Detrazione dei redditi e bollo della parcella rilasciata dal medico

Posso includere tra le spese sanitarie anche il bollo della parcella rilasciata dal medico?

L’imposta di bollo, come ormai noto, va applicata alle parcelle che attestino pagamenti di importo superiore ai 77,47 euro qualora si riferiscano a prestazioni esenti da IVA.

Infatti qualora la prestazione fosse imponibile a tale imposta ultimo tributo scatterebbe la cosiddetta “alternatività” per la quale il pagamento dell’IVA esclude l’altro tributo.

Normalmente le parcelle emesse dai professionisti del settore medico sono esenti da IVA, per cui lo stesso professionista all’atto dell’emissione della parcella, formando il documento, è responsabile del pagamento dell’imposta di bollo pari a 2 euro.

L’onere può essere anche, per accordo tra le parti, attribuito al paziente che si fa carico di detta spesa corrispondendo, oltre al compenso, tale tributo.

Tuttavia in caso di omessa applicazione del contrassegno ne sono responsabili in solido entrambi (professionista e cliente).

Il paziente che dovesse ricevere una parcella priva del “bollo” può presentarsi presso il locale ufficio dell’Agenzia delle Entrate e regolarizzare il pagamento rendendosi esente da responsabilità (chiaramente un caso veramente raro).

Fatta tale doverosa premessa, il paziente che sopporta l’onere del pagamento di tale bollo in luogo del professionista (sia per regolarizzazione, sia per accordo tra le parti) può includere lo stesso onere nel computo delle spese mediche calcolate ai fini della detrazione d’imposta sul reddito delle persone fisiche pari al 19%.

Si ricorda che il bollo va apposto sulla parcella originale consegnata al cliente, mentre sulla copia conservata dal professionista andrebbe apposta una dicitura che evidenzia il fatto che il bollo è stato apposto sull’originale e l’identificativo del contrassegno è il numero XXX.

Quando anche il settore sanitario passerà alla fatturazione elettronica (oggi solo per i casi in cui non vi è l’obbligo di comunicare al sistema della tessera sanitaria e non si può aderire al regime forfettario) l’imposta di bollo verrà assolta dal professionista pagando trimestralmente entro il 20 del mese successivo al trimestre di riferimento. ●