Cos’è la responsabilità omissiva?

Questa “curiosa” immagine di ortopantomografia “con gli occhiali” ci consente di affrontare il problema della responsabilità omissiva che frequentementeincontriamo, anche in ambito civilistico.
La responsabilità omissiva si rileva non solo in fase pre/inizio cure (omissione di accertamenti diagnostici) ma anche in fase di cure, ovvero in tutte quelle occasioni nelle quali non viene commesso un errore in senso attivo ma viene omesso (ovvero non svolto/dimenticato) un atto clinico necessario.
Il riferimento normativo è da ricercarsi nella definizione di reato omissivo proprio, rilevabile nel mancato compimento di un’azione imposta dalla norma penale, e di reato omissivo improprio, che si determina con il mancato impedimento di un evento dannoso.
Per quanto riguarda il campo dell’odontoiatria, dal punto di vista penalistico la mancata ovvero ritardata diagnosi di neoplasia sembra essere la circostanza, in campo omissivo, più diffusa, per quanto riguarda invece l’ambito civilistico, indubbiamente il più delle contestazioni deriva dalla mancata diagnosi parodontale e dall’approntamento di terapie che della situazione parodontale non tengono conto, così altro elemento significativo è la mancata diagnosi ovvero la difettosa diagnosi da carente studio del caso; ad esempio, per questo, oltre alla curiosità degli occhiali che simulano una “migliore visione”, la mancata completa osservazione di una radiografia che, indicata per una specifica problematica di diagnosi, rivela altre questioni significative dal punto di vista clinico senza che le stesse vengano considerate e quindi segnalate.
Ovviamente pare opportuno rammentare ai colleghi che l’esame radiografico, anche se eseguito per lo studio di un sito o di un quadrante dentale, deve essere osservato nella sua completezza e se i dati ricavati sono significativi, debbono essere riferiti al paziente. ●

Articolo 40.
Rapporto di causalità

Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l’evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione.
Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.

A cura di: Marco Lorenzo Scarpelli