Chiaramente vanno dichiarate le somme percepite come compensi delle prestazioni nell’anno in cui vengono percepiti ma vanno, del pari, anche dichiarati gli interessi moratori stabiliti dal giudice in quanto essi devono essere considerati compensi (art. 6 comma 2 del TUIR).
Gli interessi moratori maturano automaticamente allorquando, decorsi i 60 giorni dal termine previsto per il pagamento dei compensi, esso non sia avvenuto.
A prescindere dalle rilevazioni di contabilità (che per le ragioni esposte li vuole contabilizzati per competenza, elemento importante in una società) essi sono rilevanti ai fini della determinazione del reddito imponibile secondo il principio di cassa.