Il riconoscimento del titolo di “laureato in odontoiatria” conseguito all’estero: quali regole?

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Ospitiamo sull’argomento il contributo dell’Avvocato Maria Maddalena Giungato,
libero professionista in Roma, esperto in problematiche ordinistiche e di legislazione sanitaria

Formarsi in un altro paese europeo, per poi magari tornare a lavorare in Italia, è un’esperienza ormai sempre più diffusa, specie in ambito odontoiatrico, che l’Unione Europea incoraggia con l’intento di incentivare le diverse forme di mobilità transfrontaliera.
È stato il Trattato che ha istituito la Comunità europea (TCE) a prevedere la libera circolazione dei lavoratori e, dunque, il riconoscimento generale della formazione accademica o professionale, dopo il quale alcune direttive specifiche ( 2005/36 e 2006/100, recepite in Italia dal D.lgs. 206/07) hanno consentito l’equipollenza, ai fini legali, dei titoli conseguiti in un altro Stato Membro.
L’equipollenza del titolo di studio - ovvero della laurea in odontoiatria - è indispensabile se si vuole esercitare in Italia la professione di odontoiatra, una di quelle un tempo definite “professioni protette”, termine che oggi, alla luce dell’attuale contesto socio-normativo, suona, in verità, alquanto desueto.
Pertanto l’odontoiatra che ha conseguito il suo titolo di studio in un altro Stato UE dovrà presentare, alla relativa autorità competente - in Italia al Ministero della Salute - un’apposita domanda di riconoscimento. L’interessato è tenuto, quindi, a inoltrare, personalmente o tramite un legale, formale istanza per attivare un procedimento amministrativo che, in caso di esito positivo, comporterà l’emissione di un decreto, per l’appunto, di riconoscimento, che consente la “spendibilità” della laurea in Italia.
Competente ad adottare il decreto di riconoscimento è - come detto - il Ministero della Salute e, in particolare, la Direzione Generale delle Professioni Sanitarie e delle Risorse Umane del SSN. Solo una volta ottenuto il decreto, si potrà richiedere l’iscrizione all’Albo degli odontoiatri e quindi esercitare la professione.
Alla domanda in bollo occorre allegare la documentazione elencata sul Portal Web del Ministero, essenzialmente volta ad attestare, oltre all’identità del richiedente, la durata e il percorso formativo effettuato all’estero.
I documenti redatti in lingua straniera devono essere accompagnati da una traduzione in italiano, certificata conforme al testo originale dall’Ambasciata o dal Consolato italiano presso il Paese in cui il documento è stato rilasciato.
Non è sempre facile districarsi con termini tecnici e comprendere senza incertezze quale sia la specifica documentazione da allegare, che spesso all’estero è diversamente denominata e, di fatto, non è perfettamente traducibile. Può non essere agevole anche individuare ciò che è necessario allegare in ragione della peculiarità della specifica fattispecie in cui versa l’istante (si consideri, ad esempio, che è prevista una diversa produzione a seconda che il richiedente sia iscritto o meno all’Albo degli odontoiatri nel paese il cui ha conseguito il titolo di studio).
Nel termine di tre mesi la PA deve pronunciarsi sull’istanza ma può sempre richiedere chiarimenti e integrazioni, pure documentali, con significativa dilatazione dei tempi del procedimento.
Bisogna tener presente che se il Ministero richiede un’integrazione dei documenti, il termine entro cui l’interessato deve rimettere gli stessi, pena il rigetto dell’istanza, è di soli trenta giorni.
Il termine può, invero, rivelarsi molto ristretto soprattutto nei casi in cui la richiesta di integrazione della documentazione riguardi attestazioni che occorre richiedere alle istituzioni straniere, considerati i tempi ordinariamente necessari per farne domanda, ottenere la certificazione richiesta e, poi, acquisire la relativa traduzione ufficiale.
È consigliabile, quindi, farsi assistere ab initio prima di presentare la domanda, nell’individuazione degli adempimenti necessari al fine di verificare di essere già in possesso di tutta la documentazione richiesta, evitando così di incorrere in un avviso di diniego magari solo per l’impossibilità di inviare tutta la documentazione nel termine assegnato dalla PA.
Il diniego è, comunque, impugnabile dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, anche se è ovviamente auspicabile evitare i tempi e i costi imposti da un’azione giudiziaria, atteso che la tempestività nell’accoglimento della richiesta di riconoscimento è invero, per l’interessato, un valore aggiunto.
Pertanto è importante prestare molta attenzione nella presentazione dell’istanza e nell’individuazione dei documenti da presentare a corredo, valendosi, se possibile, dell’assistenza di un esperto che, in primis, individui con esattezza la documentazione da allegare e, in secundis, sia in grado di riscontrare tempestivamente le richieste dell’Amministrazione, risolvendo le problematiche che possono via via presentarsi, richiamando, se necessario, soluzioni già sperimentate in fattispecie analoghe.
In questi casi è importante non solo conseguire un risultato positivo ma anche – e soprattutto – conseguirlo nel minor tempo possibile e questo è, ovviamente, un doppio risultato: non solo in ambito sanitario, la prevenzione del problema è il miglior modo per risolverlo. ●

A cura di: Marco Lorenzo Scarpelli