Garanzia o “protezione” della prestazione odontoiatrica?

Prima parte

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garanzia prestazione odontoiatrica

La relazione che si viene ad instaurare tra paziente ed odontoiatra presenta certamente delle sue specifiche caratteristiche. Difatti, questo tipo di rapporto è subordinato necessariamente oltre che ad una serie di dettami di tipo deontologico ed etico, anche a rilevanti aspetti di carattere normativo.

In merito a quest’ultimi, va ricordato che l’accettazione (e la sottoscrizione) del piano di cure e relativo preventivo da parte del paziente è inquadrabile come un vero e proprio “contratto”, nel quale il professionista si assume “l’obbligazione” di ben eseguire le prestazioni previste nei tempi corretti, mentre il paziente, d’altro canto, si assume “l’obbligazione” di corrispondere al professionista il corrispettivo economico previsto e di attenersi alle prescrizioni terapeutiche del medico.

Un possibile momento di criticità nella gestione di questa fase del rapporto di cura, che può avere delle significative ripercussioni negative in seguito, è identificabile nel prospettare in fase di spiegazione del piano di trattamento al paziente, delle “garanzie” di successo o di durata aprioristica della riabilitazione, che presenteranno un duplice effetto deleterio sul rapporto di cure:

  1. Il primo di carattere psicologico, consiste nel creare nel paziente delle aspettative di risultato che possono rivelarsi come irrealistiche o eccessivamente ottimistiche e che ridurranno in maniera significativa i margini di tolleranza dell’assistito nel momento in cui si dovesse presentare un qualsiasi tipo di “complicanza”.
  2. Il secondo di carattere pratico, è che nel momento in cui dovesse essere “garantito” un determinato tipo di risultato (ad esempio in forma scritta all’interno di un piano di trattamento o altro modulo) il professionista si assumerà la responsabilità anche in caso di semplice “non raggiungimento del risultato” o “non sufficiente durata di quel trattamento”, prescindendo da altri tipi di variabili, che normalmente sarebbero state prese in considerazione nella valutazione.

Il presupposto sostanziale della questione, sta quindi nell’impossibilità concettuale (per la maggior parte dei casi), di provvedere alla risoluzione “definitiva” del deficit dell’apparato stomatognatico, per il quale si è resa necessaria la riabilitazione odontoiatrica, con l’esecuzione unica ed irripetibile della “prima” prestazione (sia essa conservativa o protesica), senza pertanto prevedere futuri rifacimenti della riabilitazione o un’evoluzione della stessa, in soluzioni a maggior complessità, qualora le circostanze del caso dovessero richiederlo.

In quest’ottica, in considerazione anche delle norme del Codice Civile, a livello odontoiatrico, possiamo identificare “la garanzia” come un’assunzione di ulteriore responsabilità da parte del professionista, in forma espansiva rispetto alle normali “obbligazioni del contratto di cure”, che vengono pertanto “integrate” con l’assunzione da parte del debitore/garante di copertura di ulteriori rischi (non ricompresi nel contratto ordinario) nei confronti del creditore/garantito.

Mentre il termine “protezione della prestazione”, non trova una definizione dottrinale vera e propria, non rientrando nelle usuali “categorizzazioni” previste dalla giurisprudenza, sarà piuttosto da intendere come una derivazione del concetto anglosassone di dental protection in cui non vi è un’assunzione di responsabilità pressoché incondizionata da parte del professionista, ma piuttosto viene stabilita una lista di corretti comportamenti, da entrambe le parti, finalizzati ad un accrescimento della responsabilizzazione del paziente/creditore a fronte di prospettive di salvaguardia della riabilitazione eseguita (soprattutto in termini di durata della prestazione).

La “protezione della prestazione” sottende quindi ad una ripartizione più equa di obbligazioni tra professionista e paziente rispetto alla “garanzia della prestazione”, venendo a concretizzarsi quindi in una responsabilizzazione del paziente, con il presupposto di avere come base la corretta comprensione della necessità di un continuo “monitoraggio” nel tempo, delle terapie eseguite dal professionista, in mancanza del quale aumentano in maniera significativa le possibilità che processi patologici iniziali possano svilupparsi in modo irreversibile fino a livelli in grado di compromettere in tutto o in parte il lavoro che l’odontoiatra ha svolto in precedenza.

È opportuno/necessario che questa pattuizione ulteriore tra odontoiatra e paziente avvenga in modo scritto e coerente con gli obblighi che verranno assunti da entrambe le parti, di modo che possa mantenersi una “tracciabilità” del rapporto medico-paziente anche in momenti successivi.

In conclusione, affinché tutto ciò abbia un valore probatorio efficace ai sensi del “contratto di cure”, si ritiene necessario che il meccanismo “di protezione della prestazione” sia inquadrato in maniera idonea ed ergonomica, all’interno del consueto rapporto odontoiatra-paziente. Pertanto a prescindere da eventuali personalizzazioni, le procedure dovranno tener conto di una fase informativa del paziente (integrativa rispetto al normale iter, in merito alle modalità specifiche di attuazione della “protezione della prestazione”) e successivamente andrà predisposta una adeguata documentazione che verifichi l’aderenza del paziente alle modalità di monitoraggio previste. ●


Quanto qui proposto è una elaborazione concettuale  ispirata da un progetto già in applicazione pratica presso lo studio del Dr. Tiziano Testori, odontoiatra in Como. Nel numero di Doctor Os di ottobre ospiteremo un ulteriore contributo sull’argomento, in collaborazione con il Dr. Testori, in cui mostreremo e commenteremo la modulistica necessaria alla gestione della “Protezione della prestazione”.