Le novità fiscali 2020: cosa cambia e quali sono gli effetti per gli odontoiatri

novità fiscali 2020

Anno nuovo, fisco nuovo…o quasi!

È questo, in sintesi, quanto si potrebbe dire in merito alle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2020 e al decreto collegato approvati tra Natale e Capodanno.

Entrambe le misure hanno modificato regimi fiscali esistenti, apportato novità in riferimento ad alcune agevolazioni fiscali e riproposto altre misure agevolative già presenti in passato, confermato alcuni bonus e, infine, ribadito l’intenzione dell’attuale Governo di contrastare il più possibile l’evasione fiscale puntando, come spesso accade, il dito sull’utilizzo del contante oggetto di nuove limitazioni.

Le complicazioni che ne derivano sono certe, gli effetti in termini di maggior gettito recuperato assolutamente no.

In questo articolo analizzeremmo in modo sintetico le principali novità di impatto per gli odontoiatri. Seguiranno poi, nei prossimi mesi, ulteriori approfondimenti su alcune delle misure più interessanti per l’odontoiatria che saranno sicuramente interessate da interpretazioni e chiarimenti che l’Agenzia delle Entrate fornisce solitamente nei primi tre mesi dell’anno.

Come sempre, condurremo l’analisi con un taglio operativo fornendo anche un giudizio di merito sulle singole novità.

1- L’addio definitivo alla flat tax e le modifiche al regime forfettario (legge 190/2014)

Per chi ci aveva sperato e creduto, l’anno nuovo inizia subito con una doccia fredda: l’imposta sostitutiva per gli odontoiatri che dichiaravano compensi professionali fino a 100.000 €, la vera flat tax per cui il precedente governo si era esposto pesantemente a livello mediatico, è stata abrogata. O meglio, non è mai stata operativa. Nessuna quindi tassazione agevolata al 20% sulla differenza tra incassi e le spese. Questa misura sarebbe dovuta entrare in vigore dal 1° gennaio 2020 ma, come detto, di fatto non ha mai trovato applicazione.

Relativamente invece al regime forfettario, introdotto dalla legge 190/2014 ma modificato lo scorso anno, sono state invece introdotte due nuove cause ostative che, se verificate, rendono impossibile l’applicazione del regime forfettario.

Di questa tassazione agevolata si è parlato molto nel corso del 2019, anche perché fino a ridosso dell’estate l’Agenzia delle Entrare ha continuato a “sfornare” interpretazioni in alcuni casi restrittive.

In sintesi, il regime forfettario permette di beneficiare di una tassazione agevolata al 15% (o al 5% nel caso di nuove attività) a condizione che nell’anno precedente non si siano superati incassi per 65.000 € (da ragguagliare ad anno in caso di inizio di attività). Vi erano poi tutta una serie di condizioni (anche dette cause ostative) che, se verificate, comportavano l’inapplicabilità di questo regime particolarmente interessante. Tra le più interessanti e comuni cause ostative ricordiamo:

  • essere soci di società di persone o di associazioni professionali o, ancora, di imprese familiari;
  • possedere il controllo diretto o indiretto, anche tramite familiari, di s.r.l. che esercitano un’attività economica direttamente o indirettamente riconducibile a quella svolta dall’odontoiatra;
  • esercitare l’attività professionale prevalentemente nei confronti del datore di lavoro con cui erano in essere o erano stati in essere rapporti di lavoro nei due precedenti periodi di imposta, includendo in questa analisi anche i soggetti a loro direttamente o indirettamente riconducibili.

Molto si è detto sui periodi di riferimento in cui questi limiti dovevano essere verificati, sul concetto di controllo diretto o indiretto di S.r.l., sul ruolo di eventuali familiari soci, sul criterio della prevalenza dei compensi professionali e su quali fossero le voci che li componevano. A tal proposito, per avere un quadro completo, si rimanda a un prossimo approfondimento in cui andremo ad analizzare le varie interpretazioni fornite dell’Agenzia delle Entrate nel corso del 2019 con impatto sulla quotidianità degli odontoiatri.

Tornando però all’analisi delle novità 2020, come dicevamo, sono state introdotte due nuove cause ostative.

La prima consiste nell’aver sostenuto nell’anno precedente spese per lavoro dipendente per un ammontare superiore a 20.000 € lordi.

Tra queste spese rientrano prevalentemente quelle relative ai lavoratori dipendenti, al lavoro accessorio, ad alcuni tipi di collaboratori, mentre sono esclusi i compensi erogati per prestazioni occasionali.

Come anticipato, il limite viene calcolato sulla base dell’ammontare lordo complessivo sostenuto nell’anno precedente e, pertanto, per accedere o rimanere nel regime nell’anno 2020 sarà necessario valutare i dati del 2019.

La seconda causa ostativa introdotta dalla legge di Bilancio 2020 prevede che non sia possibile applicare il regime forfettario nel caso in cui, nell’anno precedente, siano stati percepiti redditi di lavoro dipendente o assimilati (pensioni incluse) eccedenti l’importo di 30.000 €, salvo che, sempre nell’anno precedente, il rapporto di lavoro non sia terminato e non sia stato “sostituito” da una pensione o da un nuovo rapporto di lavoro.

Questa previsione normativa è finalizzata ad evitare che professionisti che svolgono attività di lavoro dipendente o percepiscono pensioni ingenti possano applicare il regime forfettario per la tassazione dei loro compensi professionali.

Si potrà quindi applicare il regime forfettario per l’attività professionale ed essere contemporaneamente lavoratori dipendenti a condizione che l’attività odontoiatrica non sia svolta in prevalenza nei confronti dello stesso datore di lavoro e i redditi da lavoro dipendente o assimilati percepiti non superino 30.000 €.

Sebbene la norma sia molto chiara relativamente a queste due cause ostative, precisando che si deve fare riferimento all’anno precedente, da più parti è stata richiesta l’applicazione di queste misure dal 2020 con effetto dal 2021.

Questa tesi, su cui al momento di redigere del presente articolo non vi sono né conferme né smentite ma che dovrebbe trovare definitività nel prossimo decreto Milleproroghe, trae le mosse dallo Statuto del Contribuente secondo cui devono passare almeno 60 giorni tra l’applicazione delle modifiche in materia di adempimenti fiscali e la loro applicazione.

Vi sono anche dei precedenti sul tema dell’applicabilità immediata: infatti l’Agenzia delle Entrate proprio l’anno scorso aveva chiarito con la circolare 9/E del 2019 che le cause ostative sarebbero dovute entrare in funzione solo dall’anno successivo.

È altresì vero che questa causa di esclusione è un’eredità nel passato, essendo già presente nella Finanziaria 2016: allora invece l’amministrazione finanziaria con la circolare 10/E del 2016 aveva specificato come la causa ostativa relativa ai redditi di lavoro dipendente e assimilato trovasse applicazione immediata. La speranza sicuramente è che venga accolta la tesi più recente e favorevole ai contribuenti, anche se, per motivi di gettito, è concreto il timore che questa causa ostativa abbia effetto già dal 2020 sui dati 2019.

La legge di Bilancio ha però apportato anche alcune modifiche positive al regime in questione.

Nello specifico, è stato previsto che, al fine di incentivare all’adesione spontanea alla fatturazione elettronica, coloro che certificheranno i loro compensi esclusivamente utilizzando fatture elettroniche potranno beneficiare di uno sconto sugli anni di accertabilità del reddito. Infatti, il termine di decadenza dell’accertamento, ossia il termine entro cui l’amministrazione finanziaria può verificare i redditi del contribuente, sarà ridotto di un anno passando quindi al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Ovviamente questa agevolazione interessa solamente gli odontoiatri che svolgono collaborazioni/consulenze e non fatturano direttamente ai pazienti. Come vedremo infatti, permane anche per il 2020 il divieto di emissione delle fatture elettroniche mediante il sistema di interscambio per gli operatori sanitari tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria e con riferimento alle fatture i cui dati sono da comunicare al suddetto Sistema TS.

Se poi il professionista garantisce anche la piena tracciabilità per i pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a 500 €, si potrebbe beneficiare anche della ulteriore riduzione di due anni dei termini di accertamento.

Sul punto però si attendono chiarimenti ufficiali dato che tale ultimo aspetto non risulta essere pacifico.

Un’altra positiva notizia per gli odontoiatri che utilizzano il regime forfettario consiste nel fatto che dal 2020 anche loro potranno beneficiare del credito di imposta del 6% per gli investimenti in beni strumentali che ha sostituito il vecchio “superammortamento”.

La nuova norma infatti permette di fruire dell’agevolazione a prescindere dalle dimensioni e dal regime fiscale utilizzato dall’odontoiatra.

Giudizio: Negativo. Sebbene siano previste agevolazioni in caso di adozione della fattura elettronica (che comunque sarebbe un adempimento in più per i forfettari) e la possibilità di accedere al credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali (che ha sostituito il superammortamento), le due cause ostative introdotte comporteranno la fuoriuscita di un elevato numero di odontoiatri da questo regime molto agevolato. Oltretutto, vengono completamente rimangiate le promesse di riduzione del carico fiscale dei soggetti che incassavano più di 65.000 € ma non oltre i 100.000 € che rappresentano una buona fetta dell’odontoiatria italiana.

2- Il “nuovo” credito di imposta per gli investimenti in beni strumentali che sostituisce il “vecchio” super e iperammortamento

Se ormai gli odontoiatri avevano finalmente preso dimestichezza con il superammortamento e, soprattutto dopo la circolare n. 48160 (ribattezzata “Sanità 4.0”) emanata dal ministero dello Sviluppo Economico lo scorso 1.3.2019, con l’iperammortamento, ecco che dal 2020 tutto cambia!

Viene infatti introdotto, per il 2020 (e solo per il 2020 allo stato attuale!), un nuovo credito d’imposta sugli investimenti in beni strumentali, che sostituisce, di fatto, la proroga dei superammortamenti e degli iperammortamenti che sul finire del 2019 veniva data per certa.

In realtà, come vedremo, si tratta di modifiche che impattano sulla modalità di determinazione e di utilizzo dell’agevolazione, salvando tutti i vari chiarimenti che l’Agenzia delle Entrate aveva fornito in passato soprattutto in tema di iperammortamento, agevolazione molto favorevole per le s.r.l. o STP in forma di s.r.l. che svolgono attività odontoiatrica.

I soggetti beneficiari, in termini generali, non cambiano: calandoci nella realtà odontoiatrica italiana, possono principalmente beneficiare dell’agevolazione quei professionisti che svolgono l’attività mediante:

  • p. iva individuale, anche in regime forfettario;
  • associazione professionale (studio associato);
  • società di persone quali S.n.c. e S.a.s.;
  • società di capitali quali S.r.l. e S.p.A..

Attenzione però: gli odontoiatri che esercitano l’attività con P.IVA individuale o tramite uno studio associato potranno fruire soltanto del credito d’imposta “generale” che ha sostituito il superammortamento. Purtroppo, nessuna apertura sul credito di imposta per gli investimenti in “beni strumentali materiali o immateriali 4.0”: nel mondo del dentale, la nuova versione dell’iperammortamento è ancora riservata solo ed esclusivamente alle s.r.l. o STP in forma di s.r.l. o alle Società di persone.

Inoltre, novità 2020, la fruizione del beneficio in oggetto è subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ed corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Su questo aspetto si attendono chiarimenti in merito alla portata applicativa di questa disposizione e ai riferimenti temporali in cui applicarla: varrà per l’anno di effettuazione dell’investimento o per gli anni di fruizione?

Gli investimenti agevolabili sono suddivisi in tre differenti tipologie con tre differenti percentuali agevolative. Nello specifico, il nuovo credito di imposta si applica per:

  • beni materiali strumentali nuovi “ordinari” (che fino al 2019 beneficiavano del superammortamento);
  • beni materiali di cui all’allegato A alla legge 232/20168 (che fino al 2019 potevano beneficiare del iperammortamento);
  • beni immateriali di cui all’allegato B alla legge 232/20169 (che fino al 2019 potevano beneficiare del iperammortamento).

Tali beni devono essere nuovi, avere la caratteristica di strumentalità rispetto all’attività svolta e possono essere acquistati in proprietà o in leasing ma non con i contratti di noleggio o locazione/leasing operativo.

Nessuna novità neppure in tema di esclusioni.
I beni di principale interesse per gli odontoiatri che non possono fruire dall’agevolazione sono:

  • i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’art. 164 del TUIR (essenzialmente le autovetture);
  • i fabbricati e le costruzioni;
  • i beni ammortizzabili in aliquote inferiori al 6,5%.

A livello temporale sono agevolabili gli investimenti effettuati dall’1.1.2020 al 31.12.2020.

L’agevolazione spetta anche per gli investimenti effettuati entro il 30.6.2021 a condizione che entro la data del 31.12.2020 congiuntamente siano verificate le due seguenti condizioni:

  • il relativo ordine risulti accettato dal venditore;
  • sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Per chi aveva un po’ di dimestichezza con il super e l’iperammortamento, nessuna novità salvo l’equiparazione dei due termini.

È invece sulla misura dell’agevolazione che si concentrano le modifiche della legge di Bilancio 2020. Infatti, il credito d’imposta viene riconosciuto in misura differenziata a seconda della tipologia di investimenti.

Per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, diversi da quelli “4.0”, il credito d’imposta “generale” è riconosciuto a prescindere dalla forma con cui si esercita l’attività odontoiatrica:

  • nella misura del 6% del costo;
  • nel limite massimo di 2 milioni di euro.

Relativamente invece agli investimenti in beni compresi nell’allegato A alla legge 232/2016 (la norma che interessava anche il precedente iperammortamento), il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del:

  • 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 20% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro.

Deve sempre essere rispettato il requisito dell’interconnessione.

Sul punto è opportuno ricordare che l’Agenzia delle Entrate ed il ministero dello Sviluppo Economico avevano nel 2017 fornito chiarimenti al riguardo, ancora oggi attuali. Nello specifico, un bene viene definito interconnesso se scambia informazioni con sistemi interni e/o esterni per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (ad es.: TCPIP, HTTP, MQTT, ecc.) e se è identificato univocamente, al fine di riconoscere l’origine delle informazioni, mediante l’utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (ad es.: indirizzo IP).

Come anticipato, viene mantenuta quella discriminazione verso quei professionisti che non esercitano l’attività odontoiatrica adottando modelli societari come, ad esempio, la s.r.l., la STP in forma di s.r.l. o le società di persone. Questa limitazione, data l’accelerazione nei processi di digitalizzazione degli studi dentistici, è ormai diventata molto penalizzante e porterà sempre più ad utilizzare modelli societari evoluti.

Infine, per gli investimenti relativi a beni immateriali compresi nell’allegato B alla legge 232/2016, il credito d’imposta è riconosciuto:

  • nella misura del 15% del costo;
  • nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000,00 euro.

In relazione ai requisiti specifici degli investimenti in beni strumentali 4.0 (caratteristiche specifiche del bene e requisito dell’interconnessione) valgono tutte le considerazioni che avevamo fatto in passato in tema di iperammortamento, figlie anche della circolare del MISE dello scorso 1° marzo 2019.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite F24, spetta per i beni materiali (sia ordinari che “4.0”) in cinque quote annuali di pari importo mentre, per i soli investimenti in beni immateriali, in tre quote annuali. Il primo anno di utilizzo per il credito per gli investimenti in beni materiali ordinari sarà quello successivo a quando il bene entra in funzione. Per gli investimenti nei beni “Industria 4.0”, il credito sarà fruibile a decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione.

Ulteriori, e questa volta non particolarmente positive, novità in tema di sostituzione dei beni agevolati e di obblighi documentali.

Innanzitutto, infatti, prestare la massima attenzione in caso di vendita dei beni per cui si vuole fruire nel nuovo credito di imposta nei primi due anni successive all’acquisto. Sia per i beni strumentali “ordinari” sia per quelli “4.0”, vale la regola (in precedenza solo per i “beni iperammortizzabili”) della restituzione dell’agevolazione nel caso di cessione a titolo oneroso se questa avviene entro il 31.12 del secondo anno successivo a quello in cui è stato fatto l’investimento.

Di fatto, senza l’applicazione di sanzioni e interessi, il credito di imposta fruito dovrà essere restituito.

Questa disposizione non si applica nel caso di sostituzione del bene ceduto con un altro bene strumentale nuovo con caratteristiche analoghe o superiori (regola mutuata dalla vecchia normativa sull’iperammortamento).

In secondo luogo, per fruire del credito d’imposta è necessario conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. Inoltre, sulle fatture e sugli altri documenti relativi all’acquisto dei beni agevolati deve essere espresso il riferimento alle disposizioni agevolative della Legge di Bilancio 2020.

Infine, questa volta una buona notizia: per gli investimenti nei beni di cui agli allegati A e B della legge 232/2016 (gli “ex-iperammortizzabili”), le strutture odontoiatriche sono inoltre tenute per gli investimenti superiori a 300.000 € a produrre una perizia tecnica semplice (e non più giurata) rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato. Nel caso di investimenti non superiori alla soglia di cui sopra, è sempre sufficiente una dichiarazione del legale rappresentante resa ai sensi del DPR n. 445 del 28.12.2000.

Infine, viene altresì prevista una comunicazione da effettuare al ministero dello Sviluppo Economico con finalità statistiche e con modalità che saranno oggetto di un prossimo decreto ministeriale.
Torneremo sicuramente in futuro su questa agevolazione ma, in prima battuta, ci preme segnalare che:

  • rispetto al superammortamento, il nuovo credito di imposta per gli investimenti in beni ordinari (6%) è penalizzante tanto più l’odontoiatra o lo studio associato ha redditi alti. Infatti, il beneficio del superammortamento si attestava in una extra deduzione del 30% (in passato anche 40%) del costo dell’investimento che andava ad abbattere il reddito del professionista partendo dalle aliquota IRPEF più alte (38%, 41% e 43%), a differenza del credito determinato in misura fissa dalla nuova agevolazione.
  • il tempo di fruizione del nuovo credito di imposta sarà inferiore rispetto alla vecchia disciplina sia del super che dell’iperammortamento;
  • il nuovo credito di imposta non riduce la base reddituale su cui calcolare l’Enpam;
  • i nuovi obblighi documentali e il meccanismo di restituzione dell’agevolazione nel caso di vendita del bene entro i primi due anni dall’acquisto, potrebbero limitare l’accesso e la fruizione di questa agevolazione.

Giudizio: Negativo. Che bisogno c’era di andare a modificare una misura che funzionava perfettamente e che dava beneficio a tutta la filiera andando a penalizzare, rispetto al passato, odontoiatri con aliquote di tassazione IRPEF elevate? Si continua poi a non capire perché i professionisti e le associazioni professionali siano esclusi dell’agevolazione più interessante (il credito al 40% o 15%). Da non sottovalutare poi l’mpatto dell’estensione, rispetto alla precedente agevolazione, anche ai beni “ordinari” del meccanismo di restituzione del credito: questo, a nostro modo di vedere, potrebbe andare a penalizzare non poco gli odontoiatri particolarmente attenti ad avere beni all’avanguardia, oltre che creare qualche problema amministrativo per la determinazione del rimborso. Ininfluente infine l’apertura a coloro che applicano il regime forfettario.

3- Altre agevolazioni per gli investimenti in beni strumentali: il “bonus investimenti nel Mezzogiorno”, il rifinanziamento della nuova Sabatini

La legge di Bilancio 2020 ha prorogato fino al 31.12.2020 il “bonus investimenti nel Mezzogiorno“, un credito d’imposta (introdotto dalla legge di Stabilità 2016) per le strutture odontoiatriche organizzate in forma di S.r.l., STP in forma di s.r.l., S.p.A. e Società di persone che acquistano beni strumentali nuovi (macchinari, impianti ed attrezzature).

Questi beni devono fare parte di un progetto di investimento iniziale e devono essere destinati a realtà operative ubicate in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.

Viene inoltre rifinanziata la “nuova Sabatini” (art. 2 del decreto legge 69/2013 e art. 1 co. 40 della legge 205/2017), misura che agevola gli investimenti effettuati tramite finanziamenti o leasing concedendo un contributo che varia a seconda della tipologia di bene oggetto dell’investimento (maggiore per beni strumentali c.d. “Industria 4.0”, soprattutto se destinati a strutture nel Mezzogiorno).

Tutte le agevolazioni però si portano dietro una serie di pesanti obblighi documentali e burocratici che ne rendono l’utilizzo sconsigliabile nel caso di investimenti di entità contenuta.

Giudizio: Positivo. Questi sono gli stimoli che servono all’economia! Attenzione però a presentare correttamente le relative domande: è necessario, in questo caso, rivolgersi a professionisti del settore che possano guidare l’odontoiatra al raggiungimento dell’agevolazione.

4 – Aumento deduzione IMU per gli immobili adibiti a studio professionale

Altra disposizione interessante per coloro che sono proprietari di immobili strumentali all’attività in cui si esercita la professione odontoiatrica.

Precisiamo subito, per evitare fraintendimenti, che è necessario che l’immobile sia “intestato” alla P.Iva personale, allo studio associato, alle forme societarie con cui viene svolta l’attività odontoiatrica (S.r.l. ed STP in forma di s.r.l. in primis) o ancora a società “immobiliari”: in buona sostanza, è necessario che l’immobile sia inserito sul registro dei cespiti ammortizzabili.

Non sono invece agevolati coloro che, come “privati consumatori”, sono proprietari di immobili utilizzati nell’ambito dell’attività odontoiatrica.

La legge di Bilancio 2020 ha incrementato (finalmente!) la percentuale di deducibilità dell’IMU sia dall’Irpef sia dall’IRES. Questa disposizione però avrà effetto scaglionato:

  • per il periodo di imposta 2019, è confermata la possibilità di dedurre al 50% dell’IMU relativa agli immobili strumentali sia dal reddito di impresa sia da quello di lavoro autonomo;
  • per i periodi di imposta 2020 e 2021, la percentuale di deduzione è elevata al 60%;
  • dal periodo di imposta 2022, sarà possibile dedurre integralmente l’IMU.

Giudizio: Positivo. Non si capiva perché l’IMU sugli immobili strumentali all’attività (innanzitutto i locali adibiti a studio professionale ma anche eventuali altri immobili messi “a reddito” di proprietà di S.r.l.), fosse un costo indeducibile. Ottima quindi la modifica normativa anche se, vendendo la sua applicazione così scaglionata nel tempo, permane il timore che in futuro il legislatore possa ritornare sui suoi passi per esigenze di gettito.

5 – Riapertura delle leggi di rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni in società

Premettiamo subito che le leggi di rivalutazione non sono un’invenzione dell’attuale legislatore: sono ormai parecchi anni che queste disposizioni vengono prorogate o riproposte.

La versione 2020 però, rispetto alle precedenti, ha un po’ di appeal in più soprattutto per quanto riguarda la rivalutazione dei beni di impresa. Entrambe le norme poi hanno un carattere molto tecnico e possono interessare solo nel caso in cui vi sia in previsione la vendita di beni strumentali, di immobili o di quote di società: il nostro consiglio è quindi quello di ragionare insieme al proprio commercialista per valutare l’interesse o meno in base al proprio caso specifico.

La prima disposizione permette per coloro che esercitano l’attività odontoiatrica attraverso società di capitali (nel mondo dentale, principalmente S.r.l. e STP in forma di s.r.l.) o società di persone (S.n.c. e S.a.s.) di rivalutare i beni materiali o immateriali iscritti nel bilancio 2018.

A fronte del pagamento di una tassazione sostitutiva che si attesta tra il 12% ed il 10% (a seconda che il bene sia o meno ammortizzabile), dal 2023 sarà possibile vendere i beni strumentali rivalutati senza pagare imposte sulla plusvalenza (ovviamente fino al valore rivalutato).

Come dicevamo, la norma agevolativa può interessare tutti quei casi di società proprietarie di immobili acquistati mediante un contratto di leasing finanziario dove il prezzo di riscatto è solitamente un valore molto contenuto. Nel caso di future vendite può essere conveniente pagare oggi l’imposta del 12% (eventualmente rateizzabile in 3 rate annuali) invece del 24% nell’anno della cessione (che come detto non può essere prima del 2023). Riteniamo invece meno interessate questa legge rivalutativa per i beni strumentali in quanto il loro valore sul mercato dell’usato, per via dei continui miglioramenti tecnologici, è spesso contenuto.

La seconda legge di rivalutazione interessa invece tutti gli odontoiatri proprietari al 1.1.2020 di quote di società (che, ribadiamo, in ambito odontoiatrico principalmente sono le S.r.l. o le STP in forma di S.r.l.) che hanno intenzione di cedere anche parzialmente nel corso del 2020 o negli anni successivi. A fronte del pagamento (anche in 3 rate annuali) di una imposta sostitutiva di rivalutazione dell’11% sul nuovo valore delle quote, l’eventuale vendita fino al valore rivalutato sarà “esentasse”. Non si pagherà quindi il 26% sulla plusvalenza. Occorrerà, inoltre, che entro il prossimo 30.6 un professionista abilitato (ad es. un dottore commercialista) rediga ed asseveri la perizia di stima sul valore della partecipazione oggetto di rivalutazione.

Giudizio: Positivo. Anche se le imposte di rivalutazione negli anni passati avevano percentuali più contenute, queste norme agevolative possono essere di interesse per chi intende monetizzare eventuali immobili o quote societarie. Come detto però, l’analisi di convenienza deve essere condotta con il proprio professionista di fiducia trattandosi di una norma particolarmente tecnica.

6 – Auto in fringe benefit e nuovi limiti per i buoni pasto

Sul tema della tassazione del fringe benefit (ossia una forma di retribuzione in natura) per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti, dopo una prima proposta di modifica particolarmente penalizzante, il Governo ha fatto marcia indietro.

Nella legge di Bilancio 2020 infatti è stato previsto che:

  • per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo ai propri dipendenti con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020, continuerà a costituire fringe benefit da tassare in capo al lavoratore dipendente il 30% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle Tabelle nazionali dell’ACI, al netto delle somme eventualmente trattenute o corrisposte dal dipendente per l’utilizzo privato del veicolo;
  • per i veicoli concessi in uso promiscuo ai propri dipendenti con contratti stipulati dal 1° luglio 2020, il fringe benefit da tassare sarà sempre commisurato all’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle Tabelle nazionali dell’ACI (al netto delle somme eventualmente trattenute o corrisposte dal dipendente per l’utilizzo privato del veicolo), ma la percentuale da applicare per il calcolo varierà in funzione del livello di emissioni di CO2 del veicolo:
    • fino a 60g/km, si assumerà il 25% dell’importo suddetto;
    • oltre 60g/km ma non oltre 160g/km, la percentuale sarà pari al 30%;
    • oltre 160g/km ma non oltre 190g/km, la percentuale sarà pari al 40% per l’anno 2020 e al 50% a decorrere dal 2021;
    • oltre 190g/km, la percentuale sarà pari al 50% per l’anno 2020 e al 60% a decorrere dal 2021.

Per chi non conoscesse le regole fiscali sulla deduzione delle autovetture (o dei motocicli o, ancora, dei ciclomotori) concesse in uso promiscuo ai dipendenti, è opportuno segnalare che per il proprietario, rispetto alla ordinaria percentuale di deduzione del 20% nel limite di costo di € 18.076, potrà dedurre il 70% del valore di acquisto senza alcune limitazione. La brutta notizia è che questa disciplina molto vantaggiosa non si applica per gli amministratori di società di capitali come S.r.l. o STP in forma di s.r.l., per cui varranno criteri molto meno incentivanti.

Una seconda novità introdotta dalla legge di Bilancio 2020 consiste nella modifica ai limiti di esclusione dal reddito di lavoro dipendente dei buoni pasto. Dall’anno 2020, non formano reddito di lavoro dipendente le prestazioni sostitutive di mensa erogate sotto forma di “buoni pasto” fino all’importo complessivo giornaliero di:

  • 4,00 € per i buoni pasto cartacei (in sostituzione del precedente limite di 5,29 €);
  • 8,00 € per i buoni pasto elettronici (in sostituzione del precedente limite di 7,00 €).

Questi costi, a differenza delle spese “ordinarie” per alberghi e ristoranti che sono generalmente deducibili al 75% (per i professionisti con P.Iva individuale o per gli studi associati c’è anche da rispettare l’ulteriore limite del 2% dei compensi professionali percepiti), sono pienamente deducibili in capo al datore di lavoro. Una precisazione però: per espressa interpretazione dell’amministrazione finanziaria, è necessario che i buoni pasto, in quanto forma alternativa del servizio mensa, siano erogati alla generalità o a intere categorie omogenee dei dipendenti. Rientrano nei soggetti interessati anche gli amministratori di società.
Entrambe le misure, come si può intendere, tendono a privilegiare quelle realtà odontoiatriche particolarmente strutturate anche se vi possono essere delle convenienze fiscali anche per piccoli studi.

Giudizio: Negativo. Sebbene le misure rimangano di per sé incentivanti, la legge di Bilancio 2020 ne ha purtroppo ridotto la convenienza fiscale.

7 – La tracciabilità delle prestazioni odontoiatriche (e di altri oneri detraibili) e i nuovi limiti per i pagamenti in contanti

Queste disposizioni sono state introdotte dalla legge di Bilancio 2020 e dal decreto “collegato” (D.L. 124/2019).

Sulla prima novità molto si è detto soprattutto nei primi giorni di gennaio: dal 1.1.2020 il pagamento prestazioni sanitarie ed odontoiatriche (e degli altri oneri indicati nell’art. 15 del TUIR) per poter beneficiare della detrazione IRPEF del 19% non potrà più avvenire in contanti ma con:

  • bonifico bancario o postale (compresi quelli ricevuti da eventuali enti assicurativi terzi o da società che erogano credito al consumo finanziando le prestazioni odontoiatriche ai pazienti);
  • assegni bancari (non trasferibili) e circolari;
  • ulteriori sistemi “tracciabili”, diversi da quello in contanti, tra cui carte di debito, di credito e prepagate o strumenti di pagamento alternativi quali, ad esempio, Satispay, Paypal, etc.

La disposizione non si applica:

  • alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici;
  • alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al SSN.

Dal punto di vista dei professionisti, delle associazioni professionali o delle società (private e non accreditate al SSN) operanti nel settore odontoiatrico nulla cambia.

Dovrà sempre essere emessa la fattura al paziente con le solite modalità già in uso nel 2019, indipendentemente dal fatto che il pagamento avvenga con mezzi tracciabili o per contanti (nei limiti di cui diremo tra poco).

Attenzione però alla comunicazione dati al Sistema tessera sanitaria: per le prestazioni dell’anno 2020 dovrà essere compilato un campo specifico per indicare se il pagamento è stato eseguito in modalità tracciata (e quindi è detraibile per il paziente) oppure no.

Diventa quindi necessario che su tutte le fatture emesse sia indicata la modalità di pagamento o, quantomeno, se il pagamento è avvenuto con modalità tracciata.

La seconda novità è invece un ritorno al passato: il decreto collegato ha previsto un nuovo progressivo abbassamento del limite all’utilizzo del “contante”, passando dagli attuali 2.999,99 € fino a 999,99 €. Questa riduzione è scaglionata come segue:

  • dall’1.7.2020 al 31.12.2021, il limite sarà di 1.999,99 €.
  • dall’1.1.2022 il limite sarà di 999,99 €.

Il limite all’utilizzo del denaro contante vale anche quando il trasferimento è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati.

Sul punto, il decreto lgs 231/2007 all’art. 1 co. 2 lett. v) aveva precisato che un’operazione frazionata consiste in un’operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti appena indicati, eseguita attraverso più operazioni che singolarmente non superano i predetti limiti, effettuate in un arco di tempo di 7 giorni. Sul tema, particolarmente sensibile nell’ambito odontoiatrico per via di “piani di trattamento” lunghi ed articolati, si rimanda ad un confronto con il proprio commercialista che meglio di tutti può conoscere e consigliare il professionista per evitare di commettere errori, seppur in piena buona fede. Attenzione infatti alle sanzioni: queste si attestano da un minimo di 3.000 € (che diventerà 2.000 € dall’1.7.2020 al 31.12.2021 e 1.000 € dal 2022) ad un massimo di 50.000 €.

Su questo aspetto si innesta poi un’altra novità-non novità: l’obbligo di accettare i pagamenti tramite carte di debito o di credito, salvo casi di impossibilità tecnica. Se in una prima versione infatti sembrava che la mancata accettazione di pagamenti tramite carte di pagamento dovesse essere sanzionata, in fase di conversione del decreto collegato è stato eliminato il riferimento alle sanzioni.

Si permane quindi nella situazione precedente salvo per gli odontoiatri, a prescindere da come esercitino l’attività professionale (P.Iva individuale, studio associato o società), che non abbiano superato nell’anno precedente il limite di compensi professionali di 400.000 € Per loro, dal 1.7.2020, sarà possibile ottenere un credito di imposta del 30% da calcolare sulle commissioni addebitate per le transazioni effettuate con carte di credito, debito o prepagate o con altri mezzi di pagamento elettronici tracciati.

Giudizio: Negativo. Come detto in premessa, queste “strette all’uso del contante”, figlie dei proclami di lotta all’evasione, creano sicuramente grossi disagi sulla quotidianità senza dare alcune certezza in termini di ritorno di gettito. Non se ne sentiva davvero il bisogno!

8 – Ulteriori novità fiscali

Infine, una rapida carrellata delle altre novità di interessa per la categoria:

  • ancora per il 2020, le fatture per prestazioni erogate ai pazienti non devono essere elettroniche: è stato prorogato del divieto di emissione della fattura elettronica mediante il Sistema di Interscambio (SDI) da parte degli odontoiatri (a prescindere da come esercitano l’attività) tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria con riferimento alle sole fatture i cui dati sono oggetto della comunicazione.
  • Stretta all’uso dei crediti tributari: tutti i contribuenti, anche i soggetti privati che non hanno P.Iva, per presentare modelli F24 in cui utilizzare in compensazione crediti tributari (ad esempio Irpef e relative addizionali, Ires e Irap) dovranno utilizzare i sistemi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate quali, ad esempio, Entratel e Fisconline. Sul punto si consiglia caldamente di dotarsi delle specifiche credenziali personali o, quantomeno, di confrontarsi con il proprio commercialista prima di vedersi bloccate le compensazioni d’imposta (come è successo in alcuni casi a dicembre 2019 con la compensazione del “bonus Renzi” con le ritenute fiscali ed i contributi dei dipendenti). Infine, segnaliamo che per i crediti maturati dal periodo di imposta 2019, in caso di compensazioni per importi superiori a 5.000 € annui di crediti tributari (Irpef e addizionali, Ires, imposte sostitutive e Irap) con debiti tributari di natura differente (c.d. compensazione “orizzontale”), sarà obbligatorio presentare preventivamente la dichiarazione dei redditi relativa ed attendere ulteriori dieci giorni per poter procedere con l’invio del modello F24.
  • Proroga dei “bonus” sugli immobili: anche per il 2020 son stati prorogati, senza modifiche di rilievo, la detrazione Irpef del 50% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (ristrutturazioni) nel limite di 96.000 €, la detrazione Irpef e Ires del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti con determinate soglie di spesa ed infine il bonus mobili.