Le novità fiscali per l’anno 2018

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Il 2018, nonostante sia appena iniziato, si può sicuramente considerare come uno degli anni con il maggior numero di novità fiscali degli ultimi periodi.

Sono infatti state approvate due manovre che sono entrate in vigore entrambe nel mese di dicembre: la prima è il cosiddetto “decreto collegato fiscale alla legge di Bilancio”, mentre la seconda è la vera e propria legge di Bilancio di cui si parla dall’autunno inoltrato dell’anno precedente e che si compone di un solo articolo con più di 1.000 commi.

A prescindere da quale sia la fonte normativa di riferimento, ci preme segnalare che tra le tante misure introdotte alcune sono delle riedizioni di disposizioni di anni precedenti, altre sono proroghe di agevolazioni già previste in passato, altre ancora sono novità vere e proprie.

Vi è poi un caso curioso: la legge di Bilancio 2018 passerà alla storia anche per avere risuscitato una misura poco cara a tutti i contribuenti italiani, in particolar modo agli odontoiatri.

Lo scopo di questo articolo, come sempre, è quello di fornire una prima informazione per consentire all’odontoiatra di approfondire poi ulteriormente eventuali argomenti di interesse con il proprio commercialista.

In virtù dei numerosi argomenti, procediamo quindi con l’esposizione, con il solito taglio sintetico e operativo, delle principali novità di interesse per il mondo e dentale con indicazione anche di un giudizio di merito.

Credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari

Nella tarda primavera 2017 era stato introdotto un nuovo credito di imposta per gli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie.

Le manovre di fine anno, oltre a riconfermarlo anche per i professionisti, hanno esteso la tipologia di investimenti pubblicitari che permettono di ottenere il bonus fiscale.

Nello specifico, si tratta di investimenti effettuati sulla stampa quotidiana e periodica non solo più cartacea ma anche on-line e su emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali. Non riguarda invece gli investimenti effettuati sui social network, ad oggi principale strumento di comunicazione, né in siti web o applicazioni per mobile devices.

Il meccanismo di calcolo per determinare il credito d’imposta è non particolarmente complesso: il bonus è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati negli strumenti di cui sopra a condizione che tali investimenti superino di almeno l’1% quelli effettuati nell’anno precedente.

La percentuale è elevata al 90% nel caso di micro imprese, piccole o medie imprese e start-up innovative. Sono quindi esclusi gli odontoiatri che esercitano l’attività in forma individuale o associata anche se si tratta di realtà professionali neo-costituite.

Il super bonus vale invece per le strutture odontoiatriche in forma di S.r.l./S.t.p..

Giudizio: Potenzialmente positivo anche se bisogna vedere la reale entità degli investimenti che non vengono effettuati sui social network, principale strumento di comunicazione negli ultimi anni.

Il rischio è che la misura si riveli meno interessante di quanto si pensi senza averla correttamente approfondita.

Fatturazione elettronica e abolizione delle schede carburanti

Questo tema è sicuramente uno degli aspetti che maggiormente rivoluzioneranno il rapporto tra contribuente e Fisco nei prossimi anni.

A decorrere dal 2019, almeno così prevede la norma, tutte le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico, rispettando cioè standard specifici già in uso nelle fatture emesse alla Pubblica Amministrazione.

Inoltre queste fatture dovranno essere inviate ai propri clienti attraverso l’utilizzo di un Sistema di interscambio dati (S.I.D.) gestito dall’Agenzia delle Entrate.

Se in una prima ipotesi sembravano esonerati i soggetti che, come gli odontoiatri, operano direttamente con i consumatori finali (nel caso del settore dentale, i pazienti), la versione definitiva della norma impone quest’obbligo sia nei rapporti con altre partite Iva (B2B) sia nei rapporti con altri consumatori privati – pazienti (B2C).

Il tema è molto complesso e tecnico ma le motivazioni che inducono l’amministrazione finanziaria a ricorrere a questo strumento sono evidenti: attraverso lo scambio tra tutti gli operatori con partita Iva di fatture in modalità elettronica con piattaforme dell’Agenzia delle Entrate, il Fisco sarà in grado di avere in tempo reale tutti dati delle fatture senza più attendere le dichiarazioni dei redditi o le varie comunicazioni periodiche che in questi anni sono andate via via ad incrementarsi.

Il vero problema di fondo è che questa novità, che ribadiamo diventerà operativa tra meno di un anno, comporterà un importante e costoso adeguamento amministrativo per tutti coloro che non utilizzano programmi gestionali per l’emissione delle fatture: di fatto le fatture cartacee o in Excel non potranno più essere emesse, o meglio non avranno alcuna validità. Addio quindi ai vecchi e cari bollettari, tutti gli odontoiatri (ma come detto non solo loro) dovranno dotarsi di un gestionale per emettere le fatture con i requisiti previsti dall’Agenzia delle Entrate.

C’è ovviamente anche da sperare che l’amministrazione finanziaria metta a disposizione strumenti economici per gestire questo nuovo adempimento e che anche le sue infrastrutture informatiche siano in grado di gestire un flusso così importante di dati e informazioni, non come è successo recentemente con le varie comunicazioni periodiche.

La seconda novità introdotta dalla legge di bilancio in materia documentale è la abolizione delle schede carburanti: dal 1 luglio 2018 il carburante per essere deducibile dalle imposte dovrà essere pagato esclusivamente con carte di credito, bancomat o carte prepagate. Le schede carburanti non avranno quindi più alcuna validità e il loro eventuale utilizzo comporterà la totale indeducibilità delle spese per rifornimento di benzina e gasolio per autoveicoli.

Giudizio: Una svolta epocale! Entrambe le novità hanno come finalità il contrasto all’evasione fiscale ma, se l’abolizione delle schede carburanti era già stata parzialmente anticipata con la possibilità di pagare (e scaricare) le spese per il carburante utilizzando la moneta elettronica, l’obbligo di emettere tutte le fatture per tutti contribuenti in modalità elettronica comporterà sicuramente per parecchio tempo numerosi disagi oltreché maggiori costi per tutti gli operatori.

Sicuramente la strada è tracciata, ma si spera che il legislatore (che a nostro modo di pensare non ha valutato attentamente gli impatti operativi di questa misura rivoluzionaria) ne rimandi l’applicazione o metta a disposizione dei contribuenti piattaforme funzionanti per gestire queste attività.

Gli sconti sugli anni di accertamento o i mini-bonus per l’adeguamento tecnologico non sono sicuramente sufficienti.

Rinnovati i “super ammortamenti” e gli “iper ammortamenti”

Una delle agevolazioni fiscali più interessanti contenute nella legge di stabilità degli scorsi anni è stata quella relativa ai “super ammortamenti”. Visto il successo passato, il legislatore ha deciso di prorogare l’efficacia per tutto l’anno 2018. Pertanto, vi sarà piena continuità per i beni strumentali materiali acquistati nell’anno 2018, così come nel 2016 e nel 2017, salvo l’unica eccezione di cui si parlerà fra poco.

Ricordiamo che l’agevolazione vale per i professionisti, per gli studi associati nonché per i centri dentali che effettuano investimenti in beni strumentali (ad esempio, il riunito, il radiografico o la TAC) nel corso del 2018 (qualora l’acquisto sia stato effettuato ancora negli anni 2016-2017 si godrà dell’agevolazione già dagli anni precedenti). Chi effettuerà l’acquisto di tali beni (sono esclusi i beni immateriali, ad esempio i software) potrà beneficiare, ai fini dell’ammortamento, di una maggiorazione: da quest’anno però si passa dal 40% al 30%. Segue un esempio per chiarire meglio tale agevolazione. (tab. 1)

 Senza “super ammortamenti”Con “super ammortamenti” 2018
Costo “reale” di acquisto del bene strumentale1000010000
% di ammortamento20% = 5 anni20% = 5 anni
Maggiorazione prevista 2018030% di 10.000 € = 3.000 €
Ammortamento annuo fiscalmente deducibile20002600
Tab. 1

Ricordiamo ancora che questa agevolazione è applicabile solo in caso di acquisto di beni strumentali nuovi (tali beni non devono quindi essere mai stati usati prima). Per quanto riguarda i beni acquisiti attraverso un contratto di leasing, si potrà fruire dei super ammortamenti solo se si tratterà di un leasing finanziario (con il riscatto del bene alla fine del contratto). Sono pertanto esclusi dall’agevolazione i beni materiali acquisiti attraverso contratti di locazione operativa o noleggio operativo.

Altra importante esclusione (già presente nel 2017) è rappresentata dalle autovetture e dai motocicli con deducibilità fiscale limitata (come nel caso dell’attività odontoiatrica): anche per il 2018 sono stati esclusi dall’agevolazione (che invece rimane valida per gli acquisti effettuati entro il 2016, a condizione che il bene sia stato consegnato entro il 31.12.2016). Si ricorda invece che la durata del periodo di ammortamento non varia in virtù della agevolazione in commento. La scadenza per usufruire dell’agevolazione viene quindi prorogata al 31.12.2018 e, a tal fine, si dovrà fare riferimento alla data di consegna o spedizione del bene.

Infine ricordiamo, per chi ancora fra gli odontoiatri fosse influenzato nelle proprie decisioni quotidiane da questo strumento di controllo, che l’agevolazione non avrà alcun effetto negativo in tema di studi di settore.

Giudizio: Positivo. L’agevolazione, di facile applicazione, è stata un utile incentivo negli anni passati, pertanto la proroga non può che essere accolta con favore.

Questa opportunità di riduzione del carico fiscale (anche se inferiore rispetto al passato) rappresenta una buona occasione per chi volesse rinnovare la tecnologia del proprio studio.

Nota specifica

È stata anche prorogata un’altra agevolazione, principalmente rivolta al settore industriale e di macchinari altamente complessi: il cosiddetto iper-ammortamento.

Questa è identica al super ammortamento con però una percentuale di maggiore deduzione che passa dal 30% al 150% e rende pertanto il tutto ancora più interessante.

L’iper ammortamento influenza davvero la convenienza nell’effettuare investimenti in certi beni strumentali; tuttavia, le categorie di beni agevolabili sono state strettamente circoscritte alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese, secondo il piano Industria 4.0. Attenzione poi ad un aspetto: l’agevolazione non è fruibile dai singoli professionisti o dagli studi associati ma solo ed esclusivamente dalle strutture odontoiatriche in forma di S.r.l, S.p.A..

La misura infatti è finalizzata solo a supportare il settore imprenditoriale e non quello professionale.

Nuova mini voluntary disclosure

È stata prevista una nuova mini voluntary disclosure per regolarizzare eventuali disponibilità all’estero derivanti da redditi da attività professionale (come quella odontoiatrica), da lavoro dipendente o dalla vendita di immobili detenuti nello Stato estero dove si è svolta l’attività lavorativa.

Per regolarizzare queste somme sarà necessario procedere con il versamento entro il prossimo 30 settembre del 3% del valore complessivo delle disponibilità in giacenza al 31.12.2016 a titolo di imposte, sanzioni e interessi.

Questa procedura deve essere attivata entro il prossimo 31 luglio.

Giudizio: Essendo ormai la terza voluntary disclosure, crediamo che l’impatto di questa misura, seppur positivo, sarà molto limitato.

Ritornano gli studi di settore

Se l’anno scorso il legislatore ci aveva illuso che questo strumento, particolarmente temuto dagli odontoiatri, scomparisse, ecco che sul finire dell’anno in cui era prevista la loro cancellazione, la legge di bilancio 2018 ha posticipato di 12 mesi la loro abolizione.

La motivazione è semplice: l’amministrazione finanziaria non è stata in grado di produrre e rendere affidabili quegli indicatori di affidabilità fiscale (ISA) di cui tanto si è parlato in passato.

Il problema è che, ovviamente, gli studi di settore non sono stati più aggiornati e pertanto, ad oggi, non sappiamo quale sarà la loro versione per il 2018.

Giudizio: No comment. Anche se forse è meglio confrontarsi con uno strumento obsoleto ma conosciuto che avventurarsi con indicatori innovativi poco affidabili.

Proroga delle detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica e di ristrutturazione

La detrazione del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica è stata prorogata per quelli effettuati fino al 31.12.2018 con qualche piccola variazione: la detrazione scende da 65% al 50% per le spese relative a interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernali con impianti con caldaie a condensazione con efficienza energetica almeno pari alla classe A (se di classe inferiore, la detrazione non spetterà più).

La detrazione al 50% delle spese di ristrutturazione è stata anch’essa prolungata di un anno sempre nel limite di 96.000 € per unità immobiliare.

È stato poi introdotto il cosiddetto “bonus verde” ossia per l’anno 2018 la possibilità di detrarre il 36% delle spese per gli interventi relativi alla sistemazione di aree verdi scoperte private e per la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili fino a un massimo di 5.000 € per singola unità immobiliare.

Giudizio: Ovviamente positivo anche se era ampiamente prevedibile la proroga di questi bonus.

Contributo obbligatorio all’Enpam per le società odontoiatriche

Proprio allo scadere è stata introdotta una disposizione che prevede che le società operanti nel settore odontoiatrico (la classica struttura odontoiatrica in forma di Srl) sono tenute a versare alla quota B del fondo di previdenza generale dell’Enpam un contributo pari allo 0,5% del proprio fatturato annuo entro il 30 settembre dell’anno successivo.

Giudizio: Sicuramente questa disposizione serve a garantire maggiore stabilità al Fondo di previdenza ENPAM con effetti a beneficio soprattutto per quegli odontoiatri ancora lontani dall’età pensionabile.

Altrettanto sicuro è che la misura non lascerà probabilmente entusiasti i titolari di centri odontoiatri in forma di Srl, a maggior ragione se non odontoiatri.