Già nella precedente versione del regime forfettario, tra le cause di esclusione al regime vi era la partecipazione delle persone fisiche a società di persone o associazioni professionali.
L’attuale versione, che ha, in particolar modo, ampliato fino a 65.000 euro il limite dei compensi/ricavi (prescindendo dalle spese per lavoratori dipendenti e costo per beni strumentali), ha egualmente escluso tale situazione.
Per maggior precisione la legge di Bilancio 2019 ha modificato le lettere d) e d-bis) dell’art.1 comma 57 legge 190/2014.
La nuova versione della lettera d) esclude ora dalla possibilità di applicare il regime forfettario alle persone fisiche che contemporaneamente all’esercizio dell’attività per la quale vorrebbero applicare il regime forfettario:
- partecipano a società di persone, associazioni anche in partecipazione, imprese familiari;
- controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività professionali (o d’impresa).
Inoltre, per evitare la trasformazione indiscriminata di rapporti di lavoro dipendente in rapporti autonomi (cui sarebbe applicabile il regime di favore), è stata resa più stringente la condizione che impediva l’accesso al regime a chi avesse percepito redditi di lavoro dipendente oltre i 30.000 euro.
Infatti la lettera d-bis) impedisce l’applicazione del regime forfettario a coloro che esercitano l’attività professionale prevalentemente:
- con soggetti che risultino ora datori di lavoro o lo sono stati nei due periodi d’imposta precedenti;
- con soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a detti datori di lavoro.
Rimane, ovviamente, il vincolo importante che la persona debba essere residente nel territorio italiano. Infatti tale regime non è applicabile a professionisti che non risiedano nel territorio nazionale benché vi esercitino, anche non abitualmente, attività professionale.