L’obbligo di prestare soccorso sanitario quando il medico e il dentista sono fuori servizio

L'obbligo di prestare soccorso sanitario

Il reato omissivo in generale

L‘obbligo di prestare soccorso sanitario; per comprendere la sussistenza o meno dell’obbligo di intervento fuori l’orario di servizio o della propria attività professionale, ancorché privata, occorre fare una premessa generale in ordine al reato omissivo in generale.

Omissivo è il reato la cui condotta tipica consiste nel mancato compimento di un obbligo imposto da una norma giuridica.

L’omissione rileva in quanto la condotta dell’agente, raffrontata ad un’azione determinata pretesa dall’ordinamento giuridico, è idonea a delineare una fattispecie giuridicamente rilevante.

La sua delineazione causale è correlata all’art. 40 comma 1 del codice penale il quale dispone: “Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l’evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l’esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione”.

In questo modo, la responsabilità ex art. 40 c.p.presuppone la sussistenza della “titolarità di una posizione di garanzia nei confronti del bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice violata, dalla quale deriva l’obbligo di attivarsi per la salvaguardia di quel bene; obbligo che si attualizza in ragione del perfezionarsi della c.d. situazione tipica. In presenza di tali condizioni la semplice inerzia assume significato di violazione dell’obbligo giuridico (di attivarsi per impedire l’evento) e l’esistenza di una relazione causale tra omissione ed evento apre il campo all’ascrizione penale, secondo la previsione dell’articolo 40 cpv. c.p.” (Cassazione penale, sez. IV, sentenza 05/09/2013 n. 36399).

Ne consegue che la concretizzazione del fatto tipico dei reati omissivi impropri deriva dunque da: i) violazioni della clausola generale di salvaguardia prevista dall’art. 40, comma secondo, c.p.[1]; ii) violazioni di norme giuridiche anche extra-codicem[2].

Il reato di omissione di soccorso

Più specificatamente, il nostro ordinamento giuridico colloca il reato di omissione di soccorso, previsto dall’art. 593 del codice penale, tra i delitti contro la persona e, più precisamente, tra quelli contro la vita e l’incolumità personale (Libro secondo. Dei delitti in particolare – titolo dodicesimo. Dei delitti contro la persona – capo primo. Dei delitti contro la vita e l’incolumità individuale – Codice penale):

Chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni dieci, o un’altra persona incapace di provvedere a sé stessa, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa, omette di darne immediato avviso all’autorità è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 2.500 euro.

Alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l’assistenza occorrente o di darne immediato avviso all’autorità.

Se da siffatta condotta del colpevole deriva una lesione personale, la pena è aumentata; se ne deriva la morte, la pena è raddoppiata”.

L’art. 593 c.p. prevede due distinti reati: i) l’omissione di soccorso di minore o incapace, che sanziona la condotta di chi, trovando un fanciullo smarrito o altra persona incapace di badare a sé stessa, non avvisa immediatamente l’autorità; ii) l’omissione di soccorso di persona in pericolo, che punisce chiunque, di fronte a una persona umana inanimata o ferita, non le presta assistenza o non avvisa immediatamente l’autorità.

Con riferimento alla questione trattata occorre soffermarsi sul secondo comma che prevede la concretizzazione del reato omissivo nel caso in cui l’agente trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l’assistenza occorrente o di darne immediato avviso all’autorità. 

Solidarietà umana

La disciplina trova la sua ratiosul dovere di solidarietà umana la quale impone specifici obblighi di tutela o di garanzia a tutti i soggetti ex art. 2 della Costituzione. Nel precetto si individua una funzione sociale tesa a migliorare la qualità dei rapporti tra gli individui ed a rafforzare solidarietà umana e garantire una maggiore tutela delle categorie più deboli, quali i minori, gli incapaci e gli infermi.

E’ chiaro dunque che la norma non è specifica per gli operatori sanitari ma riguarda tutti i soggetti.

Per la configurabilità del delitto di omissione di soccorso, inoltre, non è sufficiente la mera notizia che taluno versi in pericolo in luogo sottratto alla diretta percezione visiva dell’agente, ma occorre che sussista un contatto materiale, attraverso gli organi sensoriali, tra l’agente e la persona oggetto del ritrovamento (Cassazione penale, sez. I, sentenza 17 novembre 1987, n. 11670).

Il termine “trovare” individua infatti la necessità di una relazione tra soggetto attivo e soggetto passivo ed indica, allo stesso tempo, all’interprete, che tra soggetto attivo e soggetto passivo la relazione deve essere “occasionale” (il medico che omette di prestare soccorso mentre si trova in servizio integra un reato proprio e concretizza altresì la fattispecie di omissione d’atti d’ufficio).

Il delitto di omissione di soccorso ha, dunque, carattere sussidiario e generale in quanto trova applicazione ove non sussista un diverso dovere giuridico di attivarsi, altrimenti sanzionato dal diritto penale.

Per la configurabilità del reato di omissione di soccorso non è sufficiente, inoltre, una generica condizione di pericolo, ma che la ferita o le altre condizioni soggettive siano tali da privare il soggetto della capacità di provvedere a sé stesso.

L’incapacità all’autodeterminazione è presunta nell’ipotesi di persona che non dia segni di vita, o che sembri inanimata, e va invece accertata nelle altre ipotesi (persona ferita o altrimenti in pericolo) tenuto conto anche delle qualità soggettive dell’agente. In altri termini la condotta esigibile del soccorritore varia a seconda delle sue qualità soggettive ovvero delle sue capacità professionali (Cassazione penale, sezione V, sentenza 24 settembre 1996, n. 8609).

Dalla lettura della norma, con riferimento alle modalità del soccorso, emerge che l’assistenza deve essere prestata, in via principale, attraverso un soccorso diretto e solo nel caso la predetta assistenza non possa essere più rapida, immediata ed efficace, il soccorritore avvisa le autorità preposte posto che l’assistenza deve essere in rapporto alla situazione concreta e alle condizioni soggettive del soccorritore.

Il soccorso indiretto mediante l’avviso all’autorità può ricorrere, oltre che cumulativamente con l’assistenza diretta, solo nei casi in cui il soccorso prestato sul luogo sia inutile o addirittura dannoso oppure impossibile per incapacità del soccorritore, essendo necessario l’intervento di persone specializzate o di strutture idonee e l’astensione da manovre imprudenti.

Scriveva il Manzini nel “Trattato di diritto penale italiano” che la presenza di altri soccorritori non esime dal dovere di cooperare, quando l’assistenza dei primi risulti insufficiente per scarsezza di mezzi o per altra ragione ed appaia necessario od utile il concorso di assistenza[3].

La presenza di altri soccorritori, dunque, non esime dal dovere di cooperare soprattutto se il soccorritore, successivamente intervenuto, abbia le qualità soggettive di soccorritore sanitario che mancano al primo soccorritore.

Al soggetto qualificato non è richiesta una mera attività di assistenza ma, anche in ragione alla responsabilità professionale, un soccorso specifico e appropriato in ragione alle proprie competenze e in relazione alla necessità della persona da soccorrere

L’elemento soggettivo del reato è rappresentato dal mero dolo generico (per integrare il reato non v’è bisogno che l’agente abbia una diversa finalità bastando la mera volontà di sottrarsi all’obbligo di assistenza e di prestare soccorso).

Il medico o il dentista come soggetto qualificato

Prestare soccorso ai sensi dell’art. 593 c.p. e della giurisprudenza tutta è dunque un dovere del cittadino, tanto più se il soccorritore è un medico, soggetto qualificato a cui la norma riserva l’esecuzione di manovre di assistenza base.

Proprio in ragione di ciò, la giurisprudenza ha statuito che non è configurabile il delitto di omissione di soccorso, con riferimento al mancato avviso all’autorità, nel caso in cui il soggetto obbligato a tale adempimento, per la qualifica rivestita, sia egli stesso espressione dell’autorità cui l’avviso può essere dato (Cass., sez. IV, 27 ottobre 2000, n. 13220).

Per l’effetto, al soggetto qualificato non è richiesta una mera attività di assistenza ma, anche in ragione alla responsabilità professionale, un soccorso specifico e appropriato in ragione alle proprie competenze e in relazione alla necessità della persona da soccorrere.

Sul dovere di intervento del medico o anche dentista si rende altresì opportuno richiamare l’art. 54 del codice penale il quale dispone che: “Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo. Questa disposizione non si attua a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo”.

Dalla lettura della norma si evince che se il soccorritore-cittadino possa astenersi per incapacità o per evitare di mettere a repentaglio la propria sicurezza, il soccorritore-qualificato non può esimersi dal soccorso[4]. Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare la giuridica responsabilità di un medico che, fuori dal servizio, aveva omesso di prestare il soccorso adducendo di non aver avuto a disposizione gli idonei strumenti di soccorso (Cass., sez. IV, 2 agosto 2000 n. 6804).

L’obbligo di intervento come soggetto qualificato emerge non solo dal giuramento che il medico è tenuto ad effettuare “…giurodi prestare soccorso nei casi d’urgenza e di mettermi a disposizione dell’autorità competente, in caso di pubblica calamità” ma anche dall’art. 7 del codice deontologico il quale dispone: “Il medico, indipendentemente dalla sua abituale attività, non può mai rifiutarsi di prestare soccorso o cure d’urgenza e deve tempestivamente attivarsi per assicurare ogni specifica e adeguata assistenza”.

Le norme deontologiche, disciplinando l’ordinamento giuridico della professione, sono anche norme dell’ordinamento statale il quale riconosce la loro efficacia giuridica all’interno dell’ordinamento generale.

La presenza di altri soccorritori non esime dal dovere di cooperare soprattutto se il soccorritore, successivamente intervenuto, abbia le qualità soggettive di soccorritore sanitario che mancano al primo soccorritore”

Le norme deontologiche acquistano efficacia giuridica nell’ambito dell’ordinamento statuale nel caso in cui interferiscono su materie disciplinate da norme statuali[5].

Tale orientamento è poi confermato dal Consiglio di Stato il quale ha affermato che, con riferimento alle norme elaborate dagli ordini, il legislatore non si è limitato ad imporre sanzioni per l’inosservanza delle regole dettate per la categoria professionale, ma ha autorizzato l’ente a porre dette regole, costituenti atti di normazione secondaria, espressione dell’autonomia regolativa concessa all’ordine stesso. Le norme deontologiche in questo modo assurgono a norme giuridiche in quanto richiamate integrano l’ordinamento giuridico in generale[6].

Un’ultima considerazione sul regime di responsabilità. Sussiste la responsabilità del soccorritore volontario non sanitario laddove la sua assistenza sia stata del tutto improvvida tanto da rispondere per lesioni colpose conseguenti al soccorso prestato (mancata adozione dicautele imposte dalle regole generali; adozione di manovre che secondo le regole cautelari che costituiscono bagaglio culturale comune lo sconsigliano, etc).

Nel caso in cui il soccorritore sia un soggetto qualificato sorge la responsabilità di quest’ultimo qualora le prestazioni, ancorché limitate all’assistenza e di primo soccorso, siano state del tutto inidonee ed abbiano pregiudicato le condizioni di salute del soggetto bisognoso di soccorso.

E’ chiaro, in questi casi, che il medico è sprovvisto delle garanzie contrattuali che limitano la responsabilità del medico per colpa grave nel pubblico impiego mentre per i libero professionisti la polizza deve garantire anche detto rischio.

Conclusioni

Dalla lettura combinata delle norme citate emerge chiaramente che l’obbligo di intervento è rivolto a tutti i soggetti che possano offrire assistenza al soggetto che necessita soccorso. Al medico o al dentista, quale soggetto qualificato, anche fuori dall’attività lavorativa, è richiesto l’obbligo di attivarsi per prestare la necessaria assistenza[7]. Il medico o il dentista può omettere di prestare soccorso solo nel caso in cui accerti che l’assistenza prestata avvenga da parte di un medico e che questi non necessiti di collaborazione.

 

[1]L’art. 40, comma secondo, del codice penale dispone che “non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”. La norma equipara la posizione di colui che commette attivamente un reato a quella di colui che commette il medesimo reato, ma non attraverso un’azione, bensì un’omissione ovvero rimanere inerti di fronte al verificarsi di un evento.

[2]In questo caso la relazione si concretizza in ragione di una norma incriminatrice codicistica ovvero sussistente nell’ordinamento giuridico generale e dunque anche extra codice.

[3]L’assistenza non è più necessaria se i soccorritori sono in grado di assistere il soggetto soccorso.

[4]La legge 5 giugno 1990, n. 135 regola i limiti del dovere di prestare la necessaria assistenza nei confronti dei soggetti affetti da sindrome di immunodeficienza acquisita.

[5]P. Lanigro, Le norme deontologiche tra teoria e prassi giurisprudenziale: notazioni sul codice medico. Evidenzia magistralmente l’autore: “Questo fenomeno di moltiplicazione delle occasioni in cui il legislatore rinvia a normative e discipline la cui posizione è affidata a centri di interesse non statuali, è stato, infatti, efficacemente definito come di policentrismo normativo43; esso si traduce nella tendenza alla rottura del monopolio statale nella produzione normativa e le direzioni in cui si apprezza sono state indicate come molteplici, “dalla potestà normativa accentrata a livello sopranazionale, o decentrata a quello infranazionale, allo spostamento dei centri di regolamentazione verso soggetti privati. Tali codici, dunque, grazie alla loro esplicita previsione in una disposizione legislativa ed il relativo richiesto intervento da parte della legge, assumono un riconoscimento formale da parte dell’ordinamento statale.  Essi, una volta tradottisi in atto, sviluppano in determinati settori la disciplina normativa posta dalla legge, con la conseguenza che la loro violazione non rileva solo all’interno dell’Ordine professionale, ma può essere sanzionata secondo le previsioni dell’ordinamento giuridico generale, dalle istituzioni anche giurisdizionali dello Stato. Si tratta di un tipo di integrazione che, a dire il vero, corre il rischio di snaturare i tratti peculiari della disciplina deontologica, “per ridurla a fonte non concorrente nella sua autonomia, ma “delegata” e troppo incisivamente condizionata nei fini, oltre che nelle stesse modalità del suo perseguimento”.

[6]Sul punto si ricorda l’istituto dell’integrazione del contratto, dei richiami agli usi e regolamenti ed in penale alle norme integratrici della fattispecie penale in bianco. Si pensi anche anche alle linee guida o alle buone pratiche mediche richiamate per definire i termini della responsabilità professionale.

[7]La responsabilità civile che può configurarsi, fuori dal contatto sociale, è quella prevista dall’art. 2043 c.c. il quale dispone che qualsiasi fatto, doloso o colposo, che cagioni ad altri un danno ingiusto, sancendo l’obbligo, per colui che lo ha commesso, di risarcire il danno. L’ingiustizia del danno cagionato dal soccorritore costituisce il presupposto per il riconoscimento del risarcimento. La giurisprudenza e la dottrina riconoscono l’ingiustizia del danno quando la lesione si riferisce a diritti soggettivi assoluti come il diritto alla salute, diritto fondamentale costituzionalmente garantito.