Le novità per l’odontoiatria alla luce della nuova legge sulla concorrenza

odontoiatria concorrenza
alessandro terzuolo

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al 29 agosto 2017 è entrata in vigore la legge sulla concorrenza approvata dal parlamento dopo una lunga e complessa discussione di circa due anni.
Le associazioni sindacali e di categoria del mondo dentale hanno cercato di modificare la precedente situazione evitando lo sviluppo delle cosiddette catene (più o meno low cost) spesso accusate di anteporre logiche meramente economiche di massimizzazione del profitto alla sacrosanta salute del paziente. Questa battaglia in nome della salute del paziente, e quindi per definizione lodevole, ha poi coinvolto in modo più o meno diretto il più ampio mondo delle società di capitali, che attraverso lo strumento della S.r.l. sono in realtà spesso utilizzate dagli stessi odontoiatri per gestire meglio la propria attività.

Vi sono stati pareri del ministero dello Sviluppo economico in merito all’utilizzabilità della società di capitali, non in forma di società tra professionisti (c.d. S.t.p.), per erogare prestazioni odontoiatriche ai pazienti e si è sviluppato un ampio dibattito di natura strettamente giuridica.

Questo dibattito è in qualche modo sfociato con l’approvazione della Legge sulla concorrenza (Legge n. 124/2017) ed è ora possibile fare un primo punto della situazione sulle novità di interesse effettivamente entrate in vigore.

Ci preme in primo luogo sottolineare che, per quanto riguarda il mondo dell’odontoiatria, la Legge sulla concorrenza non rappresenta certo una rivoluzione, semmai costituisce un piccolo aggiustamento, anche attraverso alcune conferme, di quella che, a nostro parere, era la situazione precedente.

Vi sono anche alcune previsioni soprattutto in tema di preventivo scritto ed assicurazione professionale che riguardano però unicamente le professioni protette e chi le esercita attraverso le forme peculiari (studio mono-professionale, studio associato, società tra professionisti).

Queste ultime novità rappresentano in qualche modo un aggravio dell’attività del professionista (non solo in ambito dentale e medico ma anche per quanto riguarda tutte le altre professioni) ma sono improntate, almeno nelle intenzioni, a una maggiore trasparenza del rapporto tra professionista e paziente.

Le novità in tema di direttore sanitario e di modalità di esercizio dell’attività odontoiatrica

La novità di maggiore impatto sul mondo delle società di capitali operanti nell’odontoiatria riguarda la centrale figura del direttore sanitario.
Già dal 29 agosto 2017, infatti, il direttore sanitario che svolge tale ruolo in società operanti attività odontoiatrica può svolgere tale funzione unicamente in una sola struttura. Il medesimo professionista non potrà pertanto essere direttore sanitario di più strutture. La norma infatti non fa riferimento allo svolgimento del ruolo di direttore sanitario in più società ma utilizza la parola struttura.

il direttore sanitario che svolge tale ruolo in società operanti attività odontoiatrica può svolgere tale funzione unicamente in una sola struttura.

Inoltre, in presenza di una struttura sanitaria polispecialistica che eroghi prestazioni sanitarie anche nel campo odontoiatrico, dovrà essere nominato un direttore sanitario, responsabile per i servizi odontoiatrici, in possesso dei requisiti professionali di legge per lo svolgimento dell’attività odontoiatrica.

Qualora invece il precedente direttore sanitario sia già in possesso dei requisiti anche per l’esercizio dell’attività odontoiatrica (iscrizione all’Albo degli odontoiatri), nulla cambierà.

Le strutture che non fossero in regola con le previsioni appena riepilogate dovranno celermente adeguarvisi, pena la sospensione dell’attività della struttura ed eventuali ulteriori sanzioni che dovrebbero essere chiarite con apposito decreto del ministro della Salute da emanarsi entro la fine del mese di novembre 2017.

Tornando invece a questioni che riguardano la totalità del mondo odontoiatrico, la legge sulla concorrenza ribadisce, per fortuna, una consolidata realtà, ossia il fatto che l’esercizio dell’attività odontoiatrica è consentito unicamente a soggetti in possesso dei titoli abilitanti (iscrizione all’Albo degli odontoiatri).

Cosa meno scontata, viene anche ribadito che l’esercizio dell’attività odontoiatrica è consentito anche alle società le cui strutture siano dotate di un direttore sanitario iscritto all’Albo degli odontoiatri e all’interno delle quali i servizi odontoiatrici siano erogati solamente da iscritti all’Albo.

Non essendovi un esclusivo riferimento alle società tra professionisti, ma in generale alle società, si ritiene che nulla cambi rispetto al passato.

Pur avendo in passato già trattato l’argomento sulle pagine di questa rivista ci sembra però ora più che opportuno effettuare un breve riepilogo delle modalità in cui può essere esercitata l’attività odontoiatrica.

Le possibili modalità di esercizio dell’attività odontoiatrica

Per esercitare l’attività odontoiatrica sono possibili diverse “forme” con rilevanti differenze giuridiche e fiscali, le riassumiamo in estrema sintesi nel seguente elenco:

  1. la “tradizionale” partita Iva individuale, che consente l’esercizio in forma singola e autonoma, tipica forma dello studio mono-professionale. La responsabilità è naturalmente collegata al professionista che esercita l’attività clinica, e fiscalmente l’odontoiatra sarà soggetto all’Irpef (la nota imposta sul reddito delle persone fisiche che cresce progressivamente al crescere del reddito con aliquote che vanno da un minimo del 23% fino al 43%);
  2. il c.d. studio associato: anche detto associazione professionale che consente l’esercizio dell’attività odontoiatrica (più in generale professionale) in forma associata, ma richiede almeno due professionisti medico-odontoiatri. Questa modalità consente ad uno o più professionisti di “unire le proprie forze”, anche dal punto di vista giuridico, creando un’entità autonoma che risponderà in prima istanza verso i pazienti per il proprio operato, ma la cui responsabilità dei singoli associati professionisti sarà strettamente collegata. L’associazione professionale, infatti, non gode di autonomia patrimoniale perfetta e il suo patrimonio è sempre “assistito” da quello dei professionisti che la compongono. Anche dal punto di vista fiscale non rappresenta un soggetto del tutto autonomo, in quanto il reddito realizzato dallo studio associato verrà ripartito per trasparenza ai singoli associati i quali pagheranno la tradizionale imposta delle persone fisiche (ossia l’Irpef, prima ricordata, che cresce al crescere del reddito);
  3. il centro dentale in forma societaria, attraverso la società di capitali (S.r.l. o S.p.A., anche con unico socio) o la meno frequente società di persone (S.a.s. o S.n.c.). Non vi sono limitazioni sui possibili soci che possono essere: imprenditori, professionisti o privati cittadini. Concentrandoci solo sul tema delle società di capitali, è opportuno ricordare che le stesse godono di autonomia patrimoniale perfetta e sono quindi dei soggetti a sé, autonome rispetto ai soci. Per esercitare l’attività odontoiatrica, i centri dentali devono ricevere un’autorizzazione sanitaria dall’ASL di competenza, collegata a requisiti strutturali non immediati, devono inoltre dotarsi di un direttore sanitario in possesso dell’iscrizione all’Albo degli odontoiatri e, ovviamente, devono erogare prestazioni cliniche solamente ed esclusivamente attraverso l’operato di dentisti/odontoiatri. Dal punto di vista fiscale, il centro dentale in forma di società di capitali è un soggetto autonomo tassato al 24% (con l’IRES) indipendentemente dalla entità del suo reddito. Tuttavia, qualora i soci decidano di prelevare liquidità dalla società subiranno un’ulteriore tassazione;
  4. viene infine la società tra professionisti (S.t.p. in seguito), che è la forma di più recente introduzione. Tale particolare tipologia usufruisce di forme societarie già esistenti e collaudate (società di capitali, di persone o cooperative) prevedendo però una serie di requisiti particolari che la caratterizzano specificamente quale società tra professionisti. Non è stata creata pertanto una nuova forma giuridica, bensì si tratta di una sotto-categoria tipica del mondo professionale. I requisiti specifici che la S.t.p. deve possedere sono:
    • una compagine di soci composta per i almeno 2/3 da soci professionisti abilitati all’attività professionale che eserciterà la S.t.p.;
    • l’iscrizione all’Albo degli odontoiatri (in apposita sezione);
    • l’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale o delle attività professionali indicate nello statuto;
    • la stipula di una polizza assicurativa per la copertura dei rischi connessi alla responsabilità civile per i danni causati ai pazienti;
    • l’osservanza del codice deontologico del proprio Ordine di appartenenza.

Inoltre, dal punto di vista autorizzativo, avrà bisogno dei medesimi requisiti strutturali previsti per i centri dentali.

Fiscalmente, sempre limitandoci al più frequente caso delle società di capitali, sarà soggetta all’IRES (24% indipendentemente dall’ammontare del reddito) in modo identico rispetto ai Centri dentali.

Le ulteriori novità che riguardano tutte le professioni regolamentate, odontoiatria inclusa

Vi sono infine ulteriori novità che riguardano tutto il mondo delle professioni, le quali impattano sull’operatività giornaliera anche del mondo dentale. Tali innovazioni riguardano:

  • l’obbligo assicurativo;
  • gli oneri informativi sui titoli posseduti dai professionisti;
  • le specifiche modalità di comunicazione di rilevanti informazioni a favore del paziente, con la predisposizione di un preventivo di massima dei compensi professionali legati all’attività clinica.

Come noto, l’obbligo di possedere una assicurazione professionale è normativamente previsto già da diversi anni sia per professionisti, sia per associazioni professionali, sia per società tra professionisti. Ora, il legislatore cerca di rendere standard polizze che prevedono un periodo di ultra-attività di 10 anni rispetto alla scadenza della polizza (c.d. postuma). In modo analogo si cercano di rendere standard polizze con retroattività illimitata che garantiscano quindi il professionista rispetto a sinistri precedenti alla data di inizio della polizza, con l’evidente finalità di consentire al professionista di variare la propria compagnia assicurativa senza incorrere in pesanti “effetti collaterali”. Infine, si segnala l’obbligatorietà dell’indicazione nei rapporti con il paziente non solo degli estremi della polizza, ma anche del massimale della stessa, nonché di eventuali variazioni successive.
È inoltre ora obbligatorio rendere noto e comunicare ai pazienti i titoli e le eventuali specializzazioni posseduti dall’odontoiatra. Tale obbligo, sotto certi aspetti, incentiva gli odontoiatri a comunicare meglio la propria professionalità, componente sempre più rilevante nei rapporti verso il paziente.
Infine, è prevista l’obbligatorietà della forma scritta o digitale del preventivo di massima da fornire al paziente, da modularsi in virtù dell’importanza e articolazione della prestazione professionale. Inoltre, dovranno essere chiariti al paziente il grado di complessità del piano di cura, le varie voci di costo del preventivo comprensive di spese, oneri e contributi. In tal caso, la vera novità consiste nell’obbligatorietà della forma scritta o digitale del preventivo che, come detto, può essere di massima. Il consiglio, ovviamente, è quello di farsi sottoscrivere (firmare) l’accettazione del preventivo da parte del paziente per evitare spiacevoli discussioni o problematiche successive.
È opportuno ricordare che quanto fin qui riepilogato vale per i soggetti iscritti all’Albo degli odontoiatri ma, a parere di chi scrive e per favorire la massima concorrenza, sarebbe necessario che fosse pienamente operativo per tutti i soggetti, società di capitali incluse, che erogano prestazioni odontoiatriche.

Conclusioni

La legge sulla concorrenza, per quanto riguarda specificamente il mondo dentale, ha introdotto alcune novità che hanno più il sapore delle conferme che non quello di un effettivo cambiamento.

Come detto, non sono sostanzialmente cambiate le modalità con cui si può esercitare l’attività odontoiatrica, compreso il ruolo delle società di capitali. È stato a tal riguardo apportato qualche aggiustamento, così come è stato confermato il generale trend di maggiore trasparenza dei rapporti tra odontoiatra e paziente. Quest’ultimo aspetto va visto come un’opportunità per costruire un rapporto con il proprio paziente basato sì sulla fiducia, ma anche su chiare pattuizioni contrattuali.
Ci permettiamo inoltre di segnalare la sempre maggiore attenzione che il professionista deve deputare al tema della propria assicurazione professionale che va valutata sotto diversi aspetti e non solo dal punto di vista del minor costo possibile. ●