La fattura generica mette a rischio la detrazione dell’IVA

Sono state rese note, in questi giorni, le conclusioni presentate dall’Avvocato generale presso la Corte di giustizia nella causa C-516/14, riguardante l’interpretazione della normativa portoghese alla luce dell’art. 226, punto 6, della Direttiva IVA, che impone l’indicazione in fattura della natura e dell’entità dei servizi resi.

Secondo l’Avvocato generale presso la Corte di giustizia l’indicazione generica in fattura della natura e dell’entità dell’operazione non è conforme ai requisiti che il titolo si assume atteso che la genericità del contenuto pare chiaramente essere di ostacolo al controllo della corretta applicazione dell’imposta.

In siffatti casi, conclude l’Avvocato generale, il destinatario del documento non ha diritto a detrarre l’imposta salvo che l’emittente non la rettifichi integrandola.

In attesa della decisione della Corte di giustizia, si coglie l’occasione per ricordare l’orientamento della nostra Amministrazione statale (conforme alla prassi e alla giurisprudenza) secondo cui per l’esercizio della detrazione è necessario che il contribuente sia in grado di provare, su base documentale, l’esistenza (an) e l’entità (quantum) del proprio diritto ai sensi dell’articolo 21 del D.P.R. n. 633/1972.

Ne consegue che l’irregolarità (alias genericità) della fattura determina inevitabilmente l’impossibilità di detrarre l’IVA ivi riportata, posto che la fattura irregolare non può costituire valida prova dell’esistenza del diritto e dell’entità dello stesso.

L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 17 giugno 2002, n. 190 ha infatti chiarito che l’obbligo della fatturazione è funzionale non solo alle ordinarie esigenze di documentazione e di controllo, ma è finalizzata anche alla creazione di un valido titolo che legittima il cedente o prestatore ad esercitare la rivalsa e il cessionario o committente ad operare la detrazione dell’imposta addebitata in fattura.

Tale orientamento a sua volta si scontra con la circolare 17/E/2015 dell’Agenzia dell’Entrate che ha specificato che le spese del dentista con l’indicazione riportata in fattura riguardante «ciclo di cure mediche odontoiatriche specialistiche» sono detraibili pur nella genericità della descrizione resa dal professionista.

È auspicabile un definitivo chiarimento posto che l’indeterminatezza interpretativa rischia da un lato di consentire la detrazione dell’imposta sul valore aggiunto delle fatture del dentista, mentre dall’altro il dentista rischia di non potersi detrarre la stessa imposta dai proprio fornitori. ●

A cura di: Giovanni Pasceri