Retribuzione con bonifico ai dipendenti

retribuzione con bonifico
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La Legge di bilancio 2018 (Legge n.205 del 27.12.2017) ai commi dal 910 al 914 dell’art. 1 ha previsto che dal primo luglio 2018 i pagamenti delle retribuzioni da parte dei datori di lavoro (o committenti), per la maggior parte delle prestazioni lavorative, avvenga in una forma “tracciabile”.

Tali sono i pagamenti con bonifico, con assegni circolari o bancari consegnati e emessi direttamente al lavoratore (a un suo delegato solo in caso di comprovato impedimento) ovvero con strumenti elettronici.

L’obiettivo è quello di contrastare forme diffuse di pagamenti in contanti per importi inferiori alle buste paga consegnati al dipendente che con il pagamento in contanti difficilmente potrà comprovarne l’effettivo pagamento della somma indicata nella busta paga che fungeva anche da quietanza (vi sono anche forme di buste paga che certificano somme inferiori a quelle realmente percepite).

È chiaro che tale norma non potrà contrastare forme odiose di accordo tra datore di lavoro e dipendente, il quale magari si vede costretto a restituire una parte della retribuzione, in contanti, al datore di lavoro; ma il dipendente, così, potrà sempre dimostrare quanto deve avere.

La norma (comma 912) prevede anche che “la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione”.

L’obbligo di pagamenti in contanti non è vietato solo nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei rapporti di lavoro domestici.

La violazione di tali disposizioni fa scattare sanzioni amministrative pecuniarie che vanno da 1.000 a 5.000 euro come prevede il comma 913.