Il medico odontoiatra “convenuto” in giudizio può partecipare alle operazioni peritali di consulenza?

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Ci chiedono alcuni colleghi di chiarire se il medico odontoiatra convenuto in giudizio, o chiamato in un ricorso davanti al Giudice, possa o meno partecipare alla seduta di operazioni peritali nell’ambito della cosiddetta Consulenza Tecnica d’Ufficio (CTU).
È infatti pressoché costante abitudine del Giudice, a seguito di richiesta di risarcimento danni per presunta colpa medica, chiamare a Consulenza Tecnica per visita del danneggiato/a incaricando un proprio consulente (Consulente Tecnico d’Ufficio, CTU) o, in qualche caso, soprattutto se complesso, anche più consulenti in collegio, altresì concedendo alle parti costituite la facoltà di nominare propri consulenti (Consulente Tecnico di Parte, CTP).
Nell’ambito della seduta tecnica si riuniranno quindi il CTU, i nominati CTP e, naturalmente, salvo minime eccezioni sulle quali non ci dilunghiamo, il danneggiato/a.
Il medico operatore ha diritto di intervenire assistendo alle operazioni peritali, diritto, tuttavia, non obbligo.
Assistere come parte significa che, attraverso il proprio CTP il medico potrà ribattere ad eventuali imprecisioni nella ricostruzione della storia, proponendo la sua motivata versione, mentre la discussione tecnica vedrà come protagonista insieme agli altri il CTP dal medico nominato.
Altra condizione è la nomina, da verbalizzare in udienza o depositare (per via telematica) della parte a consulente di se stesso. In questo caso il Dottor X potrà intervenire alle operazioni peritali non solo come parte convenuta (o resistente) ma anche come consulente di parte convenuta, potendo quindi anche entrare nel merito della discussione tecnica.
È questa una condizione che, se pur rara, si riscontra a volte ma che non raccomandiamo; il collega convenuto è necessariamente coinvolto emotivamente nella vicenda che ha dato luogo al contenzioso e quindi è verosimilmente non obiettivo, nel discutere il caso non ha sufficiente autonomia tecnica per valutare serenamente l’errore o il “non errore” tecnico.
Riteniamo quindi decisamente sconsigliabile la combinazione nella stessa persona del ruolo di parte e di consulente di sé medesimo (così accade per il legale che patrocina se stesso).
Riteniamo invece una opzione quanto meno da considerare quella della presenza del collega alle operazioni peritali insieme al proprio CTP.
Ciò è soprattutto utile in casi dove la ricostruzione della vicenda risulti complessa e dove certamente la presenza dell’operatore in persona può fornire un valido, significativo ed opportuno aiuto.
È inoltre utile, a parere di chi scrive, nei casi di Ricorso per Consulenza Tecnica Preventiva, finalizzato alla conciliazione della lite. Chi meglio delle parti, se vi sia terreno per la conciliazione, possono valutarne la concreta opportunità?
Vi è infine da rilevare che in alcuni casi al sottoscritto, che rappresentava l’opportunità che il medico assistito fosse presente in consulenza tecnica, è capitato di sentirsi rispondere dal collega che quest’ultimo non se la sentisse, o perché non voleva incontrare la controparte, o perché la seduta avrebbe generato ansia, o anche semplicemente per meccanismo di rimozione.
In questi caso non ho mai forzato il collega, che ha potuto, se necessario, comunque partecipare all’attività tecnica in una seconda fase attraverso consultazione scritta od orale con il suo CTP. ●

A cura di: Marco Lorenzo Scarpelli