Se si trasferisce la residenza all’estero (per almeno più di 183 giorni in un anno e ci si iscrive anagraficamente all’AIRE) le imposte sui redditi vanno pagati al fisco estero ad eccezione dei redditi prodotti in Italia (si pensi alle rendite di un immobile sito in Italia, ai compensi per l’attività professionale svolta sempre in Italia, ecc.).
Salvo valutare i casi già regolamentati dalle convenzioni contro le doppie imposizioni tra i vari Paesi, le situazioni afferenti la produzione del reddito e la conseguente tassazione che evidenziano una sussistenza del legame territoriale.
Nel caso prospettato i compensi sono frutto dell’attività professionale esercitata nel territorio nazionale e quindi producono un imponibile tassato in tale ultimo Paese.
Al limite si dovrà valutare se debbano essere considerati nella categoria dei redditi di lavoro autonomo ovvero in quella dei redditi diversi essendo cessata l’attività professionale in Italia e al fine di una corretta deduzione delle spese.