Polizze professionali: guida per una scelta consapevole

Polizze professionali: guida per una scelta consapevole

1.

Il professionista è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.

2.

La violazione della disposizione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare”.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 7 agosto 2012 (all’art. 5) venne introdotto in Italia l’obbligo per i professionisti (odontoiatri compresi) di stipulare idonea assicurazione per i danni prodotti durante l’attività professionale.

Ma quale assicurazione? La domanda non è finalizzata a ottenere una risposta su quale sia la miglior compagnia da scegliere, ma, esattamente, che cosa occorre assicurare? Forse sarebbe meglio partire dall’identificazione del soggetto da assicurare.

Oggi, il mondo odontoiatrico presenta numerose fattispecie giuridiche, che rappresentano altrettante esigenze -assicurative nel caso di specie – differenti.

Polizze professionali: guida per una scelta consapevole

Una prima risposta ci arriva dalla legge 24/2017 (meglio nota come legge Gelli-Bianco), che recita:

1.

Le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private devono essere provviste di copertura assicurativa o di altre analoghe misure  per  la  responsabilità  civile  verso  terzi   e   per   la responsabilità   civile   verso   prestatori   d’opera,   ai   sensi dell’articolo 27, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno  2014,  n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge  11  agosto  2014,  n.114, anche per danni cagionati  dal personale a qualunque titolo operante presso le strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche e private, compresi coloro che svolgono attività di formazione, aggiornamento nonché di sperimentazione e di  ricerca  clinica. La disposizione del primo periodo si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina. Le strutture di cui al primo periodo stipulano, altresì, polizze assicurative o adottano altre analoghe misure per la copertura della responsabilità civile verso terzi degli esercenti le professioni sanitarie anche ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 7, fermo restando quanto previsto dall’articolo 9. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano in relazione agli esercenti la professione sanitaria di cui al comma 2.

2.

Per l’esercente la professione sanitaria che svolga la propria attività al di fuori di una delle strutture di cui al comma 1 del presente articolo o che presti la sua opera all’interno della stessa in regime libero-professionale ovvero che si avvalga della stessa nell’adempimento della propria obbligazione contrattuale assunta con il paziente ai sensi dell’articolo 7, comma 3, resta fermo l’obbligo di cui all’articolo 3, comma 5,  lettera  e),  del  decreto-legge  13 agosto 2011, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, all’articolo 5  del  regolamento  di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012,  n. 137, e all’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.

3.

Al fine di garantire efficacia alle azioni di cui all’articolo 9 e all’articolo 12, comma 3, ciascun esercente la professione sanitaria operante a qualunque titolo in strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private provvede alla stipula, con oneri a proprio carico, di un’adeguata polizza di assicurazione per colpa grave.

Polizze professionali: guida per una scelta consapevole

Intervista a Marco Lorenzo Scarpelli

Marco Lorenzo Scarpelli Odontologo forense Presidente Pro.O.F.
Marco Lorenzo Scarpelli Odontologo forense Presidente Pro.O.F.

Per meglio interpretare il disposto di legge ho posto alcune domande al prof. Marco Lorenzo Scarpelli, odontologo forense, con l’intento di fornire ai colleghi risposte operative efficaci e immediatamente fruibili.

Prof. Scarpelli, che tipo di polizza deve stipulare oggi chi esercita l’odontoiatria?

“Oggi l’odontoiatra deve assicurarsi secondo specifiche esigenze ma anche secondo regole generali. Quindi, ad esempio, se l’odontoiatra è libero professionista o è membro di uno studio associato e ha collaboratori di studio, deve verificare se la propria polizza preveda l’estensione ai propri collaboratori, ai sensi della legge Gelli”. **

E nel caso del collaboratore di studio?

“Se agisce esclusivamente come collaboratore, anche in molteplici studi, ovvero se opera su pazienti scelti dalla struttura e non emette direttamente fattura, una volta accertato che lo studio per il quale presta l’opera sia coperto assicurativamente, potrebbe non stipulare alcuna polizza RC, se non per colpa grave. Quest’ultima condizione è tra l’altro quella tipica del medico ospedaliero”.

Quale polizza/quali polizze non solo è obbligatorio stipulare ma è opportuno avere?

“Oltre alle già citate coperture per responsabilità civile verso terzi e per prestatore d’opera, nel caso di una struttura nella quale sia prevista la figura del direttore sanitario (come nelle srl), quest’ultimo dovrà essere assicurato per tutte le attività svolte nella struttura”.

Sempre a proposito di polizze per RC, queste si equivalgono? Nel senso che le coperture sono uguali per tutti?

“Dipende dal tipo di attività che il professionista svolge. In particolare, se l’odontoiatra esegue implantologia o protesi su impianti, sarà opportuno prevedere una copertura per tale tipo di prestazione, con massimali adeguati. Capita talvolta che il collega, che si vede recapitare la lettera di richiesta di risarcimento danni per un lavoro di protesi da lui eseguito su impianti messi da un collega, scopra in quel frangente che la propria assicurazione non lo copre per questo tipo di eventi e dovrà quindi rispondere col proprio capitale. Dal Decreto Bollette in poi, per coloro che eseguono prestazioni di medicina estetica, andrà richiesta una specifica copertura per tale attività”. ***

Ci sono polizze “accessorie”, per così dire, che potrebbero essere utili avere?

“Sicuramente è bene verificare che ci sia anche una copertura per le spese legali e peritali. Spesso le spese per avvocato e perito superano di gran lunga il costo per la parte restitutoria e di danno in senso stretto. C’è infine da porre un’attenzione su nuove problematiche che sono ormai realtà, con il rischio di diffusione (e furto) di dati sensibili attraverso la rete. Ho contezza di attacchi informatici non solo a strutture ospedaliere, ma anche a carico di alcune realtà odontoiatriche private, che si sono viste privare di tutti i dati, restituiti poi dietro pagamento di riscatto in un caso. Questi casi fanno dire che, oltre a un’adeguata protezione con antivirus, malware, eccetera, e ad un adeguato e sicuro backup giornaliero di tutti i dati, sarebbe opportuno munirsi di una polizza per la cyber security.

Di fatto, dunque, quando si tratta di coperture assicurative, la cosa migliore è quella di rivolgersi ad uno specialista della materia, che prepari un “abito assicurativo su misura”.

*
Articolo 3, comma 5, lettera e), del decreto-legge 13 agosto 2011
A tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti. (In ogni caso, fatta salva la libertà contrattuale delle parti, le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al periodo precedente prevedono l’offerta di un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della copertura. La disposizione di cui al periodo precedente si applica, altresì, alle polizze assicurative in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente disposizione. A tal fine, a richiesta del contraente e ferma la libertà contrattuale, le compagnie assicurative propongono la rinegoziazione del contratto al richiedente secondo le nuove condizioni di premio).
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Questo perché l’operato dei collaboratori viene trattato al pari di una struttura ospedaliera, laddove (come avviene nella maggior parte dei casi) il soggetto che emette la fattura è l’odontoiatra titolare o lo studio associato: per cui la responsabilità è in capo allo studio e il collaboratore risponde solo per colpa grave, come previsto dalla legge Gelli.
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Occorre anche valutare se la compagnia scelta offra una tutela anche per la responsabilità contrattuale (in altre parole la restituzione del corrispettivo pagato in caso di risoluzione del contratto per inadempienza), per evitare di scoprire a posteriori che l’assicurazione scelta risponda solo della responsabilità extracontrattuale (ovvero di pagare il danno).