Il controllo difensivo occulto del datore di lavoro

La Cassazione civile, sezione lavoro, con sentenza 4 marzo 2014 n. 4984, ribaltando il precedente orientamento giurisprudenziale, ha stabilito che, nel caso in cui il datore di lavoro sospetti la non corretta e coerente fruizione dei permessi ex legge 104/92 da parte del dipendente, ha il diritto di ricorrere a soggetti esterni, non rientranti nell’organizzazione gerarchica aziendale, per controllare l’effettiva e corretta utilizzazione dei permessi da parte del dipendente.
Secondo la recente giurisprudenza, gli artt. 2 e 3 della L. 300/70, in coerenza con disposizioni e principi costituzionali posti a tutela della libertà e dignità del lavoratore, delimitano la sfera di intervento di persone preposte dal datore di lavoro a difesa dei propri interessi (per scopi di tutela del patrimonio aziendale e di vigilanza dell’attività lavorativa), ma non precludono il potere dell’imprenditore di ricorrere alla collaborazione di soggetti estranei all’organizzazione aziendale (diversi dalla guardie particolari giurate per la tutela del patrimonio aziendale) per controllare la realizzazione di atti illeciti del lavoratore non riconducibili al mero inadempimento lavorativo.
Ed infatti, se l’adempimento delle prestazioni lavorative volto ad accertare mancanze specifiche dei dipendenti, ai sensi degli articoli 2086 e 2104 c.c., deve essere compiuto direttamente o mediante l’organizzazione gerarchica del datore di lavoro, gli atti illeciti del lavoratore non riconducibili al mero adempimento dell’obbligazione lavorativa avente natura di illeciti di carattere civile o extracontrattuali (oltre che quelli penalmente rilevanti), cioè non riguardanti il puntuale adempimento della prestazione lavorativa, possono essere soggetti legittimamente al controllo del datore di lavoro utilizzando soggetti estranei all’organizzazione imprenditoriale come, appunto, agenzie investigative esterne.
Tale condotta datoriale, secondo la Suprema Corte, non costituisce violazione del principio di buona fede o comportamento vietato dall’art. 4 dello Statuto dei lavoratori, in quanto l’intervento viene ad essere giustificato dall’esigenza di prevenire la perpetrazione di illeciti avverati. Secondo i giudici di legittimità, infine, il controllo datoriale occulto è ammesso “anche in ragione del solo sospetto o della mera ipotesi che illeciti siano in corso di esecuzione”.

Valentina Vitale