Quali modifiche dalla recente Legge di Stabilità 2016 per il regime fiscale dei giovani professionisti che iniziano l’attività?

La legge di Stabilità 2016 (la n. 208 del 28 dicembre 2015), con le modifiche introdotte all’art. 1 commi 111-113, ha innalzato per i professionisti la soglia che permette l’ingresso nel regime dei minimi portandola da 15.000 a 30.000 euro. In tale regime l’aliquota dell’imposta sostitutiva è del 15% e se ne fuoriesce quando non si hanno più i requisiti.
Dal 1° gennaio 2016 è stato introdotto il nuovo regime forfettario - unico regime agevolato - per chi inizia l’attività (apre la partita IVA). Il forfettario sostitutivo della tassazione ai fini Irpef (comprese addizionali) e Irap (se dovuta) è applicabile al sussistere delle seguenti tre condizioni:
non aver conseguito ricavi superiori alla soglia dei 30.000 euro;
non aver superato i 20.000 euro di costi lordi per ammortamento di beni strumentali;
non aver sostenuto spese per collaboratori superiori a 5.000 euro lordi.
Inoltre, occorre ricordare che si può parlare di nuova attività quando:
non si è svolto nei 5 anni precedenti attività artistica, professionale o d’impresa;
l’attività esercitata non sia la mera prosecuzione di altre attività svolte in passato anche sotto forma di dipendente o autonomo (in questa definizione fanno eccezione i periodi di pratica obbligatori per esercitare arti o professioni);
in caso di prosecuzione di un’attività svolta in precedenza da un altro soggetto, l’ammontare dei ricavi/compensi realizzati nell’anno di imposta precedente non sia superiore alla soglia indicata nella tabella dei coefficienti del regime forfettario relativo all’attività.
L’aliquota dell’imposta sostitutiva è del 5% e viene applicata ai compensi percepiti con una percentuale di contribuzione che per i professionisti rimane immutata rispetto al 2015, cioè del 78%. Quindi su 1.000 euro di compensi, 780 sono sottoposti a imposta sostitutiva del 5%. Il regime potrà essere applicato per 5 anni senza tetto di età anagrafica (prima 35 anni).
Anche per chi ha utilizzato il regime agevolato nel 2015 (avendo avviato l’attività) o non lo ha potuto fare per aver superato il limite dei 15.000 euro (fissato nel 2015), potrà rientrarvi fino al 2019 (vedasi comma 113) posto che il regime forfettario 2016 costituisca un regime naturale per chi ha i requisiti di accesso previsti.
Pur in presenza di adempimenti contabili ridotti vi è l’obbligo di emissione della parcella (secondo tutte le indicazioni di cui all’art. 21 del DPR 633/1972) oltre all’applicazione dell’imposta di bollo di 2 euro per importi superiori ai 77,47 euro e della conservazione di tutte le fatture passive o di documenti equipollenti atti a giustificare, in caso di controllo, il possesso dei requisiti. ●

A cura di: Carlo Pasquali