Mediare: dialogare per risolvere

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Mediare
Illustrazione: www.vecteezy.com

Tra le varie definizioni del termine mediare proposte dai vocabolari troviamo: interporsi, mettere d’accordo, comporre, fare da collegamento, fare da tramite, conciliare, mettere in relazione.

Soprattutto quest’ultima definizione, a parere di chi scrive, esalta il ruolo che il mediatore, professionista o non, deve assolvere nella procedura di mediazione tra i due soggetti, paziente e medico (odontoiatra).

Non serve presentarli, già si conoscono; bisogna semplicemente fornire supporti tecnici che permettano ai rispettivi punti di vista e alle modalità di linguaggio di individuare un’area di dialogo.

Non bisogna spiegare loro come debbono esprimersi, ma semplicemente indicare percorsi linguistici che permettano aperture di dialogo favorendo una soluzione finale condivisa.

Questa opzione non è nuova nella nostra professione giacché la mediazione appare, nel campo medico e professionale in genere, come metodo e tecnica già da molti anni.

Ma oggi è anche una esigenza di carattere legislativo, in particolare da quando è stata pubblicata la legge n. 224, detta anche legge Gelli Bianco.

La legge per procedere a mediare

Questa legge, pubblicata a fine marzo 2017, riporta, all’articolo 8, la trattazione del tema:

“Tentativo obbligatorio di conciliazione nella gestione del contenzioso in responsabilità professionale in ambito medico”

Il testo afferma che:

Chi intende esercitare un’azione innanzi al giudice civile relativa a una controversia di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria è tenuto preliminarmente a proporre ricorso ai sensi dell’articolo 696-bis del codice di procedura civile dinanzi al giudice competente. La presentazione del ricorso di cui al comma 1 costituisce condizione di procedibilità della domanda di risarcimento. E’ fatta salva la possibilità di esperire in alternativa il procedimento di mediazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. In tali casi non trova invece applicazione l’articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162.

Si afferma inoltre che:

Ove la conciliazione non riesca o il procedimento non si concluda entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso, la domanda diviene procedibile e gli effetti della domanda sono salvi se, entro novanta giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio, è depositato, presso il giudice che ha trattato il procedimento di cui al comma 1, il ricorso di cui all’articolo 702-bis del codice di procedura civile. In tal caso il giudice fissa l’udienza di comparizione delle parti; si applicano gli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile…”

Appare evidente la necessità di formare gli “addetti ai lavori” sulle tecniche di mediazione assistita e di conciliazione della lite per il loro utilizzo in queste procedure complesse, ora diventate obbligatorie.

Ma, sembra a chi scrive che tale esigenza, la formazione in tema di mediazione della lite, possa essere estesa, al di là ed a prescindere dagli obblighi di legge, e dalle esigenze dei colleghi specializzati come odontologi forensi o consulenti tecnici di parte o del giudice, anche alla quotidianità dell’operare del medico odontoiatra.

Da molti anni ormai scriviamo dell’esigenza di rivalutare il rapporto medico paziente, considerandone un sostanziale equilibrio, giuridico e sociale, tra rispettivi diritti e doveri.

Gli effetti della contrattualizzazione, gli effetti dell’aumentato (e sacrosanto) diritto del paziente di essere informato e di poter consapevolmente dare il proprio assenso alle cure, d’altro canto il diritto del medico di decidere di curare e quindi anche (salvo nelle condizioni di emergenza) di non curare, hanno modificato in modo sostanziale il contesto operativo, rendendolo certamente più moderno ma anche più complesso ed articolato.

Ecco allora che la conflittualità (intesa come fase di manifestazione di disagio, fase reversibile se gestita, altrimenti destinata a sfociare nel contenzioso, fase non più reversibile), il problema del mantenimento del rapporto fiduciario, elemento che si basa su aspetti prettamente emozionali, a volte del tutto indenne dalle questioni strettamente tecniche, diventano terreno fondamentale di studio.

Credo quindi opportuno che il medico odontoiatra, impegnato quotidianamente nello svolgimento di una professione certamente delicata ma altrettanto stimolante, debba conoscere e diventare padrone delle tecniche di gestione del conflitto, di controllo della lite potenziale.

D’altra parte, se analizziamo con cura il significato di termini come compliance, alleanza terapeutica, rapporto fiduciario medico/paziente, non possiamo che convenire come tali premesse si applichino ad una gestione che, secondo i tempi moderni, va ben oltre il semplice atto clinico, essendo permeata di opzioni extra cliniche, informazione, consenso, accordo economico (rateizzazioni, finanziamenti, etc.), rendendo l’attività clinica, la cura di “quel” paziente, non solo un semplice atto medico, ma un atto giuridicamente definito come “contrattuale”; in realtà un atto, come ormai qualsiasi azione strutturata, complesso, e come tale da valutare, e soprattutto gestire, con attenzione.

Sottovalutare tali aspetti porterebbe inesorabilmente verso il consolidamento di un contenzioso che, se sfocia in ambito giudiziario, non solo si allunga significativamente nel tempo, ma si arricchisce di spese considerevoli, determinando stress sia in chi lo attiva, sia in chi lo subisce.

E non dimentichiamo infine il controllo della decisione; se infatti la vicenda arriva alla sentenza finale, non si ritorna più indietro!

Abbiamo al proposito sempre pensato che se si ha pienamente ragione e modo di dimostrarla si arriva financo in Cassazione, diversamente si cerca ad ogni (ragionevole) costo, una soluzione del caso.

Ma il lavoro importante va fatto prima: per questa ragione ritengo sia opportuno che una formazione base in tecniche di mediazione venga svolta non solo dall’esperto in conflittualità/contenzioso ma anche dal medico odontoiatra “generico” allo scopo di arricchire le proprie conoscenze e di acquisire tecniche, seppur di base, di gestione della conflittualità e di conseguente prevenzione del contenzioso.

 

“Credo quindi opportuno che il medico odontoiatra, impegnato quotidianamente nello svolgimento di una professione certamente delicata ma altrettanto stimolante, debba conoscere e diventare padrone delle tecniche di gestione del conflitto, di controllo della lite potenziale”