Iscrizione all’AIRE: diritto e dovere di ogni cittadino italiano che risiede stabilmente all’estero

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Iscrizione all'AIRE

Esercito la professione anche in Austria dimorandovi anche per lunghi periodi. Devo iscrivermi all’AIRE?

L’iscrizione all’AIRE è un diritto e un dovere di ogni cittadino italiano che risiede stabilmente all’estero per almeno 12 mesi. L’iscrizione viene fatta per poter esercitare alcuni diritti civici (esempio votare all’estero) e avere assistenza all’estero da parte dei consolati o altri istituzioni nazionali per ottenere documenti, certificazioni o altro necessario.

Di contro il Fisco è molto attento a verificare le residenze fittizie, finalizzate per lo più a non corrispondere al Fisco il dovuto su redditi di competenza dello Stato italiano o fuggire da azioni esecutive del Fisco stesso.

In linea di massima la permanenza anche per lunghi periodi, continuativi o no, in altro Paese non ha rilevanza fiscale se non raggiunge almeno i 183 giorni (pari almeno alla metà del periodo d’imposta).

Per questa ragione occorre valutare con attenzione la propria situazione e calcolare gli effettivi periodi di permanenza all’estero e procedere all’iscrizione all’Anagrafe Italiani Residenti all’Estero presso l’ufficio consolare competente con conseguente cancellazione dall’anagrafe dei residenti del comune italiano di ultima residenza.

Nel caso la permanenza sia lunga, anche se non continuativa, è bene comunicare all’Albo tale situazione fornendo anche un recapito (domicilio) professionale in Italia qualora non si voglia essere cancellati dall’Albo.

Chiaramente con tale atto risulta doveroso specificare se trattasi di un mero recapito per domiciliare eventuali comunicazioni o un luogo effettivo di svolgimento della professione seppure saltuario (può essere anche una volta a settimana).

Il Fisco potrà usare tale comunicazione anche per dimostrare situazioni di fittizia residenza, così come altre prove documentali, per cui risulta sempre opportuno conservare ogni elemento utile a dimostrare la propria situazione.

Chiaramente questo può valere anche al contrario. Cioè essere il Fisco dello Stato estero a pretendere la tassazione dei redditi prodotti all’estero, che vanno dichiarati in tale Paese oltre agli altri redditi qualora venisse dimostrata un’effettiva e reale permanenza per la maggior parte dell’anno in tale Paese senza che fosse avvenuta la prescritta dichiarazione di residenza.

Le convenzioni contro le doppie imposizioni regolano tali situazioni conflittuali con il fine di evitare un sovrapporsi dei prelievi fiscali sul medesimo reddito da parte di amministrazioni finanziarie di due (o più Paesi) attraverso meccanismi che riconoscono le imposte già versate in altro Paese ovvero esentano la tassazione di alcuni redditi in quanto tassate nell’altro Paese. ●