Assegno non trasferibile? Accettarlo o no?

assegno non trasferibile

Un cliente mi ha consegnato in pagamento un assegno non trasferibile che ho accettato salvo accorgermi dopo che non riportava la stampigliatura “NON TRASFERIBILE”. Posso accettarlo in pagamento?

Il D. Lgs. 90/2017 ha introdotto alcune novità sempre nell’ottica di favorire la tracciabilità dei pagamenti. Gli assegni debbono ora obbligatoriamente riportare oltre la data, il luogo di emissione e il beneficiario anche la clausola di non trasferibilità.

E’ possibile accettare in pagamento assegni senza tale clausola qualora di importo inferiore a mille euro.

Si ricorda che se non espressamente richiesti le banche forniscono normalmente assegni con la stampigliatura “NON TRASFERIBILE” e solo su esplicita richiesta quelli liberi, che saranno assoggettati al bollo di euro 1,5 ciascuno oltre che a comunicazione all’Anagrafe tributaria.

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Potrebbe anche trattarsi di un “vecchio” assegno che il paziente deteneva da tempo o di uno espressamente richiesto alla propria banca, tuttavia, in ogni caso, al di sotto dei 1.000 euro è permesso così come accettare in contanti pagamenti sotto i 3.000 euro.

La mancata compilazione di tutti i dati e la presentazione alla banca di un assegno privo di alcuni di essi (come data o beneficiario) lo rende irregolare.

I nuovi sistemi di conservazione, informatizzatati a scansione ottica, ne cristallizzano l’irregolarità rendendola insanabile.

E’ bene sempre quindi controllare che quando si porta all’incasso e, ancor meglio, quando si riceve l’assegno in pagamento esso presenti tutte le informazioni richieste dalla norma.