
Con l’obiettivo di migliorare e incrementare la sicurezza sanitaria, nel 2009 l’Unione Europea raccomandò un approccio di ampia portata, inserendo la sicurezza dei pazienti tra i programmi di training degli operatori sanitari, coinvolgendo i pazienti nello sviluppo delle misure di sicurezza e dando ai malati le informazioni necessarie.
L’intento era quello di coinvolgere tutte le parti in gioco, pazienti, personale sanitario e industria collegata al comparto sanità: “È opportuno che gli Stati membri operino in stretta collaborazione con l’industria della tecnologia sanitaria per incoraggiare una migliore progettazione a favore della sicurezza dei pazienti, al fine di ridurre l’insorgenza di eventi sfavorevoli nell’ambito dell’assistenza sanitaria” 1.
Il tutto finalizzato ad una netta riduzione del rischio clinico – mai azzerabile, ma ampiamente ridimensionabile (fino al 45-50% dei casi, secondo alcuni studi).
La gestione del rischio clinico in sanità (clinical risk management) rappresenta l’insieme delle azioni intraprese per migliorare la qualità delle prestazioni sanitarie e garantire la sicurezza dei pazienti.
Come noto, solo una gestione integrata del rischio può apportare cambiamenti alla pratica clinica, promuovere la crescita di una cultura della salute più attenta e vicina al paziente e agli operatori, contribuire indirettamente a una diminuzione dei costi delle prestazioni e, infine, veicolare le risorse su interventi tesi alla creazione e allo sviluppo di organizzazioni e strutture sanitarie sicure ed efficienti.
La legge 8 marzo 2017 n. 24 “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”, nella quale sono confluiti i principi della Raccomandazione del Consiglio dell’UE del 9 giugno 2009 sulla sicurezza dei pazienti, dispone espressamente che “1. La sicurezza delle cure è parte costitutiva del diritto alla salute ed è perseguita nell’interesse dell’individuo e della collettività. 2. La sicurezza delle cure si realizza anche mediante l’insieme di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e alla gestione del rischio connesso all’erogazione di prestazioni sanitarie e l’utilizzo appropriato delle risorse strutturali, tecnologiche e organizzative. 3. Alle attività di prevenzione del rischio messe in atto dalle strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private, è tenuto a concorrere tutto il personale, compresi i liberi professionisti che vi operano in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale”.
È interessante osservare come la “sicurezza delle cure” si affianchi alla “responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”.
Il fil rouge si estende al 2021 allorquando l’Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO) ha promulgato una risoluzione sulla salute orale, sottolineando l’esigenza di “riorientare l’approccio curativo tradizionale, fondamentalmente patogeno, e passare a un approccio promozionale preventivo con l’identificazione del rischio per un’assistenza tempestiva, completa e inclusiva, tenendo conto di tutte le parti interessate nel contribuire al miglioramento della salute orale della popolazione con un impatto positivo sulla salute generale” 2. Ancora una volta viene ribadita la necessità di un’alleanza tra pazienti, operatori sanitari ed industria.
Il panorama globale dell’attività odontoiatrica è in continua evoluzione e sta conducendo il professionista verso sfide sempre più complesse. Una delle sfide è sicuramente quella contro il tempo: l’odontoiatra si trova infatti a dividersi tra la cura dei propri pazienti e l’aggiornamento clinico orientato dalle linee guida e/o buone pratiche clinico-assistenziali alle quali attenersi (come impone la legge Gelli-Bianco), per offrire ai pazienti le migliori cure; e ancora la difficoltà nella gestione di un’attività burocraticamente sempre più complessa e che sottrae tempo alla parte clinica. Tutto ciò prestando sempre attenzione a nuovi trattamenti, tecnologie e modelli di cura, i quali, pur avendo potenziale terapeutico, potrebbero rappresentare nuove minacce per la cura sicura anche in considerazione del fatto che “la sicurezza dei pazienti è un principio fondamentale dell’assistenza sanitaria e viene ora riconosciuta come una sfida globale per la salute pubblica” 3.
La Risoluzione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità sulla Salute Orale del 21 gennaio 2021 segnala l’importanza e la necessità di “potenziare la capacità dei professionisti della salute orale, di individuare potenziali casi di negligenza e abuso e fornire loro i mezzi adeguati ed efficaci per segnalare tali casi all’autorità competente in base al contesto nazionale” 4.
La sicurezza delle cure passa non solo attraverso l’erogazione dei migliori e più moderni trattamenti erogati secondo i canoni previsti dalle linee guida e dalle buone pratiche clinico assistenziali, ma anche attraverso un’attenta e scrupolosa raccolta, conservazione e condivisione di dati clinici e documentali riguardanti la salute dei nostri pazienti.
Una raccolta di dati non fine a sé stessa, ma volta alla condivisione con il paziente, all’insegna della trasparenza prevista dalla legge 24/2017 (vedi box), raccomandata altresì dal Consiglio dell’UE già nel 2006 “Health-care professionals should interact and communicate openly with and listen to patients. Communication with the public should be transparent” 5, e auspicata dai pazienti stessi. In una ricerca commissionata da IDI-Evolution a Nielsen nel 2022 è emerso che la trasparenza nel rapporto odontoiatra/paziente risulta essere il secondo elemento di maggior soddisfazione (fig. 1).


Con “rischio clinico” si intende la possibilità che un paziente subisca un “danno o disagio involontario, imputabile, alle cure sanitarie, che causa un prolungamento del periodo di degenza, un peggioramento delle condizioni di salute o la morte”.6
Una raccolta di dati condivisa con la comunità scientifica (in conformità alle norme poste a tutela della sicurezza dei dati sensibili dei pazienti) permette di intercettare ed elaborare sia le criticità che i risultati clinici raggiunti grazie all’introduzione dell’intelligenza artificiale e alla disponibilità di Big Data, che permetteranno di elaborare nuove e più “sicure” linee guida.
Una raccolta di dati che aiuti a dimostrare, in linea con quanto previsto dal Codice Civile, che eventuali casi di inadempimento o ritardo, ma anche di imprudenza, imperizia e negligenza in cui talvolta incorrono odontoiatri e strutture odontoiatriche, siano stati determinati da causa a lui non imputabile.
La sfida è quella di sensibilizzare cittadini, professionisti e industria del dentale sul tema della prevenzione efficace degli eventi avversi; questo richiede un impegno comune e costante non solo nel momento in cui si verificano eventi catastrofici come la morte o l’invalidità permanente o in fase di risarcimento. La consapevolezza sull’esistenza del rischio, la conoscenza delle procedure per prevenirlo e l’adesione alle stesse (da parte dei professionisti, pazienti e industria) sono elementi decisivi per una prevenzione efficace.
In fondo già Ippocrate insegnava: “Primum non nocēre”.
INBOX
Art. 4 Trasparenza dei dati
1. Le prestazioni sanitarie erogate dalle strutture pubbliche e private sono soggette all’obbligo di trasparenza, nel rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 2. La direzione sanitaria della struttura pubblica o privata, entro sette giorni dalla presentazione della richiesta da parte degli interessati aventi diritto, in conformità alla disciplina sull’accesso ai documenti amministrativi e a quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, fornisce la documentazione sanitaria disponibile relativa al paziente, preferibilmente in formato elettronico; le eventuali integrazioni sono fornite, in ogni caso, entro il termine massimo di trenta giorni dalla presentazione della suddetta richiesta. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le strutture sanitarie pubbliche e private adeguano i regolamenti interni adottati in attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, alle disposizioni del presente comma.
NOTE
- Raccomandazione del Consiglio d’Europa del 9 giugno 2009
- Resolution on Oral Health – 21 gennaio 2021
- WHO Health topics
- Resolution on Oral Health – 21 gennaio 2021
- Recommendation Rec(2006)7 of the Committee of Ministers to member states on management of patient safety and prevention of adverse events in health care
- Sicurezza dei pazienti e gestione del rischio clinico: Manuale per la formazione degli operatori sanitari – Ministero della Salute Dipartimento della Qualità – Direzione Generale della programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema; Ufficio III