La consulenza in odontologia forense è esente IVA o soggetta a versamento?

La consulenza tecnica, d’ufficio o di parte, è soggetta a versamento di IVA secondo l’aliquota corrente. In questo si esprime, a definitivo chiarimento, che seguiva a espressione di pareri difformi tra loro e che trova attuale puntuale conferma, una circolare della Agenzia delle Entrate pubblicata nel gennaio 2005.
Dice la circolare al punto 5, inerente l’attività di medicina legale (e pertanto di odontologia forense):

“Prestazioni di medicina legale:
in generale vanno escluse dall’esenzione le attività rese dai medici nell’ambito della loro professione che consistono in perizie eseguite attraverso l’esame fisico o in prelievi di sangue o nell’esame della cartella clinica al fine di soddisfare una condizione legale o contrattuale prevista nel processo decisionale altrui o comunque per altre finalità non connesse con la tutela della salute.
Non possono beneficiare dell’esenzione pertanto le consulenze medico legali concernenti lo stato di salute delle persone finalizzate al riconoscimento di una pensione di invalidità o di guerra, gli esami medici condotti al fine della preparazione di un referto medico in materia di questioni di responsabilità e di quantificazione del danno nelle controversie giudiziarie (esempio: prestazioni dei medici legali come consulenti tecnici di ufficio presso i tribunali) o finalizzate alla determinazione di un premio assicurativo o alla liquidazione di una danno da parte di una impresa assicurativa; sono altresì escluse dall’esenzione le perizie tese a stabilire con analisi biologiche l’affinità genetica di soggetti al fine dell’accertamento della paternità…”.

Agenzia delle Entrate - CIRCOLARE N. 4 del 28.01.2005 - Oggetto: Prestazioni mediche esenti - art.10, n.18), DPR 26 ottobre 1972 n. 633 - Art. 13, parte A, n 1, lett. c) della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE. Sentenze Corte di giustizia (del 20/11/2003 cause 307/01 e 212/01).

Il suo costo può essere incluso nel danno risarcibile?

Il costo può essere allegato (in qualità di spesa accessoria) al danno risarcibile a condizione che lo stesso sia considerato necessario e “non eccessivo”; è evidente che quest’ultimo aspetto è sostanzialmente aleatorio e la sua valutazione sarà rimessa al Giudice secondo criterio equitativo; il Giudice a sua volta verosimilmente si baserà sulle tariffe medie per quel tipo di prestazione valutata nella zona di osservazione.
Tra i richiami normativi quello che appare letteralmente più centrato in risposta al quesito postomi è il seguente:

“Le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell’articolo 92, comma 1, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue…”.

Cassazione Civile Sezione III, 16.06.1990 – n. 6056

Pertanto e in conclusione, secondo i principi sopra sposti si può affermare che nella generalità dei casi la prestazione professionale in ambito medico legale/odontologico forense non è esente ma è soggetta a regime IVA; le prestazioni di consulenza tecnica di parte hanno diritto di rimborso alla parte vittoriosa, collaterale al danno risarcito, salvo verifica della congruità dell’importo e di sua eventuale inutilità. ●

A cura di: Marco Lorenzo Scarpelli