Inammissibile la produzione in copia dell’indagine diagnostica Trib. Roma, sez. civ. XIII, Giudice M.S. Ferrara, Ordinanza 18-19 giugno 2015

Valutazione della responsabilità medica

Il Tribunale di Roma,  12accogliendo l’opposizione dell’avvocato Giovanni Pasceri, difensore del sanitario coinvolto nel procedimento civile per risarcimento del danno conseguente a responsabilità medica, con ordinanza 18-19 giugno 2015, ha rigettato l’istanza di parte attrice volta ad essere autorizzata a depositare l’originale dell’immagine radiografica nel fascicolo processuale quale mezzo di prova contro il medico convenuto.
Secondo il Giudice, dott.ssa Maria Speranza Ferrara, parte attrice aveva il diritto e l’onere di depositare nei termini di legge l’immagine iconografica ovvero una sua copia nel rispetto dei termini di preclusione stabiliti dall’art. 183 c.p.c.
In effetti, il Giudice Ferrara ha correttamente osservato che l’immagine iconografica non si sottrae alla disciplina generale circa l’ammissibilità della prova, sicché è interesse probatorio di parte attrice depositare correttamente nei termini di legge i mezzi di prova di cui intende avvalersi. Conseguentemente ha rigettato l’istanza di parte attrice (danneggiato) in quanto l’immagine radiografica, rappresentando un normale “negativo”, poteva essere agevolmente duplicabile.
Le argomentazioni esposte nell’ordinanza sono particolarmente interessanti ed evidenziano un particolare acume giuridico del Giudice Ferrara se si considera che la stessa anticipa di qualche giorno una sentenza della Cassazione (n. 12921 del 23 giugno 2015) secondo cui non possono essere acquisiti i documenti, che non siano stati prodotti dalle parti, nemmeno dai CTU, non potendo questi sostituirsi alle parti processuali, in quanto diversamente si andrebbe a violare i termini previsti per il deposito di documenti e l’inerzia delle parti.
Proprio in ragione di ciò, il Giudice Ferrara ha altresì escluso la possibilità di ordinare all’attore di depositare gli esami diagnostici medio tempore effettuati dal danneggiato essendo – di fatto - suo interesse produrre gli esami diagnostici strumentali che dimostrano la progressione della patologia non tempestivamente diagnosticata dal medico radiologo.
Il provvedimento non riguarda solo il mondo radiologico, ma tutta la classe medica che nell’esercizio della propria attività professionale esegue indagini diagnostiche di tipo strumentale.
Conseguentemente, omettendo la produzione tempestiva del reperto diagnostico, il paziente danneggiato preclude al Giudice la valutazione di quella fonte di prova da cui emergerebbe la responsabilità sanitaria del medico. ●
Valentina Vitale

A cura di: Giovanni Pasceri