L’annosa questione del “preventivo” odontoiatrico

Nonostante quanto contenuto nel decreto-legge ormai in vigore da quasi dieci anni, cosiddetto “Decreto Concorrenza” numero 1 del 24 gennaio 2012, che sanciva come: “Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento dell’incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale. In ogni caso la misura del compenso previamente resa nota al cliente anche in forma scritta, se da questi richiesta, deve essere adeguata all’importanza dell’opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo comprensive di spese, oneri e contributi. L’inottemperanza di quanto disposto nel presente comma costituisce illecito disciplinare del professionista”, ancora notiamo una certa difficoltà di gran parte dei colleghi odontoiatri a rispettare tale regola.

Vi è poi da considerare il fatto che, ancora, nel cosiddetto decreto-legge per la concorrenza, ovvero la legge 4 agosto 2017 n. 124, si ribadiva tale concetto addirittura perfezionandolo; il testo veniva infatti modificato come segue:

“Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito nelle forme previste dall’ordinamento al momento dell’incarico professionale. Il professionista deve rendere noto obbligatoriamente in forma scritta o digitale al cliente il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell’incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente, obbligatoriamente in forma scritta o digitale; con un preventivo di massima deve essere adeguata all’opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi…”.

Paragonando i due testi, possiamo sicuramente verificare un certo irrigidimento della norma, nel senso della obbligatorietà del preventivo, che dovrà essere in forma scritta o analogica, o digitale (in questo senso con una apertura verso le nuove forme di gestione del rapporto medico-paziente, soprattutto degli aspetti di carattere informativo).

Dicevamo all’inizio del testo, nonostante le norme che ormai da più di dieci anni sanciscono l’obbligo di segnalare la polizza assicurativa e di informare, – e di conseguenza consegnare un documento che lo attesti -, il paziente/cliente sulle intenzioni terapeutiche, con descrizione anche solo sommaria, quando non può essere naturalmente più dettagliata, delle prestazioni che si vanno ad eseguire, nulla impedirà, naturalmente, al collega in corso di cura di procedere a delle modifiche, se insorgessero questioni inizialmente non prevedibili e quindi non descrivibili.

L’informazione preliminare, se adeguatamente prodotta,
determina una migliore qualità della comunicazione medico-paziente, quindi riduce il rischio di contenzioso.

Dobbiamo però sottolineare in questa occasione la circostanza che molta parte dei colleghi non comprende il significato profondo di questa norma e non la applica nel quotidiano agire professionale: riteniamo inoltre meglio descrivere quel rapporto di carattere formale/contrattuale che va a instaurarsi nel momento dell’inizio delle prestazioni terapeutiche già dalla fase di diagnosi, come necessitante di un documento non definibile come semplice preventivo, ma come “programma/preventivo”. Da molti anni sosteniamo con forza che l’informazione preliminare, se adeguatamente prodotta (anche nel senso delle alternative terapeutiche, se possibili), determini una migliore qualità della comunicazione medico-paziente, quindi riduca il rischio di contenzioso.  Inoltre, la produzione di un preventivo/programma iniziale risulta oggi un obbligo di legge e una informazione ben fornita consente al paziente di essere maggiormente consapevole degli interventi che avranno seguito e, per conseguenza, essere più facilmente coinvolto nelle decisioni terapeutiche, ma soprattutto non manifestare, se non raramente, dubbi o ripensamenti.

D’altra parte, appare evidente che, nel caso di conflittualità o di contenzioso, avere allestito un documento iniziale, cosiddetto “preventivo/programma”, risulterà aspetto molto protettivo del ruolo del collega odontoiatra; risulterà inoltre strumento certatorio della qualità del rapporto professionale, e quindi ulteriormente utile dal punto di vista difensivo.

La produzione di un preventivo/programma iniziale risulta
oggi un obbligo di legge e una informazione ben fornita
consente al paziente di essere maggiormente consapevole
degli interventi che avranno seguito, e di essere più facilmente
coinvolto nelle decisioni terapeutiche.

Obiettano alcuni colleghi che la stesura di un documento con le caratteristiche sopra descritte non sia in ogni caso possibile, giacché non sempre è prevedibile l’evoluzione futura del rapporto clinico. Ebbene, anche in questo caso, da moltissimi anni consigliamo un atteggiamento sicuramente prudente, ma fattivo: suggeriamo infatti di descrivere per sommi capi (poche righe) quale sia o quale sia stata la fase diagnostica, indicando gli strumenti utilizzati, la prospettiva terapeutica iniziale, prima fase, di solito mirata alla risoluzione delle problematiche più significative (questioni endodontiche, questioni fratturative, ecc.), dando seguito a una fase successiva a distanza, che può essere indicata, nel preventivo programma, come “rivalutazione a distanza”, indicando il tempo mediamente prevedibile perché si arrivi a quella fase. Va da sé che, data questa premessa, il collega potrà a quel punto formulare delle proposte terapeutiche, le più disparate, semplicemente precisando che le stesse dovranno essere oggetto, appunto, della rivalutazione indicata; in questo modo, si assolverà al dovere di completa informazione circa l’attività cui si vuole dare seguito, senza cadere nel rischio concreto di “promettere” una riabilitazione di fatto, in un secondo tempo, verificata come non più proponibile.

Per entrare in un esempio pratico, si ipotizzi una condizione dove si ritenga opportuno eseguire una bonifica dentaria, e in un secondo tempo valutare se il paziente possa essere sottoposto a un trattamento riabilitativo di carattere implantare, con o senza ricostruzione ossea preliminare; potrà tuttavia accadere anche una situazione in cui la atrofia ossea post-bonifica sia talmente marcata da pregiudicare la possibilità di ricostruzione dell’osso o rendere tale intervento estremamente complesso e altrettanto estremamente costoso. Ebbene, in questo caso il collega potrà agire indicando le motivazioni diagnostiche che inducono a proporre la bonifica dentaria, indicando la necessità di sottoporsi a una prima fase, appunto, di bonifica dentaria con applicazione di protesi rimovibili; dovrà poi seguire una fase di attesa con indicazione del tempo medio della attesa stessa e una rivalutazione del caso al termine della quale si potrà decidere se si possa procedere o con classica protesi mobile, o con implantologia, o con una fase di carattere riabilitativo osseo e poi implantologica. È del tutto evidente come a quel punto, in caso di richiesta di un preventivo, l’odontoiatra potrà produrre una diversificazione di preventivi con previsione delle varie ipotesi terapeutiche.

Raccomandiamo a tutti i colleghi di redigere
regolarmente preventivi/programmi, completi anche
della indicazione della polizza assicurativa personale
o delle polizze dei colleghi negli studi associati
o nelle strutture societarie

Raccomandiamo quindi, in conclusione, a tutti i colleghi, di redigere regolarmente preventivi/programmi, completi anche della indicazione della polizza assicurativa personale o delle polizze dei colleghi negli studi associati, o delle polizze dei colleghi nelle strutture societarie, così producendo un preventivo programma che venga redatto con una breve introduzione, di poche righe, che esprima per sommi capi quali siano le caratteristiche principali del caso, nei casi più complessi una fase iniziale e una previsione sulla fase futura, così come sopra descritto.

La compilazione di un documento di questo tipo sicuramente risulterà non solo un atto favorente il miglior dialogo fra il medico e il paziente, ma anche uno strumento certatorio in difesa del medico, laddove si dovesse in un secondo tempo instaurare un conflitto/contenzioso tra i due.