli utili 2019 del 9% (IRES che passa dal 24% al 15%) ossia di circa 4.500 €. Ovviamente bisogna sempre tenere in considerazione l’utile netto 2018 accantonato a riserva: sempre collegandoci all’esempio di cui al punto 1), se lo studio in forma di Srl o Stp avesse accantonato nel 2018 100.000 € di utili, l’agevolazione sull’incremento del personale spetterebbe interamente.

Inoltre, se c’è capienza di utili a sufficienza (100.000 € come nel caso prospettato nel punto 1)), sarà possibile sommare l’agevolazione sull’incremento dei beni strumentali (10.000 € di cui al punto 2)) con quella dell’incremento del costo del personale (50.000 € di cui al punto 3)) per fruire così di una detassazione degli utili 2019 di 5.400 €.

Considerazioni finali

Il bonus investimenti, come anticipato sin dal titolo, non è per tutti e, soprattutto, può essere sfruttato solamente da chi applica politiche virtuose.

Innanzitutto, è necessario aver prodotto utili in passato e continuare a farlo! Ben vengano quindi tutti gli strumenti aziendali mirati a incrementare l’efficienza degli studi come il controllo di gestione, il budget ed, in generale, la pianificazione strategica.

In secondo luogo, è importante che odontoiatra proprietario della struttura non consideri lo studio come un “bancomat” da cui prelevare tutti gli utili prodotti. Se così fosse, non ci sarebbero utili accantonati a riserva e quindi gli incrementi di beni strumentali o di personale sarebbero irrilevanti.

Questa impostazione che privilegia la liquidità personale a discapito di quella di uno studio sano, oltre a non permettere di fruire del bonus investimenti, rischia peraltro di vanificare totalmente i grossi benefici fiscali che le Srl e le Stp sono in grado di produrre.

Questa riflessione vale ancor più dal 2019 dato che è premiato anche l’investimento in personale dipendente in cui rientrano sempre più le figure degli igienisti dentali: questi, a fronte anche di costi importanti, se assunti potrebbero permettere di ottenere benefici fiscali sostenuti. Ovviamente tutte queste considerazioni devono essere adattate in base alla realtà del singolo studio e alle strategie che il professionista vuole mettere in atto.

Il risparmio delle tasse non può essere l’unico driver per gestire uno studio odontoiatrico.
Sicuramente, se confrontiamo questa agevolazione con il vecchio superammortamento che permetteva di scaricare al 140% o al 130% il costo di acquisto di qualsiasi bene strumentale senza calcoli complessi, proviamo un po’ di nostalgia.

Come sempre, il nostro consiglio finale (ancora più valido oggi) é di confrontarsi a fondo con il proprio commercialista per capire quanto può permettere di risparmiare in tasse l’investimento in beni strumentali o l’inserimento di nuovo personale e quali possono essere le politiche di distribuzione di dividendi o utili da attuare in modo da non perdere questo legittimo beneficio fiscale.